Sentenza Nº 26156 della Corte Suprema di Cassazione, 16-10-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26156CIV
Judgement Number26156
Date16 Ottobre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.18320/2017 R.G. proposto da
Idroenergia s.cons.r.I.,
in persona del legale rappresentante
pro
tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43,
presso lo studio dell'avv. Paolo Puri e dell'avv. Alberto Mula, che la
rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n.15/01/17, depositata il 11/01/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal
Cons. Luigi Nocella.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26156 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NOCELLA LUIGI
Data pubblicazione: 16/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito l'avv. Mula per la ricorrente e l'avv. Francesca Subrani per
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n.15/01/17 dell'11/01/2017, la CTR della Liguria
accoglieva l'appello principale proposto dalla Agenzia delle dogane e
dei monopoli e respingeva quello incidentale della Idroenergia
S.cons.r.l. avverso la sentenza n.80/03/16 della CTP di Imperia, che
aveva, a sua volta, accolto l'impugnazione della Società contribuente
nei confronti dell'avviso di pagamento N.8645/RU per accise non
corrisposte per gli anni dal 2009 al 2013, senza applicazione di
sanzioni.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di
pagamento riguardava l'energia elettrica prodotta e ceduta alle
società consorziate, energia andata esente da accise, con
conseguente recupero di queste ultime; b) la CTP accoglieva il ricorso
proposto da Idroenergia s.cons.r.l. negando che la ricorrente potesse
usufruire delle agevolazioni previste dall'art.52 co.3 lett.b) D.Lgs.
n.504/1995, ma riconoscendo la sussistenza dell'esistenza del
legittimo affidamento della contribuente; c) avverso la sentenza della
CTP, l'Agenzia delle dogane aveva proposto appello principale e la
Idroenergia appello incidentale.
1.2. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello evidenziando
che: a) la definizione di autoproduttore, applicabile ai fini del d.lgs.
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA) e, dunque, ai
soggetti di cui all'art. 53, comma 3, lett. b), TUA, implica che il
produttore di energia sia titolare di un'officina di produzione e che
non la ceda a terzi consumatori finali, laddove i consumi dei
consorziati acquirenti a titolo oneroso, sparsi sull'intero territorio
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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