Sentenza Nº 25657 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:25657CIV
Date15 Ottobre 2018
Judgement Number25657
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
eA
)
sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 18829 e 20371 del
ruolo generale dell'anno 2014, rispettivamente
proposti
da
Rai Pubblicità,
in persona di procuratori speciali del
legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso,
dagli avvocati Mario Miscali e Sandro Lattanzi,
elettivamente domiciliatosi presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Sicilia, n. 66
-ricorrente e controricorrente al ricorso
incidentale-
contro
Agenzia delle entrate,
in persona del direttore
pro
tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura
RG n. 18829+20371/2014
Ange
no estensore
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25657 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Pagina 2 di
17
generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
-controricorrente e ricorrente in via incidentale-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata in data 27 gennaio 2014, n.
158/1/2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
19 giugno 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Federico Sorrentino, che ha concluso, previa riunione dei
ricorsi, per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale e per il rigetto di quello incidentale;
sentiti per la ricorrente gli avvocati Sandro Lattanzi e Mario Miscali
e per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Bruno Dettori.
Fatti di causa.
Si legge nella sentenza impugnata che all'epoca dei fatti
SIPRA, cui è subentrata Rai Pubblicità, era, in virtù di una
convenzione, la concessionaria esclusiva della pubblicità
radiofonica e televisiva della RAI, la quale ne deteneva l'intero
capitale sociale. In particolare, la convenzione prevedeva la facoltà
di SIPRA di procedere alla vendita di spazi pubblicitari ricevendone
come corrispettivi cc.dd. cambi merce, fino alla percentuale pari
all'I.% dell'obiettivo pubblicitario stabilito.
L'Agenzia delle entrate qualificò come permutative queste
operazioni, sicché ritenne che la SIPRA avrebbe dovuto fatturare ai
clienti committenti la pubblicità le prestazioni pubblicitarie
eseguite, per l'intero importo, e che i clienti committenti avrebbero
dovuto fatturare alla SIPRA le operazioni di cambio merce. Le
operazioni successive concernenti quanto ricevuto in cambio
effettuate dalla SIPRA nei confronti dei propri dipendenti o di terzi,
di norma dipendenti della Rai, secondo l'Ufficio erano imponibili ai
fini dell'iva e generavano correlativi ricavi di esercizio.
RG n.
18829+20371/2014
Angelin
rrino estensore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT