Sentenza Nº 25281 della Corte Suprema di Cassazione, 16-12-2015

Presiding JudgeCICALA MARIO
ECLIECLI:IT:CASS:2015:25281CIV
Judgement Number25281
Date16 Dicembre 2015
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23413/2009 R.G. proposto da
ITALCEMENTI S.P.A.,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dal Prof. Avv. Giuseppe Marino del Foro di Milano ed elettivamente
domiciliato in Roma, via Oslavia, 30, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Gizzi,
giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore
pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende,
-
controricorrente e ricorrente incidentale
-
1
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25281 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 16/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ir •
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
333/1/2008, depositata il 09/09/2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 novembre
2015 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;
udito l'Avv. Fabrizio Gizzi per la ricorrente;
udito l'Avvocato dello Stato per la controricorrente, ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi
Cuomo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello
incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Italcementi S.p.A. impugnava davanti alla C.T.P.
di Roma il
provvedimento con il quale la Direzione centrale per la normativa e il contenzioso
dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato risposta negativa ad istanza di
interpello presentata, ai sensi dell'art.
127
-
bis
(ora 167) d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, al fine di ottenere la disapplicazione della norma di cui al primo
comma in forza della quale ad essa istante avrebbero dovuto imputarsi i redditi
conseguiti dalla controllata Italmed Cement Company Ltd. avente sede a
Limassol (Cipro), Stato compreso, ai sensi dell'art. 1 d.m. 21 novembre 2001, n.
429, tra quelli aventi un regime fiscale privilegiato.
Deduceva a fondamento l'illegittimità della risposta per mancato rispetto dei
termini per essa previsti; l'incompatibilità dell'art. 167 T.U.I.R. con il principio
della
libertà di stabilimento
previsto dall'art. 43 del Trattato CE (ora art. 54
T.F.U.E.) e con la convenzione Italia-Cipro contro le
doppie imposizioni;
nel
merito, affermava la sussistenza dei presupposti per la richiesta disapplicazione.
Con sentenza del 6/7/2007 la C.T.P. dichiarava l'inammissibilità del ricorso
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ritenendo non suscettibile di autonoma impugnazione la risposta negativa
all'interpello.
L'appello interposto dalla società era rigettato dalla C.T.R. del Lazio che, con
la sentenza in epigrafe, riteneva il ricorso proposto avverso la risposta
2
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