Sentenza Nº 25436 della Corte Suprema di Cassazione, 12-11-2013
Presiding Judge | TRIOLA ROBERTO MICHELE |
ECLI | ECLI:IT:CASS:2013:25436CIV |
Date | 12 Novembre 2013 |
Judgement Number | 25436 |
Court | Seconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia) |
Subject Matter | CIVILE |
Appello - costituzione
SENTENZA
mediante velina
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI REGGIO
CALABRIA
(80009220809),
in
persona
del
legale
rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via
dei
Portoghesi n. 12,
è domiciliata
per legge;
- ricorrente -
contro
REICH Liselotte;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
590/11, depositata il 7 aprile 2011.
23
3Gi
- 1 -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25436 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO
Data pubblicazione: 12/11/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2009 e
depositato in copia per l'iscrizione a ruolo in data 29
dicembre 2009, la Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo di Reggio Calabria proponeva appello avverso la
sentenza n. 3905 del 2011, con la quale il Giudice di Pace
di Reggio Calabria aveva annullato un'ordinanza ingiunzione
emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, accogliendo
l'opposizione proposta da Reich Liselotte.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza
depositata il 7 aprile 2011, dichiarava l'improcedibilità
del gravame ex art. 348 cod. proc. civ., compensando per
intero tra le parti le spese del giudizio.
Secondo il giudice adito, l'appello era da considerare
improcedibile poiché l'amministrazione appellante si era
costituita in giudizio depositando una copia dell'atto di
citazione in appello priva della notifica alla controparte,
provvedendo solo successivamente, alla prima udienza
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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