Sentenza Nº 26142 della Corte Suprema di Cassazione, 16-10-2019

Presiding JudgeBRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2019:26142CIV
Judgement Number26142
Date16 Ottobre 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24752/2017 R.G. proposto da
Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.I.,
quale
incorporante
Idroenergia
s.cons.r.I.,
in
persona
del
legale
rappresentante
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via
XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell'avv. Paolo Puri e dell'avv.
Alberto Mula, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale
a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in persona del Direttore
pro
tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 1266/09/17, depositata il 22/03/2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal
Cons. Giacomo Maria Nonno.
. est.
Nonno
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26142 Anno 2019
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA
Data pubblicazione: 16/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Udito l'avv. Alberto Mula per la ricorrente e l'avv. Francesca Subrani
per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1266/09/17 del 22/03/2017, la CTR della
Lombardia
(hinc
CTR) accoglieva l'appello proposto dalla Agenzia delle
dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 500/01/15 della CTP di
Pavia
(hinc
CTP), che aveva, a sua volta, accolto l'impugnazione di
Idroenergia s.cons.r.l. nei confronti dell'avviso di pagamento per accise
non corrisposte per l'anno 2009.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) l'avviso di
pagamento riguardava l'energia elettrica prodotta e ceduta alle società
consorziate, energia andata esente da accise, con conseguente
recupero di queste ultime; b) la CTP accoglieva il ricorso proposto da
Idroenergia s.cons.r.I.; c) avverso la sentenza della CTP, l'Agenzia delle
dogane proponeva appello.
1.2. La CTR motivava l'accoglimento dell'appello evidenziando che:
a) la definizione di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.
16 marzo 1999, n. 79 (cd. decreto Bersani), con cui è stata recepita la
direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, fa riferimento ad
una definizione di autoproduttore che non si applica ai fini del d.lgs. 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA) e, dunque, ai soggetti
di cui all'art. 53, comma 3, lett. b), TUA, trattandosi quest'ultima di
norma speciale; b) l'art. 10 della I. 27 luglio 2000, n. 212 si riferisce
esclusivamente alle sanzioni e agli interessi, atteso che il cambio di
interpretazione non fa venir meno l'originaria obbligazione tributaria;
c) l'Ufficio non è decaduto dall'accertamento avendo notificato l'atto
2
Coni, est.
G.M1 Nonno
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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