Sentenza Nº 26057 della Corte Suprema di Cassazione, 10-12-2014

Presiding JudgeSALVAGO SALVATORE
ECLIECLI:IT:CASS:2014:26057CIV
Judgement Number26057
Date10 Dicembre 2014
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
A
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BASILICO GENNARO & F.LLI. S.N.C.
Elettivamente domiciliata in Roma, via della
Conci-
liazione, n. 10, nello studio dell'avv. Vincenzo
Scardamaglia; rappresentata e difesa dall'avv. Ro-
dolfo Giungi, giusta procura speciale in calce al
ricorso. • 00(92,
Ì
4gPn -
ricorrente
contro
A.N.A.S. S.P.A. - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE
1
Civile Sent. Sez. 1 Num. 26057 Anno 2014
Presidente: SALVATORESALVAGO
Relatore:
Data pubblicazione:
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale
dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla
via dei Portoghesi, n. 12.
cf..
02/in h
,
E40-01
controricorrente
avverso la sentenza della Corte di appello di
L'Aquila, n. 184, depositata in data 15 marzo 2007;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica
del 4 giugno 2014
dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per la ricorrente l'avv. Rodolfo Giungi;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Federico Sorrentino,
il quale ha concluso per l'accoglimento del ricor-
so per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1 - La Corte di appello dell'Aquila, con la senten-
za indicata in epigrafe, pronunciando sulla domanda
di determinazione della stima proposta dalla S.n.c.
Basilico Gennaro e F.11i nei confronti di Anas
s.p.a. e della S.p.a. Toto, in relazione alle in-
dennità di espropriazione di un fondo di sua pro-
prietà, sul quale insistevano alcuni fabbricati u-
tilizzati per la produzione di fuochi artificiali,
così provvedeva:
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- rigettava le eccezioni di inammissibilità della
domanda, rilevando che il decreto di esproprio,
nella specie intervenuto prima della definizione
del giudizio, in data 31 luglio 2002, costituisce
mera condizione dell'azione, e sotto altro profilo,
che nessuna improcedibilità poteva derivare dalla
mancata proposizione dell'opposizione alla stima
contenuta nel decreto di esproprio, in quanto tale
azione, che introduce un ordinario giudizio di co-
gnizione avente ad oggetto la determinazione
dell'indennità di espropriazione dovuta per legge,
ed in assenza di uno specifico onere di impugnazio-
ne, sarebbe stata una mera reiterazione della do-
manda già proposta;
- dichiarava il difetto di legittimazione passiva
della
S.p.a Toto;
-
rilevava che del terreno di proprietà della so-
cietà Basilico, esteso per mq 11.880, complessiva-
mente ricadente in zona agricola, era stata espro-
priata un'area di mq 6860, sulla quale insistevano
taluni manufatti, con specifica destinazione, ef-
fettiva quanto catastale, alla produzione di fuochi
d'artificio.
Tanto premesso riteneva,
motivatamente
disattendendo le conclusioni del
CTU,
che dovesse
considerarsi il valore di mercato dei fabbricati e
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quello del terreno in relazione alla sua destina-
zione agricola, mentre dovesse escludersi
l'indennizzabilità della perdita dell'avviamento
industriale e per i costi che la società avrebbe
dovuto sostenere per trasferire altrove la propria
attività.
Sulla base di tali principi il complessivo valore
dei fabbricati e degli altri manufatti veniva de-
terminato in lire 93.292.000, quello del suolo per-
tinenziale in lire 41.160.000; veniva escluso che
il lotto residuo avesse subito una riduzione di va-
lore e che potessero attribuirsi altre voci inden-
nitarie per la dissoluzione dell'organizzazione a-
ziendale, per la perdita dell'avviamento e per i
costi inerenti al trasferimento in altro sito
dell'attività.
1.1 - L'indennità di occupazione temporanea veniva
determinata, sulla base degli esposti criteri, in
lire 56.021.666.
1.2 - Veniva infine rigettata, trattandosi di ob-
bligazione pecuniaria, la domanda di rivalutazione
automatica delle somme attribuite.
1.3 - Per la cassazione di tale decisione la S.n.c.
Basilico propone ricorso, affidato a cinque motivi,
cui l'Anas resiste con controricorso
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Motivi della decisione
2 - Preliminarmente va rilevata la tardività del
controricorso dell'A.N.A.S., in quanto notificato
ben oltre il termine previsto dall'art. 370 cod.
proc. civ., vale a dire il 2 luglio 2008, a fronte
della ricezione del ricorso in data 28 aprile 2008.
2.1 - Con il primo motivo, denunciandosi violazione
dell'art. 40 della l. n. 2359 del 1865, si sostie-
ne, con formulazione di idoneo quesito di diritto,
che la corte territoriale non avrebbe considerato
il pregiudizio inerente alla inutilizzabilità dei
beni aziendali situati nella restante proprietà
dell'espropriata.
2.1 - Con il secondo mezzo si deduce insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio: la corte a-
vrebbe disatteso le risultanze inerenti alle carat-
teristiche funzionali del complesso immobiliare,
sostanzialmente basandosi sulla natura agricola del
terreno.
2.2 - Analogo vizio motivazionale viene prospettato
in relazione alla determinazione del valore unita-
rio del terreno.
2.3 - Con il quarto motivo, deducendosi violazione
dell'art. 72 della 1. n. 2359 del 1865, si sostiene
5
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che erroneamente la Corte di appello avrebbe esclu-
so la risarcibilità della perdita del reddito deri-
vante dall'esercizio dell'attività imprenditoriale
esercitata nel complesso immobiliare.
2.4 - Con l'ultimo motivo di deduce vizio motiva-
zionale in relazione all'esclusione del maggior
danno .
3 - Il ricorso è fondato nei limiti che saranno ap-
presso precisati.
4 - Deve in primo luogo osservarsi che, trovando
applicazione, ratione temporis, l'art. 366 bis
c.p.p., le deduzioni dei vizi di motivazione, di
cui al secondo al terzo e al quinto motivo, non so-
no corredate di un valido "momento di sintesi" (del
tutto assente nel secondo e nel quinto mezzo, ini-
doneo nel quarto), così come prescritto dal conso-
lidato orientamento giurisprudenziale formatosi in
relazione alla norma sopra indicata.
5 - Quanto al primo ed al quarto mezzo, da esami-
narsi congiuntamente, deve rilevarsi che, pur es-
sendo pacifico che la normativa vigente, al di là
delle specifiche previsioni in materia di "azienda
agricola", non prevede il ristoro del pregiudizio
strettamente arrecato all'attività produttiva arti-
gianale o industriale.
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
In proposito va richiamato l'orientamento di questa
Corte, secondo cui, nel caso in cui, a seguito di
espropriazione parziale per pubblica utilità, ri-
sulti impedito l'ulteriore svolgimento di un'impre-
sa che utilizzava l'immobile espropriato per l'e-
sercizio della propria attività, la determinazione
dell'indennità di esproprio dev'essere effettuata,
secondo il criterio dettato dall'art. 40 della leg-
ge 25 giugno 1865, n. 2359, tenendo conto della
differenza tra il valore dell'area espropriata,
comprensivo di quello degli edifici che vi insisto-
no, ed il valore dell'azienda, non potendo costitu-
ire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il
proprietario o il titolare di altro diritto subisce
per non poter più esercitare l'impresa in quel luo-
go, in quanto l'indennità di espropriazione è com-
misurata al valore venale del bene, non a quello
dell'azienda. Pertanto, le costruzioni esistenti
sull'area vanno considerate nel loro valore in sé,
non per il diverso valore che possono avere in rap-
porto alla particolare destinazione connessa
all'attività d'impresa e dunque alla circostanza di
essere adibite a sede dell'azienda (Cass., 6 aprile
2009, n. 8229).
7
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Tale valore, tuttavia, non può non aver risentito
dello smembramento dell'azienda, in quanto la re-
scissione del vincolo funzionale rende inutilizza-
bili quei beni rispetto alla loro destinazione ori-
ginaria, refluendo sulle relative valutazioni di
ordine economico.
Tale ordine di valutazioni, del resto, deve essere
inquadrato, con riferimento alla fattispecie in e-
same, nelle prospettive che la recente pronuncia
del giudice delle leggi in relazione alla indennità
relativa ai terreni agricoli (Corte cost. n. 181
del 2011) ha aperto in relazione alla stima degli
stessi.
Come rilevato di recente, la rigida dicotomia tra
suoli edificabili e suoli agricoli ha perso quei
connotati di drammaticità di cui la questione si
caricava nella prospettiva del proprietario espro-
priato, sospeso nell'alternativa tra un compenso
corrispondente alla rendita di trasformazione
dell'area e un simbolica prestazione agganciata a
valori tabellari insignificanti.
Perché se è vero che il valore di mercato assicura,
per i suoli edificabili, un valore pieno e non più
dimezzato, per quelli che non abbiano la prerogati-
va dell'edificabilità, il valore di mercato deve
8
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tener conto, rispetto al
minimum
dei valori tabel-
lari di cui agli artt. 15 e 16 1. 22.10.1971 n.
865, di quanto suscettibile di sfruttamento ulte-
riore e diverso da quello agricolo, rispecchiando
possibilità di utilizzazioni ulteriori rispetto al-
la destinazione agricola e quella edificatoria, an-
che se non gli indici di valutazione attinenti al
concetto di edificabilità di fatto (Cass.
28.5.2004, n. 10280; 6.10.2005, n. 19511;
21.3.2013, n. 7174).
La sentenza Corte cost. 11.6.2011, n. 181, per i
terreni agricoli, che nella specie deve trovare
piena applicazione, non essendo intervenuto
l'esaurimento del rapporto inerente alla determina-
zione dell'indennità, ha rimesso l'indennità alla
valutazione del mercato, pur senza equiparare i
terreni agricoli ai suoli edificabili. Applicandosi
dunque il criterio generale del valore venale pie-
no, tratto dall'art. 39 1. 25.6.1865 n. 2359, la
valutazione va operata in base alla suscettibilità
di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello
agricolo, che pur senza raggiungere il livello
dell'edificatorietà, rispecchia possibilità di uti-
lizzazione intermedie tra l'agricola e
l'edificatoria, ad esempio, parcheggi, depositi,
9
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
attività sportive e ricreative, chioschi per la
vendita di prodotti (Cass. 17.10.2011, n. 21386;
1.8.2013, n. 18434).
La pronuncia della Corte costituzionale ha in so-
stanza comportato il riconoscimento di un
tertium
genus
tra suoli che godono o meno della prerogativa
della edificabilità, consentendo che quelli non e-
dificabili vengano valutati in base a criteri og-
gettivi, idonei a premiarne utilizzazioni alterna-
tive, purché, comunque, non rapportabili
all'edificazione (Cass. 10.2.2014, n. 2959): sic-
ché, attraverso il sistema indennitario delle aree
non edificabili viene in considerazione
l'iniziativa privata non strettamente commisurata
alla rendita di trasformazione dei suoli.
L'intervento della Corte costituzionale ha sgancia-
to l'indennizzo dei suoli non edificabili dal valo-
re agricolo medio, e ne ha consentito la valorizza-
zione in base alle caratteristiche oggettive, che
tengano conto di loro possibili utilizzabilità eco-
nomiche, ulteriori e diverse da quelle agricole,
consentite dalla normativa vigente e conformi agli
strumenti di pianificazione urbanistica, previe le
opportune autorizzazioni amministrative (Cass.
28.5.2012, n. 8442).
10
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
L'iniziativa privata del proprietario, lungi dal
costituire il criterio discretivo tra aree edifica-
bili e aree non edificabili, è la misura che in
un'economia di mercato individua la domanda di suo-
li in un determinato contesto urbanistico, quale
fattore di produzione nella logica imprenditoriale.
Tale criterio, emerso da una sentenza della Corte
costituzionale pronunciata ad altri fini (sentenza
20.5.1999, n. 179), è tendenzialmente divenuto cri-
terio integrativo, quando non discretivo, per il
riconoscimento dell'edificabilità delle aree ai fi-
ni della determinazione dell'indennità, laddove
l'azione privata, di cui i nuovi valori ispirati
alla solidarietà e alla sussidiarietà (art. 118,
quarto comma, Cost.), ammettono una finalizzazione
all'interesse collettivo, attiene, quanto alla sfe-
ra urbanistica, al problema dell'utilizzo della
proprietà e dei possibili vincoli alle scelte del
proprietario, senza incidere sulle conseguenze eco-
nomiche dell'espropriazione.
•P
L'iniziativa privata, nella prospettiva che qui in-
teressa, può ben esplicarsi nei margini consentiti
dalle scelte urbanistiche, nel rispetto della de-
stinazione dei suoli configurata dagli strumenti
territoriali.
Ove
si
renda
necessaria
11
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'espropriazione, la conseguente indennità terrà
conto della potenziale redditività del terreno, ma
sempre nei limiti segnati dalle scelte urbanisti-
che. Essa, dunque, costituisce un parametro tra-
sversale, che contribuisce a stabilire il valore di
mercato per ogni tipo di area.
Alla luce della mutata base di valutazione dei beni
occupati a scopi d'interesse pubblico, l'iniziativa
privata resta un elemento determinante della valu-
tazione, commisurando l'appetibilità sul mercato di
una determinata area, atteso l'impiego cui la stes-
sa è destinata, in vista degli usi legalmente con-
sentiti.
In altre parole, che la realizzazione di un impian-
to pubblico sia possibile ad iniziativa privata,
non vale a trasformare un suolo da agricolo a edi-
ficabile, ma contribuisce ad attribuire un valore
del suolo, costituendo lo stesso un possibile fat-
tore di produzione di un'attività imprenditoriale.
La questione indennitaria, pur ancora condizionata
dal prioritario e fondamentale dilemma edificabili-
tà-non edificabilità, ammette, ove non vi siano
spazi di riconoscimento alla rendita di trasforma-
zione del suolo, che sia dato rilievo ad una vasta
gamma di attività umane che sul territorio si svi-
12
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
luppano, nell'intento premiale della libertà di i-
niziativa privata.
L'acquisizione della consapevolezza della limita-
tezza della "risorsa territorio", prospetta un ri-
pensamento radicale sull'uso del suolo, non priori-
tariamente destinato all'edificazione, ma votato
all'uso della collettività quale fattore di miglio-
ramento dei servizi e di innalzamento della qualità
della vita, anche ove destinato alla semplice con-
servazione. Le future attività di uso, anche non
invasivo, del territorio, sono al momento indiffe-
renziatamente sintetizzabili in un
tertium genus,
che nell'ottica indennitaria saranno sempre più di-
staccati dalla penalizzante considerazione tradi-
zionale della natura agricola quale ineluttabile
alternativa alla trasformazione del suolo in senso
edilizio.
6 - Sulla base delle considerazioni che precedono
la valutazione dell'area espropriata sulla base
della sua mera destinazione agricola, nonché
dell'area residua, con esclusione di ogni valuta-
zione circa il nesso funzionale che interessava
l'intero complesso immobiliare, non possono, anche
alla luce dello ius superveniens, essere condivise,
imponendosi la stima sulla base del valore di mer-
13
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
cato anche in relazione alla destinazione, nella
specie effettiva, diversa da quella agricola.
7 - Rimanendo il quinto motivo all'evidenza assor-
bito, la sentenza impugnata va dunque cassata in
relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte
di appello dell'Aquila che, in diversa composizio-
ne, applicherà i principi evidenziati, provvedendo,
altresì, in merito alle spese processuali relatiove
al presente giudizio di legittimità
P.
Q.
M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in
motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di appello
dell'Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del-
la Prima Sezi
Civile, il 4 giugno 2014.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT