Sentenza Nº 26646 della Corte Suprema di Cassazione, 17-06-2019

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26646PEN
Judgement Number26646
Date17 Giugno 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1)
Caruana Fabio,
nato il 26/04/1970;
2)
De Luca Bossa Antonio,
nato il 28/11/1971;
Avverso la sentenza emessa il 25/01/2018 dalla Corte di assise di appello di
Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentito il Procuratore generale, nella persona di Simone Perelli, che ha
concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26646 Anno 2019
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 10/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa il 05/07/2016 la Corte di assise di Napoli, per
quanto di interesse ai presenti fini, giudicava Fabio Caruana e Antonio De Luca
Bossa, in concorso con altri soggetti per i quali si procede separatamente,
colpevoli dell'omicidio di Raffaele Riera, del tentato omicidio di Lucio Cammarota
e dei connessi delitti in materia di armi - che risultavano ascritti agli imputati ai
capi A, B, C, D, E e aggravati dai motivi abietti e futili e dall'art. 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 - condannandoli alla pena dell'ergastolo con isolamento
diurno.
Gli imputati Fabio Caruana e Antonio De Luca Bossa, inoltre, venivano
condannati dalla Corte di assise di Napoli alle pene accessorie di legge e al
pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in
carcere.
2.
Con sentenza emessa il 25/01/2018 la Corte di assise di appello di Napoli,
per quanto di interesse ai presenti fini, pronunciandosi sulle impugnazioni
proposte dagli imputati Fabio Caruana e Antonio De Luca Bossa, condannava
l'appellante Caruana alla pena di dieci anni e nove mesi di reclusione e
l'appellante De Luca Bossa alla pena dell'ergastolo, con esclusione
dell'isolamento diurno.
Queste statuizioni discendevano dalla riformulazione del giudizio dosimetrico
espresso nei confronti di Fabio Caruana e Antonio De Luca Bossa, conseguente
all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991,
originariamente contestata agli imputati; alla declaratoria di estinzione per
intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi C ed E; alla riqualificazione del
tentato omicidio in danno di Lucio Cammarota nel delitto di lesioni personali
aggravate; alla concessione al solo Caruana dell'attenuante speciale di cui all'art.
8 del decreto-legge n. 152 del 1991 e delle attenuanti generiche, che venivano
ritenute equivalenti all'aggravante dei motivi abietti e futili di cui all'art. 61, n. 1,
cod. pen.
3.
Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è
detto, emergeva che il 21/07/1996 Fabio Caruana e Antonio De Luca Bossa,
agendo in concorso con altri soggetti per i quali si procede separatamente,
cagionavano la morte di Raffaele Riera e il ferimento di Lucio Cammarota, alla
cui concretizzazione concorrevano, l'imputato De Luca Bossa, quale mandante,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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