Sentenza Nº 26796 della Corte Suprema di Cassazione, 22-12-2016

Presiding JudgeBUCCIANTE ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2016:26796CIV
Date22 Dicembre 2016
Judgement Number26796
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
beni demaniali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALLE FIGHERI 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa, in forza di procura spe-
ciale a margine del ricorso, dagli Avv. Ugo Ruffolo, Giorgio
Orsoni e L. Marco Benvenuti, con domicilio eletto nello studio
Ruffolo, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 308;
-
ricorrente
-
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Mini-
stro
pro
tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA-
SPORTI, in persona del Ministro pro
tempore,
e AGENZIA DEL DE-
MANIO, in persona del legale rappresentante
pro
tempore, rap-
presentati e difesi, per legge, dall'Avvocatura generale dello
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26796 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 22/12/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Stato, con domicilio eletto presso gli Uffici di questa in Ro-
ma, via dei Portoghesi, n. 12;
controri correnti
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n.
1528/08 depositata il 17 novembre 2008.
Udita
la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica
del 7 dicembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
uditi
gli Avvocati Giorgio Orsoni, Ugo Ruffolo e L. Marco
Benvenuti e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;
udito
il
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-
curatore Generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per
la rimessione alle Sezioni Unite o per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
l. -
Con atto di citazione notificato il 19 luglio 1994,
la s.r.l. Valle Figheri 2 conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Venezia il Ministero delle finanze, il Ministero
dei lavori pubblici nonché il Ministero dei trasporti e della
navigazione per sentire accertare la sua proprietà del com-
plesso vallivo (bacino marginale della laguna veneta misto a
terreni arenosi) denominato "valle Figheri", e per sentire ac-
certare l'invalidità degli atti di diffida e di intimazione
inviati dalle Amministrazioni convenute nonché l'illecito com-
portamento tenuto dalle stesse, e dunque per sentirle condan-
nare al risarcimento dei danni derivati dall'illecita afferma-
- 2 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
zione della natura demaniale del bacino, allegando la natura
privata della valle, regolarmente acquistata, e sempre appar-
tenuta a soggetti privati.
Le predette Amministrazioni si costituivano chiedendo il
rigetto delle domande nonché, in via riconvenzionale,
l'accertamento della demanialità del compendio vallivo, con
condanna della società attrice al rilascio del bene ed al pa-
gamento dell'indennità per l'occupazione senza titolo, da li-
quidarsi in separato giudizio.
Espletata la disposta c.t.u. ed intervenuta in giudizio
l'Agenzia del demanio (divenuta titolare dei rapporti già fa-
centi capo
al Ministero delle finanze), il Tribunale
di Vene-
zia, con sentenza in data 10 maggio 2004, dichiarato il difet-
to di legittimazione passiva del Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti, accertava la proprietà della valle in capo
al demanio dello Stato; rigettava pertanto le domande della
s.r.l. Valle Figheri 2; condannava la società attrice al rila-
scio del
bene
occupato senza titolo e al pagamento
dell'indennità d'occupazione, da quantificarsi in separato
giudizio.
Il Tribunale motivava che:
- le lagune sono beni rientranti nel demanio marittimo, ai
sensi dell'art. 28 cod. nav., e ciò indipendentemente
dalla loro concreta utilizzabilità per esigenze pubbli-
che;
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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