Sentenza Nº 25845 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2019

Presiding JudgeBISOGNI GIACINTO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:25845CIV
Date14 Ottobre 2019
Judgement Number25845
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 25845 Anno 2019
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 14/10/2019
SENTENZA
sul ricorso
13779/2015
proposto da:
Dalla Piazza Maria,
elettivamente
domiciliata in Roma, Via Dei
Pontefici 3, presso lo studio dell'avvocato Fantozzi Giampaolo,
rappresentata e difesa dall'avvocato Palato Paolo, giusta procura in
calce
al
ricorso;
-ricorrente
-
contro
C)
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c.
J
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m
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u
Banca Monte Dei Paschi
Di
Siena Spa, in persona del legale
rappresentante pro
tempore,
elettivamente
domiciliata in Roma, Via
F.
Confalonieri 5, presso
lo
studio dell'avvocato Manzi Andrea, che lo
rappresenta e difende
unitamente
all'avvocato Trabucchi
Giusepp~,
giusta procura in calce
al
ricorso;
-controricorrente
-
avverso
la
sentenza n.
1240/2014
della
CORTE
D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il
21/05/2014;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/04/2019
dal Cons. FEDERICO GUIDO
udito
il
P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO
ALBERTO, che ha concluso
per
il
rigetto
del ricorso;
udito l'Avvocato Fantozzi
per
il ricorrente in sostituzione dell'avvocato
Palato, che
si
riporta agli
atti;
udito l'Avvocato Stivali Gaia
per
il
controricorrente,
che
si
riporta agli
atti.
2
Fatti di causa
Con
atto
di citazione notificato in data
10.05.2005,
Maria
Dalla Piazza conveniva innanzi
al
Tribunale di Treviso
la
Banca Monte dei Paschi di Siena (già Banca Antoniana
Popolare Veneta),
per
sentir
dichiarare, in via principale,
l'inesistenza, nullità o annullabilità del
contratto
di
investimento
relativo
ad
obbligazioni emesse dal
gruppo
Cirio cedute dalla banca convenuta e condannare
quest'ultima
alla restituzione della somma di euro
25.000,
oltre
al
rimborso
delle spese e risarcimento del danno da
svalutazione
monetaria;
in via subordinata, riconosciuto
ed
accertato che
il
comportamento
della banca convenuta non era conforme
alla specifica diligenza richiesta anche
ai
sensi del
punto
6
dell'art. 23 TUF, ne chiedeva la condanna
al
risarcimento
dei danni, da liquidarsi in misura pari
all'investimento
sollecitato.
Costituitasi in giudizio,
la
banca concludeva
per
il
rigetto
delle domande ed in subordine chiedeva che, nell'ipotesi
di accertamento della nullità o
dell'annullamento
degli
ordini di acquisto,
l'attrice
fosse condannata alla
restituzione dei
titoli
compravenduti,
ovvero
fosse
dedotto
in
compensazione
il
valore attuale dei titoli medesimi,
dichiarandosi altresì
la
compensazione parziale fra
l'importo
che doveva essere
restituito
dalla Banca ai sensi
dell'art
. 2033 c.c. e quello delle cedole sulle obbligazioni
percepite dagli
attori;
chiedeva infine che, ove fosse stata
accertata una propria responsabilità,
l'ammontare
del
danno fosse
ridotto
in ragione del valore attuale dei
titoli
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in proprietà dell'attrice/ tenendo conto del concorso della
condotta colposa nella causazione del danno
ai
sensi
dell'art.
1227
c.C.
1 nonché della regola di cui all'art.
1225
c.c. nell'ipotesi di esclusione del dolo.
Il
Tribunale di Treviso
rigettava
la
domanda.
La
Corte d/Appello di Venezia/ con
la
sentenza n.
1240/2014
confermava
le
statuizioni di
prime
cure.
La
Corte
territoriale,
in particolare, dichiarava
inammissibile/ in quanto sollevata
soltanto
nel giudizio di
appello e nel
merito
infondata, l'eccezione di nullità del
contratto-quadro
per
difetto
di forma.
Riteneva
inoltre
che non fosse stata
provata
la
situazione
di
conflitto
di interessi in capo alla convenuta e ,
pur
rilevando che poteva addebitarsi alla banca una carenza
informativa
nei riguardi dell'attrice,
affermava
che non era
stata
fornita
la
prova che una
corretta
informazione sulla
rischiosità dei
titoli
avrebbe dissuaso
la
Dalla Piazza
dall'investimento/
esistendo un elemento
presuntivo
contrario,
costituito
da una propensione
dell'attrice
all'acquisto di
titoli
azionari
ed
obbligazionari con
caratteristiche di rischio analoghe a quelle dei
titoli
in
questione.
Avverso
detta
sentenza propone ricorso
per
cassazione,
affidato a
quattro
motivi,
Maria Dalla Piazza.
La
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. resiste con
controricorso.
Considerato
in
diritto
Il
primo
motivo
di
ricorso denuncia
la
violazione e falsa
applicazione dell'art. 23 del TUF con
riferimento
all'art.
Pagina 2
360 n. 3 c.p.c., in relazione alla statuizione di nullità delle
operazioni
per
cui è causa,
per
grave
ed
insanabile
difetto
di
forma,
nonché l'omesso esame di un
fatto
decisivo
per
il
giudizio,
per
avere
la
Corte
territoriale
ritenuto
inammissibile l'eccezione di nullità del
contratto-quadro,
ritenendo che
la
stessa non fosse stata specificamente
sollevata
nell'atto
di citazione del giudizio di
primo
grado.
Il
motivo
è inammissibile, in
quanto
non censura
tutte
le
distinte
ed
autonome rationes decidendi della statuizione
impugnata.
La
Corte
territoriale
infatti
non
si
è
limitata
ad
affermare
la
tardività
della domanda di nullità
per
difetto
di
forma,
ma
ha
anche escluso, nel
merito,
la
configurabilità della
nullità atteso che dalla copia del
contratto
del 27 marzo
2000 sottoscritta dalla investitrice risultava
espressamente che
al
momento
della sua sottoscrizione le
era stato rilasciato un esemplare del
contratto-quadro
sottoscritto da un soggetto
abilitato
a rappresentare
la
banca.
In
ogni caso, secondo il più recente indirizzo delle Sez.U.
di questa Corte, in
tema
d'intermediazione finanziaria, il
requisito della forma scritta del
contratto-quadro,
posto a
pena di nullità (azionabile dal solo cliente)
dall'art.
23 del
d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso
strutturale,
ma funzionale,
avuto
riguardo alla finalità di protezione
dell'investitore assunta dalla
norma,
sicché tale requisito
deve ritenersi
rispettato
ave il
contratto
sia
redatto
per
iscritto e ne sia consegnata una copia
al
cliente, ed è
sufficiente che vi sia
la
sottoscrizione di
quest'ultimo,
e
non anche quella
dell'intermediario,
il
cui consenso ben
..
..
.....
...
..
...
...
.
...
.....
.
....
.
.....
. Pagina 3 ..
può desumersi alla stregua di
comportamenti
concludenti
dallo stesso
tenuti.
(Cass. Sez.U.
898/2018)
I
contratti
bancari soggetti alla disciplina di cui all'art.
117
del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i
contratti
di
intermediazione finanziaria, non esigono
ai
fini della valida
stipula del
contratto
la
sottoscrizione del
documento
contrattuale
da parte della banca, il cui consenso
si
può
desumere alla stregua di
atti
o
comportamenti
alla stessa
riconducibili
Con
il
secondo
motivo
si
deduce
la
violazione e falsa
applicazione dell'art. 21 d. lgs.
58/1998
in relazione
all'art. 28 del Regolamento Consob
11522/1998
ratione
temporis
vigente,
per
avere
la
Corte
territoriale
ritenuto
adeguato
al
profilo di rischio della ricorrente l'ordine di
acquisto delle Obbligazioni Cirie.
Con
il
terzo
motivo
si
denuncia
la
violazione e falsa
applicazione dell'art. 21 del TUF in relazione all'art. 29
reg. Consob
11522/1998,
per
avere
la
Corte
territoriale,
pur
riconosciuta una carenza
informativa
ad
opera della
banca, escluso che l'ordine di acquisto fosse inadeguato.
Con
il
quarto
motivo
si
deduce
la
violazione e falsa
applicazione degli
artt.
21 e 23 comma VI del TUF in
relazione all'art. 29 reg. Consob
11522/1998
e
all'operatività del conflitto di interessi
per
avere
la
Corte
territoriale
escluso
la
configurabilità di un nesso causale in
re ipsa, in presenza di operazioni inadeguate
per
tipologia, dimensione e frequenza,
avuto
riguardo
al
danno
derivante
dall'operazione.
I presenti
motivi,
che, in
quanto
connessi, possono essere
trattati
congiuntamente, sono fondati.
Pagina 4
..........................
...
..
.
......
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..........................
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......
.......
....
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...............
..
....
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..
...
......
.......
..........
.
.. ..
......
...
.
.....
...
La
Corte
territoriale
ha
ritenuto
l'adeguatezza
dell'operazione per cui è causa (acquisto di
band
Cirio)
sulla base dell'esperienza
(media)
in materia di
investimenti
finanziari e della propensione
al
rischio
dell'investitrice desunta dallo
stampato
allegato.
Tale statuizione non è condivisibile.
La
Corte
territoriale
ha
senz'altro recepito
la
classificazione della scheda redatta dalla banca, senza
indicazione degli elementi in forza dei quali
si
fonda tale
valutazione del profilo della cliente.
L'art.28 del Reg. Consob
11522/98,
peraltro, prevede un
obbligo di diligenza a carico degli
intermediari,
atteso che,
come precisato dalla Consob (comunicazione
n.30396
del
21 aprile
2000),"gli
intermediari
sono
tenuti
ad
effettuare
la
valutazione di adeguatezza dell'operazione disposta dal
cliente tenendo conto di
tutte
le notizie di cui
l'intermediario
sia in possesso (es. età, professione,
presumibile propensione
al
rischio del cliente alla luce
della pregressa
ed
abituale
operatività;
situazione del
mercato)"
.
L'adeguatezza dell'operazione dunque non può fondarsi
unicamente sulla profilatura raccolta dalla banca, dovendo
invece desumersi dall'esame della situazione
patrimoniale
(portafoglio)
e delle pregresse operazioni, di essenziale
rilevanza
ai
fini di delineare
la
propensione
al
rischio del
cliente.
Nel
caso di specie non appare dunque condivisibile
la
statuizione della Corte
territoriale
che ha
ritenuto
di
trarre
una valutazione di adeguatezza dell'operazione in
relazione
al
profilo della cliente indicato nel modulo
Pagina 5
prestampato, con apposizione di crocetta nella relativa
casella, privo di alcun elemento individualizzante da cui
desumere che il profilo delineato derivasse da specifici
elementi, riferiti dal cliente o comunque in possesso della
banca.
In
ogni caso,
la
stessa sentenza della Corte
territoriale
(come già quella di
primo
grado)
ha accertato una
carenza
informativa
nei confronti dell'attrice.
Tale carenza
informativa,
senz'altro ravvisabile nel caso di
specie, integra la violazione del corrispondente obbligo
previsto dagli
artt.
21 e ss. del TUF.
Tali disposizioni disciplinano
"i
contratti
relativi alle
prestazioni di servizi di
investimento"
dettando
regole
particolari che integrano e
talvolta
derogano alla disciplina
codicistica , imponendo particolari doveri di diligenza da
parte degli
intermediari
professionali a
tutela
dei
risparmiatori.
L'art.21
TUF
in particolare stabilisce che:
"Nella prestazione dei servizi di
investimento
e accessori, i
soggetti abilitati devono:
a)
comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, nell'interesse dei clienti e
per
l'integrità
dei
mercati;
b) acquisire
le
informazioni necessarie dai clienti ed
operare
in
modo che essi siano sempre adeguatamente
informati.
Al
fine di dare concretezza ai principi
suddetti
il
Regolamento di Attuazione concernente
la
disciplina degli
intermediari
(adottato
dalla Consob con delibera
n.11522
del l luglio 1998 e successive modifiche)
ha
precisato,
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.........
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.......
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quanto
ai doveri di informazione
(art.28
Reg. Consob) che
gli
intermediari
autorizzati:
-a)
devono chiedere all'investitore notizie circa
la
sua
esperienza in materia di
investimenti
in
strumenti
finanziari,
la
sua situazione finanziaria, i suoi
obiettivi
di
investimento,
nonché circa
la
sua propensione al rischio.
L'eventuale
rifiuto
di fornire le notizie richieste deve
risultare dal
contratto
ovvero da apposita dichiarazione
sottoscritta dall'investitore.
-b)
gli intermediari autorizzati
inoltre
non possono
effettuare
o consigliare operazioni o prestare
il
servizio di
gestione
se
non dopo
aver
fornito
all'investitore
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio,
la
cui
conoscenza sia necessaria
per
effettuare
consapevoli
scelte di
investimento.
L'art.29 Reg. Consob
strettamente
correlato
ai
doveri
previsti
dall'art.28
del medesimo Regolamento stabilisce
che gli
intermediari
autorizzati
si
astengono
dall'effettuare,
con o
per
conto degli investitori, operazioni
non adeguate
per
tipologia,
oggetto,
frequenza o
dimensione
ed
a tal fine
tengono
conto delle informazioni
di cui
al
citato
art.28
e di ogni altra informazione
disponibile in relazione
ai
servizi prestati.
Gli
intermediari
autorizzati, inoltre, quando ricevono da
un
investitore
disposizioni relative
ad
un'operazione non
adeguata, lo
informano
di tale circostanza e delle ragioni
per
cui non è
opportuno
procedere alla sua esecuzione.
Qualora
l'investitore
intenda comunque dare corso
all'operazione gli
intermediari
autorizzati possono
........
.........
......
.... ..
..
....
..
...............
...
..............
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...
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......
.
.......
.
eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un
ordine
impartito
per
iscritto .
..
in cui sia
fatto
esplicito
riferimento
alle avvertenze ricevute.
L'
art.23,
comma 6, del TUF,
inoltre,
prevede
un'
inversione dell'onere della prova in favore del cliente
stabilendo che " nei giudizi di risarcimento danni cagionati
al
cliente nello svolgimento dei servizi di
investimento
e di
quelli accessori, spetta
ai
soggetti abilitati l'onere della
prova di
aver
agito con
la
specifica diligenza richiesta".
Questo è dunque
il
quadro
normativa
di
riferimento
della
fattispecie negoziale in esame.
Nel presente giudizio risarcitorio
la
banca resistente aveva
quindi l'onere di provare:
a) di
aver
adeguatamente
informato
i clienti sulla
natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione
o del servizio;
b)
l'adeguatezza de Il' operazione rispetto ad
esperienza,
obiettivi
di
investimento,
situazione
finanziaria e propensione
al
rischio del
cl
iente.
Dovere
primario
della banca
ai
sensi
dell'art.28
Reg.
Consob è quello di
informare
adeguatamente
il
cliente
sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica
operazione o del servizio,
la
cui conoscenza sia necessaria
per
effettuare
consapevoli scelte di investimento.
Tale dovere, correlato
al
generale dovere posto dall'art.
21
lett
d)
di " disporre di risorse e procedure
..
. idonee
ad
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi", postula
evidentemente, a carico della banca, un obbligo di
informarsi sui
prodotti
offerti
alla clientela
al
fine di
esercitare
compiutamente
il
dovere di
informare
il
cliente .
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..
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..............
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.
..
.
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...
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.
..
...
.
.....
Pagina 8
L'art.26
Reg. Consob precisa
al
riguardo che
"gli
intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e
dell'integrità del mercato mobiliare... acquisiscono una
conoscenza degli
strumenti
finanziari, dei servizi nonché
dei prodotti diversi dai servizi di
investimenti
propri o di
terzi, da essi
offerti,
adeguata
al
tipo
di prestazione da
fornire.
La
conoscenza richiesta è
evidentemente
diversa e ben
più approfondita di quella propria dell'investitore
privato,
richiedendosi
al
riguardo una specifica professionalità e
competenza e
soprattutto
una completezza di
informazioni da
offrire
al
cliente in modo da consentirgli di
effettuare
la
scelta sul
prodotto
finanziario
offerto
nel
modo più consapevole.
Tale dovere di operare in modo che il cliente sia sempre
adeguatamente
informato
caratterizza
la
prestazione
dell'intermediario
e giustifica il particolare regime di
circolazione degli
strumenti
finanziari
ed
in
particolare
delle obbligazioni
in
oggetto
che, come
si
è visto, (poiché
l'offerta non era stata registrata presso
la
Consob) non
potevano essere
offerte
in sollecitazione del pubblico
risparmio, vendute
direttamente
a soggetti
privati.
Nella fattispecie in esame la banca, come già
ritenuto
dai
giudici di
merito,non
ha
assolto all'onere di provare di
aver
adempito
al
proprio obbligo
informativo,
fornendo
al
cliente
tutte
gli elementi
per
procedere
ad
un acquisto
consapevole del
titolo,
posto che lo stesso teste Zuccon,
impiegato della banca convenuta,
ha
dichiarato di non
aver
informato
la
cliente del
rating
del
titolo;
e ciò anche
in ragione del
fatto
che
il
titolo
non aveva
rating
.
..........
..
........................
...
..
........
.....
...
.............
........
Pagina 9
....
Risulta
infatti
che
la
banca
si
limitò
ad
informazioni
generiche circa il rapporto
tra
rischio e rendimento, senza
fornire specifiche informazioni sui singoli
investimenti
proposti e consegnando un
documento
informativo,
di
carattere generale, sui rischi delle operazioni, ma
privo
di
riferimenti
ad operazioni specifiche dell'investitore.
Non risulta dunque che
la
banca abbia
adempiuto
all'obbligo di riferire alla cliente
la
tipologia e le
caratteristiche essenziali del
titolo
in oggetto, violando
così
il
need
of
protection
dei clienti, investitori non
professionali,
omettendo
in particolare di rendere noto
alla cliente gli elementi indicati
nell'
offering
circular,
unico documento contenete
le
informazioni essenziali dei
prestiti obbligazionari in
oggetto
relative
al
patrimonio
dell'emittente,
aii'EBTDA, nonché al regime giuridico
dell'emissione.
Nel caso concreto ciò ha
determinato
una carenza di
informazioni
su
punti
determinanti
nella scelta
dell'investimento, carenza
tanto
più
grave
in
quanto
il
titolo
era
privo
di
rating
e di prospetto
informativo.
Nell'offering
circular
erano contenuti numerosi
avvertimenti
ed
erano in particolare espressamente
rappresentate le caratteristiche essenziali delle
obbligazioni e l'aleatorietà
dell'investimento.
La
mancata indicazione di
detti
elementi configura
la
violazione del dovere di fornire
al
cliente un'informazione
adeguata ed, in ultima analisi, del dovere di efficiente
svolgimento
dei servizi finanziari ex
art.21
TUF.
In
materia di servizi di
investimento
mobiliare,
infatti,
l'intermediario finanziario è
tenuto
a fornire
al
cliente una
Pagina
10
dettagliata informazione preventiva circa i
titoli
mobiliari,
con particolare
riferimento
alla
natura
di essi
ed
ai
caratteri propri
dell'emittente,
ricorrendo un
inadempimento
sanzionabile ogni qualvolta
detti
obblighi
informativi
non siano
integrati,
restando irrilevante, a tal
fine, ogni valutazione di adeguatezza
dell'investimento
(Cass. n.
15936
del
18/06/2018).
Gli obblighi d'informazione che gravano
sull'intermediario,
dal cui
inadempimento
consegue in via presuntiva
l'accertamento del nesso di causalità del danno subito
dall'investitore,
impongono
la comunicazione di
tutte
le
notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza
professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di
tutte
le
ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata
rispetto al profilo di rischio
dell'investitore,
ivi comprese
quelle
attinenti
al rischio di "default"
dell'emittente
con
conseguente mancato rimborso del capitale
investito,
in
quanto tali informazioni costituiscono reali
fattori
per
decidere, in modo
effettivamente
consapevole,
se
investire o meno
(Cass.12544/2017).
La
statuizione della Corte
territoriale,
secondo cui,
pur
in
presenza di una carenza
informativa
imputabile
alla banca
non poteva ritenersi acquisita
la
prova del nesso causale,
alla luce della propensione dell'odierna ricorrente
all'acquisto di
titoli
azionari o obbligazionari con
caratteristiche di rischio analoghe a quelle dei
titoli
in
questione non è
dunque
conforme
a
diritto.
In
conseguenza della mancata rappresentazione degli
elementi essenziali
dell'investimento,
e dell'elevato grado
Pagina
11
C)
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di rischio
ad
esso associato,
il
nesso causale con il danno
subito
dall'investitore
può ritenersi presunto.
All'operatività del dovere di informazione non è di ostacolo
il
fatto
che il cliente investa
abitualmente
in
titoli
finanziari, (Cass.
22147
del
2010),
che egli abbia in
precedenza acquistato
altri
titoli
a rischio, perché ciò non
basta a renderlo
"operatore
qualificato"
ai
sensi della
normativa
regolamentare
dettata
dalla Consob (Cass.
17340/2008).
Il
profilo
soggettivo
del cliente, ove pure ne fosse
dimostrata
una particolare propensione
al
rischio (il che,
come già evidenziato, non può farsi discendere dalla mera
indicazione dello
stampato
sull'esperienza dell'investitrice)
non può in ogni caso elidere
il
grave
inadempimento
della
banca.
In
conclusione, dichiarato inammissibile
il
pn~mo
motivo,
vanno accolti il secondo,
terzo
e
quarto
motivo
di ricorso.
La
sentenza
impugnata
va dunque cassata e
la
causa va
rinviata
ad
altra sezione della Corte d'Appello di Venezia,
anche
per
la
regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La
Corte, dichiara inammissibile
il
primo
motivo
di ricorso;
accoglie il secondo, terzo e
quarto
motivo.
Cassa
la
sentenza
impugnata
in relazione
ai
motivi accolti
e rinvia
la
causa, anche per le spese del presente giudizio,
ad
altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Cosf dec;so in Roma, il 4 aprile 2019
Pagina
12
v

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