Sentenza Nº 25574 della Corte Suprema di Cassazione, 10-06-2019

Presiding JudgeSABEONE GERARDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:25574PEN
Date10 Giugno 2019
Judgement Number25574
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
POLINO MARCO ANTONIO nato a NAPOLI il 19/12/1975
STRAZIUSO MASSIMILIANO nato a PORDENONE il 03/02/1971
avverso la sentenza del 12/09/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Procuratore Generale, dott. Olga Mignolo, la quale ha chiesto: l'annullamento
con rinvio limitatamente al capo p) relativo al trattamento sanzionatorio per entrambi i
ricorsi.
Annullamento senza rinvio limitatamente al capo n) perché il fatto non è più previsto
con rideternninazione della pena ai sensi dell'art. 620 lettera I.
uditi
l'Avv. Esmeralda Di Risio per lo Straziuso e l'Avv. Pierfrancesco Scatà per il Polino.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25574 Anno 2019
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
Data Udienza: 14/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ritenuto in fatto
1.
Con sentenza del 12/09/2017 la Corte d'appello di Trieste: a) in parziale
riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto riconducibile la distrazione
fallimentare ascritta - e della quale si dirà
infra -
a Marco Antonio Polino e a
Massimiliano Straziuso, anche con riguardo ai proventi di cui ai capi di
imputazione
sub
G) e I); b) ha confermato la sentenza di primo grado, quanto
alla affermazione di responsabilità del Polino e dello Straziuso, in relazione al
ruolo apicale ricoperto in un'associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di una serie indeterminata di truffe (capo A), nonché in relazione a
varie ipotesi di truffa consumata o tentata (capi B, D, E, F, G, H, I, M, il Polino,
D, F, G, H, I, M lo Straziuso), del solo Straziuso in relazione al reato di cui al
capo O (art. 494 cod. pen.), del solo Polino, in relazione al reato di cui al capo N
(art. 486 cod. pen.), di entrambi, infine, in relazione al reato di bancarotta
fraudolenta per distrazione (con riferimento ai proventi delle truffe di cui ai capi
D, F, H, M), loro contestato quali amministratori, il Polino anche di diritto, della
Friulnova s.r.l. Autotrasporti, dichiarata fallita in data 07/10/2011 (capo P); c) in
conseguenza dell'accoglimento dell'appello del P.M. di cui al punto a) che
precede, ha rideterminato la pena inflitta al Polito e allo Straziuso.
2.
Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse del Polino e dello Straziuso.
3.
Il ricorso proposto nell'interesse del Polino è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di nome processuali stabilite a
pena di nullità, rilevando: a) che, a seguito della ammissione del rito immediato,
il giudice del dibattimento è investito del potere-dovere di controllo dell'avvenuto
espletamento dell'interrogatorio dell'imputato, che rappresenta garanzia
procedimentale avente ad oggetto l'intervento di quest'ultimo, ai fini indicati
dall'art. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.; b) che, nel caso di specie,
la Corte d'appello non si era avveduta che non avevano costituito oggetto di
interrogatorio tutte le ipotesi di truffa ritenute sussistenti dal giudice di primo
grado come pure il reato associativo; c) che, pertanto, l'imputato non aveva
avuto la possibilità di esercitare, attraverso l'interrogatorio, il proprio diritto al
contraddittorio; d) che, in disparte tale questione, si era comunque verificata la
violazione dell'art. 454 cod. proc. pen., per avere il P.M. presentato la richiesta di
giudizio immediato il 04/04/2012, nonostante che le prime iscrizioni della notizia
di reato si fossero collocate nel marzo del 2011; e) che, in relazione a siffatta
inosservanza del termine previsto dall'art. 454 cod. proc. pen., non appariva
condivisibile la conclusione delle Sezioni Unite di questa Corte, a proposito della
insindacabilità del decreto di giudizio immediato.
3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge,
per avere la Corte d'appello ritenuto che le condotte ricostruite potessero essere
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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