Sentenza Nº 25654 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:25654CIV
Date15 Ottobre 2018
Judgement Number25654
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21469 del ruolo generale
dell'anno 2011, proposto
da
SIPRA —Società italiana pubblicità per azioni,
in
persona di procuratori speciali del legale
rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso,
giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli
avvocati Mario Miscali e Sandro Lattanzi,
elettivamente domiciliatosi presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Sicilia, n. 66
-ricorrente e controricorrente al ricorso
incidentale-
contro
Agenzia delle entrate,
in persona del direttore
pro
tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso gli uffici della quale in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
RG n. 21469/2011 Angelina-M
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25654 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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-controricorrente e ricorrente in via incidentale-
e nei confronti di
Agenzia delle entrate, ufficio di Torino 3,
in persona del
direttore pro tempore
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata in data 21 giugno 2010, n.
43/31/10;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
19 giugno 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento
per quanto di ragione del ricorso principale e per il rigetto di quello
incidentale;
sentiti per la ricorrente gli avvocati Sandro Lattanzi e Mario Miscali
e per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Bruno Dettori.
Fatti di causa.
Si legge nella sentenza impugnata che all'epoca dei fatti
SIPRA era, in virtù di una convenzione, la concessionaria esclusiva
della pubblicità radiofonica e televisiva della RAI, la quale ne
deteneva l'intero capitale sociale. In particolare, la convenzione
prevedeva la facoltà di SIPRA di procedere alla vendita di spazi
pubblicitari ricevendone come corrispettivi cc.dd. cambi merce,
fino alla percentuale pari all'1°/0 dell'obiettivo pubblicitario stabilito.
L'Agenzia delle entrate ha qualificato come permutative
queste operazioni, sicché ha ritenuto che la SIPRA avrebbe dovuto
fatturare ai clienti committenti le prestazioni pubblicitarie
eseguite,
e che i clienti committenti avrebbero dovuto fatturare alla SIPRA le
operazioni di cambio merce. Le successive operazioni concernenti i
beni e i servizi ricevuti in cambio ed effettuate da SIPRA nei
confronti dei propri dipendenti o di terzi, di norma dipendenti della
RG n. 21469/2011
Angelina-Ma
ensore
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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