Sentenza Nº 25841 della Corte Suprema di Cassazione, 14-10-2019
Presiding Judge | MANNA FELICE |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2019:25841CIV |
Date | 14 Ottobre 2019 |
Judgement Number | 25841 |
Court | Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
SENTENZA
sul ricorso 14545-2015 proposto da:
DI GIUSEPPE ASCANIO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA
LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato MARCO
GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato ASCANIO DI
GIUSEPPE;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO PARADISO AREMOGNA ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 464/2014 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 02/05/2014;
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Ric. 2015 n.14545 sez. 52 - ud.19/06/2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25841 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 14/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORRADO MISTRI che ha concluso per l'accoglimento dei motivi
undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo, e per il
rigetto dei restanti.
udito l'Avvocato Ascanio Di Giuseppe che ha insistito per
l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.
Il Tribunale di Sulmona respingeva la domanda proposta da
alcuni condomini del condominio denominato Paradiso Aremogna, sito
in Roccaraso, con la quale era stata chiesta la declaratoria di nullità o
di annullamento di alcune delibere adottate il 10 settembre 2005
dall'assemblea.
2.
Mariarosa Lodi, Gabriele Marocchi ed Ascanio di Giuseppe
proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
3.
La Corte d'Appello dell'Aquila rigettava integralmente
l'impugnazione.
3.1 In particolare, la Corte d'Appello giudicava il primo motivo
inammissibile prim'ancora che infondato. La censura aveva ad
oggetto l'eccesso di potere che il gruppo maggioritario dei condomini
aveva esercitato nell'affidare ingenti lavori di adeguamento del
fabbricato ad un'impresa che non aveva la necessaria esperienza e
un'adeguata solidità patrimoniale ed era legata a quel gruppo di
condomini. Il giudice del gravame ricostruita la giurisprudenza in
tema di sindacato sulle delibere assembleari condominiali rispetto al
legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante
evidenziava che nessuna delle delibere presentava il vizio di eccesso
L
di potere posto che le decisioni avevano oggetto scelte discrezionali,
eventualmente opinabili, dell'organo assembleare, che ben poteva
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Ric. 2015 n.14545 sez. S2 - ud.19/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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