Sentenza Nº 26131 della Corte Suprema di Cassazione, 30-12-2015

Presiding JudgeBUCCIANTE ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2015:26131CIV
Judgement Number26131
Date30 Dicembre 2015
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IVALDI Carla Giuseppina, rappresentata e difesa, in forza di
procura in data 20 gennaio 2012, rep. n. 75582, con firma au-
tenticata dal dott. Fabio Capaccioni, notaio in Milano,
dall'Avv. Francesco Carbonetti, con domicilio eletto in Roma,
presso lo studio legale Carbonetti e Associati, via di San Va-
lentino, n. 21;
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro
tem-
pore,
rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in
calce al controricorso, dagli Avv. Raffaele D'Ambrosio e Anto-
li
4
3
P(9-
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26131 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 30/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
nio Baldassarre, con domicilio eletto presso l'Avvocatura del-
la Banca d'Italia in Roma, via Nazionale, n. 91;
controricorrente
avverso il decreto della Corte d'appello di Roma in data 16
giugno 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-
za del 20 novembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
uditi gli Avv. Roberto Della Vecchia, per delega dell'Avv.
Francesco Carbonetti, e Donatella La Licata, per delega
dell'Avv. Antonio Baldassarre;
udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-
.
curatore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per
l'accoglimento del nono motivo, assorbito il decimo, e per il
rigetto del ricorso nel resto.
Ritenuto in fatto
l. -
Con provvedimento del 29 dicembre 2009, il Direttorio
della Banca d'Italia, su conforme proposta della Commissione
consultiva interna, ha irrogato a Carla Giuseppina Ivaldi,
nella sua qualità di ex amministratore delegato e di ex diret-
tore generale di Fabrica Immobiliare SGR, la complessiva san-
zione amministrativa pecuniaria di euro 60.000, per carenze
nell'organizzazione dei controlli interni (violazione n. 2),
per violazione della normativa sui fondi immobiliari in mate-
ria di nuove tipologie di prodotti (violazione n. 3) e per
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
violazione della normativa in materia di criteri di valutazio-
ne (violazione n. 4).
La violazione n. 2 si fonda sui seguenti addebiti: anoma-
lie riguardanti il fondo Socrate (variazione degli obiettivi
di investimento residuale);
mala gesti°
della liquidità del
fondo immobiliare Aristotele; omessa idonea verifica dei ser-
vizi amministrativo-contabili dati in
outsourcing
a MPAM; in-
compatibilità dell'esperto designato da Fabrica SGR per la va-
lutazione dei beni oggetto di investimento; eccessiva condi-
scendenza imputata alla gestione finanziaria di essa ex ammi-
nistratore delegato con riferimento alla corresponsione di ri-
levanti provvigioni ad una società di intermediazione immobi-
liare; potenziale conflitto relativamente all'acquisto, da
parte del fondo Socrate, di un immobile alienato da una socie-
tà collegata; acquisto obiettivamente rischioso di tre cose
future per conto del fondo Aristotele; violazione dell'obbligo
di concentrazione dell'investimento in beni immobili; mancata
acquisizione di garanzie con riferimento agli appalti conferi-
ti per i fondi Seneca e Forma Urbis; violazione degli obblighi
antiriciclaggio.
La violazione n. 3 ha ad oggetto la non consentita coinci-
denza tra quotisti di alcuni fondi gestiti dalla SGR e relati-
vi apportanti, nonché l'affidamento di incarichi tecnici ai
quotisti stessi.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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