Sentenza Nº 26144 della Corte Suprema di Cassazione, 16-10-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26144CIV
Judgement Number26144
Date16 Ottobre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27930/2017 R.G. proposto da
Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.I.,
quale
incorporante
Idroenergia
s.cons.r.I.,
in
persona
del
legale
rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Paolo Puri e dell'avv.
Alberto Mula, che la rappresentano e difendono giusta procura
speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 3641/10/17, depositata il 19 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal
Cons. Giacomo Maria Nonno.
Cons. est.
G.M. onno
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26144 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 16/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito l'avv. Alberto Mula per la ricorrente e l'avv. Francesca Subrani
per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 3641/10/17 del 19/04/2017, la CTR della
Campania
(hinc
CTR) respingeva l'appello proposto dalla Idroenergia
s.cons.r.l. avverso la sentenza n. 1081/07/15 della CTP di Benevento
(hinc
CTP), che aveva, a sua volta, respinto i ricorsi della società
contribuente nei confronti di due distinti avvisi di pagamento per
accise non corrisposte relativamente alle province di Avellino e
Benevento per gli anni dal 2009 al gennaio 2014.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di
pagamento riguardava l'energia elettrica prodotta e ceduta alle
società consorziate; b) la CTP respingeva i ricorsi riuniti proposti dalla
Idroenergia s.cons.r.I.; c) avverso la sentenza della CTP, la società
contribuente proponeva appello.
1.2. La CTR, per quanto ancora interessa in questa sede,
motivava il rigetto dell'appello evidenziando che: a) la definizione di
autoproduttore (comprensiva dei consorzi produttori e delle imprese
consorziate utilizzatrici) fornita dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 16
marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani) non trova applicazione sul
piano fiscale, laddove l'art. 52 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
(Testo unico accise - TUA) definisce autoproduttore colui che produce
energia derivante da fonti rinnovabili per uso proprio e non per uso di
terzi; b) la norma agevolativa ha previsto un'eccezione alla regola
generale per cui l'energia elettrica da autoproduzione è sottoposta ad
accisa al momento del consumo e, pertanto, è di stretta
interpretazione; c) il consorzio e le singole imprese consorziate
2
Con est.
G.M. onno
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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