Sentenza Nº 25656 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:25656CIV
Judgement Number25656
Date15 Ottobre 2018
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 18826 del ruolo generale
dell'anno 2014, proposto
da
Rai Pubblicità,
in persona di procuratori speciali del
legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso,
dagli avvocati Mario Miscali e Sandro Lattanzi,
elettivamente domiciliatosi presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Sicilia, n. 66
-ricorrente e controricorrente al ricorso
incidentale-
contro
Agenzia delle entrate,
in persona del direttore
pro
tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
-controricorrente e ricorrente in via incidentale-
RG n. 18826/2014
AngeIina1Marurino estensore
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25656 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata in data 4 febbraio 2014, n.
229/30/14;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
19 giugno 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento
per quanto di ragione del ricorso principale e per il rigetto di quello
incidentale;
sentiti per la ricorrente gli avvocati Sandro Lattanzi e Mario Miscali
e per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Bruno Dettori.
Fatti di causa.
Si legge nella sentenza impugnata che all'epoca dei fatti
SIPRA, cui è subentrata Rai Pubblicità, era, in virtù di una
convenzione, la concessionaria esclusiva della pubblicità
radiofonica e televisiva della RAI, la quale ne deteneva l'intero
capitale sociale. In particolare, la convenzione prevedeva la facoltà
di SIPRA di procedere alla vendita di spazi pubblicitari ricevendone
come corrispettivi cc.dd. cambi merce, fino alla percentuale pari
all'i% dell'obiettivo pubblicitario stabilito.
L'Agenzia delle entrate qualificò come permutative queste
operazioni, sicché ritenne che la SIPRA avrebbe dovuto fatturare ai
clienti committenti la pubblicità le prestazioni pubblicitarie
eseguite, per l'intero importo, e che i clienti committenti avrebbero
dovuto fatturare alla SIPRA le operazioni di cambio merce. Le
operazioni effettuate da SIPRA in favore dei propri dipendenti o di
terzi, di norma dipendenti della Rai, aventi a oggetto i beni o i
servizi ricevuti in cambio secondo l'Ufficio erano imponibili ai fini
dell'iva.
L'Agenzia, in relazione a tali operazioni contestò l'omessa
fatturazione di operazioni imponibili concernenti le cessioni ai
dipendenti dei beni o dei servizi ricevuti in permuta, l'omessa
RG n. 18826/2014
Angeli a-Mari.
m o estensore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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