Sentenza Nº 25401 della Corte Suprema di Cassazione, 10-06-2013

Presiding JudgeLUPO ERNESTO
ECLIECLI:IT:CASS:2013:25401PEN
Judgement Number25401
Date10 Giugno 2013
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui, ricorso proposto da
G.C.
nata ad
(
omissis)
P.A.R.
quale parte civile in proprio e per conto dei figli minorenni
e
'
P.G.
I
nel procedimento nei confronti di
I
G.A.
nato a
(omissis)
avverso la
sentenza dei 28/06/2011 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Avellino
`F>11
visti gli atti, if yovvedimento impugnato e il ricorso;
v
,4
udita la relaziéinesnita dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero, n persona dell'Avvocato generale Massimo Fedeli, che
ha ~ardo c
.
hiv
i
drado l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnata;
udito per l'Imputato
il difensore d
.
t.ggio avv. Pietro Asta, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 25401 Anno 2013
Presidente: LUPO ERNESTO
Relatore: FRANCO AMEDEO
Data Udienza: 31/01/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
REFLNUTO
IN FATTO
1. Ad
G.A.
vennero contestati i reati di cui: A) all'art. 73, comma
1-bis,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio
2006, n. 49, per avere, dopo l'acquisto di eroina in comune con
2•10
I
proceduto al consumo di gruppo dello stupefacente con
il
P.
in
tal modo detenendo sostanza stupefacente destinata ad un uso non
esclusivamente personale (destinata al consumo comune) e per averla
comunque ceduta al Paparella; B) all'art. 586 cod. pen. in relazione all'art. 589
cod. pen., perché dal fatto-reato di cui al capo A), era derivata, come
conseguenza non voluta, la morte di
I
P.A.
l,
deceduto per edema
polmonare acuto conseguente all'assunzione dell'eroina acquistata in comune
con
G.A.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con sentenza
del 28 giugno 2011, dichiarò non luogo a procedere per i reati di cui ai capi A) e
B), perché il fatto non sussiste, condividendo l'orientamento giurisprudenziale
secondo il quale, anche a seguito delle modifiche apportate al d.P.R. n. 309 del
1990 dalla legge
n.
49 del 2006, l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti non
assume rilevanza penale allorquando ricorrano alcune condizioni, che nella
specie erano presenti, sussistendo una comune ed originaria finalità dei due
soggetti di acquisto dello stupefacente per destinarlo al proprio fabbisogno
personale; la partecipazione di entrambi alla spesa occorrente; la previsione
delle modalità di consumo; la qualità di assuntore in capo all'acquirente e la
cessione della droga direttamente all'altro. Venuta meno la configurabilità del
delitto di cui al capo A), mancava il presupposto del reato di cui all'ad 586 cod.
pen.
2. La parte civile
G.C.
moglie del
p.
(costituita anche
quale esercente la potestà genitoriale sui due figli minorenni), propone ricorso
per cessazione denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e deducendo,
in
particolare, che il c.d. uso di gruppo di sostanze
stupefacenti, nella duplice ipotesi del mandato all'acquisto e dell'acquisto in
comune, risulta ora penalmente sanzionato a seguito delle modifiche introdotte
dalla legge n. 49 del 2006. Osserva che con l'aggiunta dell'avverbio
"esclusivamente" nel testo dell'art. 73, comma
1-bis,
lett.
a), d.P.R. n. 309 del
1990, il legislatore, in coerenza con la
ratio legis
della riforma diretta a
contrastare la diffusione della droga, ha inteso circoscrivere l'area del
penalmente irrilevante a quei limitati casi in cui l'acquisto e la detenzione sono
2
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