Sentenza Nº 25653 della Corte Suprema di Cassazione, 15-10-2018

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:25653CIV
Date15 Ottobre 2018
Judgement Number25653
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21468 del ruolo generale
dell'anno 2011, proposto
da
SIPRA —Società italiana pubblicità per azioni,
in
persona di procuratori speciali del legale
rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso,
giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli
avvocati Mario Miscali e Sandro Lattanzi,
elettivamente domiciliatosi presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Sicilia, n. 66
-ricorrente e controricorrente al ricorso
incidentale-
contro
Agenzia delle entrate,
in persona del direttore
pro
tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura
RG n. 21468/2011
Angeli
rino estensore
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25653 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA
Data pubblicazione: 15/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, si domicilia
-controricorrente e ricorrente in via incidentale-
e nei confronti di
Agenzia delle entrate, ufficio di Torino 3,
in persona del
direttore
pro tempore
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, depositata in data 9 febbraio 2011, n.
9/29/11;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
19 giugno 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento
per quanto di ragione del ricorso principale e per il rigetto di quello
incidentale;
sentiti per la ricorrente gli avvocati Sandro Lattanzi e Mario Miscali
e per l'Agenzia l'avvocato dello Stato Bruno Dettori.
Fatti di causa.
Si legge nella sentenza impugnata che all'epoca dei fatti
SIPRA era, in virtù di una convenzione, la concessionaria esclusiva
della pubblicità radiofonica e televisiva della RAI, la quale ne
deteneva l'intero capitale sociale. In particolare, la convenzione
prevedeva la facoltà di SIPRA di procedere alla vendita di spazi
pubblicitari ricevendone come corrispettivi cc.dd. cambi merce,
fino alla percentuale pari all'i% dell'obiettivo pubblicitario stabilito.
L'Agenzia delle entrate qualificò come pernnutative queste
operazioni, sicché ritenne che la SIPRA avrebbe dovuto fatturare ai
clienti committenti la pubblicità le prestazioni pubblicitarie
eseguite, per l'intero importo, e che i clienti committenti avrebbero
dovuto fatturare alla SIPRA le operazioni aventi a oggetto i cc.dd.
cambi merce. Le operazioni successive relative alla merce o ai
ia P rrino estensore
An
RG n. 21468/2011
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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