Sentenza Nº 25126 della Corte Suprema di Cassazione, 14-12-2015

Presiding JudgePICCIALLI LUIGI
ECLIECLI:IT:CASS:2015:25126CIV
Date14 Dicembre 2015
Judgement Number25126
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
r
2015
2010
q
SENTENZA
sul ricorso 871-2009 proposto da:
COMUNE
DI
TRAPPETO
80018760829,
elettivament
JupQm-e-
domiciliatg
CASSAZIONE
rappresentato
e
difeso
dall'avvocato
AGOSTINO LOMBARDO;
-
ricorrente -
contro
ALBAMONTE GIUSEPPA LBMGPP71E56G273P,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI
145, presso
lo studio dell'avvocato ROBERTO LOMBARDI, rappresentata
e difesa dall'avvocato LORENZO GIAMPORCARO;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25126 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
Data pubblicazione: 14/12/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/2008 del TRIBUNALE di
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02.11A
PALERMO,Ndepositata
il 08/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del primo e del terzo motivo e per
l'assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale del 10/9/2005 la Polizia Municipale di
Tappeto (PA) contestava a Albamonte Giuseppa, quale
proprietario di autovettura, la violazione dell'art.
141 comma 8 CdS per avere violato il limite di velocità
stabilito in 50 Km/h essendo transitato alla velocità
di 68 Km/h, già detratto il 5%; nel verbale era dato
atto che l'accertamento era stato effettuato con
autovelox velomatic 512 regolarmente omologato con
DD.MM. Min. LLPP n. 2961 del 27/11/1989 e n. 3480 del
19/9/1996.
L'Albamonte
proponeva
opposizione
eccependo
l'inattendibilità della misurazione effettuata con
l'Autovelox Velomatic 512.
Il Comune si costituiva deducendo, in replica alle tesi
dell'opponente, che la mancanza di taratura non
determinava l'inattendibilità dello strumento e che
l'obbligo di taratura non era previsto.
Con sentenza 5/5/2006 n. 404 il Giudice di Pace
accoglieva l'opposizione ritenendo che la mera
attestazione dell'omologazione del misuratore non fosse
sufficiente del corretto funzionamento.
Il Comune proponeva appello ribadendo che il misuratore
non doveva essere assoggettato a revisione periodica e
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che nessun prova era fornita di un non corretto
funzionamento del misuratore della velocità.
Il Tribunale di Palermo,
sezione distaccata di
Partinico, con sentenza 14/3/2008 n. 46 rigettava
l'appello rilevando:
- che non era stato esibito e depositato nel giudizio
di primo grado il certificato di omologazione;
che era necessaria la taratura periodica dello
strumento prevista dalla legge 273 del 1991;
-
che lo strumento non era stato
utilizzato nel
rispetto delle modalità di installazione e impiego
secondo le indicazioni fornite dal costruttore come
invece previsto dal D.M. 29/10/1997;
- che il contratto di appalto tra il Comune e la Ital
Appalti prevedeva che il rilevamento delle infrazioni
dovesse
avvenire
con
la
presenza
di
tecnici
specializzati dipendenti dall'appaltatrice con almeno
un anno si servizio nel settore e invece dal verbale
risultava che il rilevamento era avvenuto alla sola
presenza di agenti della Polizia Municipale.
Il Comune di Trappeto ha proposto ricorso affidato a
tre motivi.
Albamonte Giuseppa ha resistito con controricorso
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO in DIRITTO
1.
-
Con il primo motivo del ricorso il Comune ricorrente
deduce la "nullità della sentenza (impugnata) per
violazione dell'art. 23, comma 7 della legge 689/1981 in
relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (error in procedendo)".
Il motivo è assistito dalla formulazione di apposito
quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..
In sostanza si lamenta la pretesa inosservanza, da parte
del Tribunale, delle "regole processuali speciali" ed, in
particolare, dell'art. 23 L. n. 689 cit., "che prevede la
fissazione della discussione e dell'immediata decisione
della causa mediante la lettura del dispositivo in
udienza", inosservanza che —in ipotesi, secondo
ricorrente- comporterebbe la nullità della sentenza
gravata.
Il motivo è infondato.
Alla stregua di noti precedenti giurisprudenziali -questa
Corte ha già. avuto modo di chiarire ed affermare che, per
i giudizi come quello in ipotesi, "....in assenza di una
specifica previsione normativa per il giudizio di secondo
grado, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui
agli artt. 339 ss. c.p.c." ( Cass. civ., SS.UU., Sent. 10
febbraio 2014, n. 2907) ;
ed, ancora, più specificamente che "nei giudizi di
opposizione ad ordinanza ingiunzione introdotti nella
vigenza dell'art. 23 L. n. 689 cit. ( e quindi prima della
entrata in vigore del d.lgs. l° settembre 2011, n. 150) le
regole speciali dettata per il giudizio di primo grado non
sono automaticamente estensibili anche a quello di
appello in mancanza di una espressa previsione
normativa in tal senso, sicchè non si applica in sede di
gravame la previsione che richiede, a pena di nullità, la
5
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lettura del dispositivo in udienza" (Cass. civ., Sez.
Seconda, Sent. 23 giugno 2015, n. 12954).
Il motivo qui in esame deve, dunque, essere rigettato.
2.-
Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
"violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c. in
relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.".
Con il quesito di diritto a corredo del motivo si chiede se
"...incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il Giudice
il quale ritiene che la mera attestazione
dell'omologazione dell'autovelox, risultante dal verbale
di contestazione, non costituisca prova sufficiente ed
idonea per escludere il non corretto funzionamento
dell' apparecchiatura".
Il motivo deve ritenersi assorbito dalla trattazione e dalla
decisione relativa al terzo motivo di seguito esaminato.
3.-
Con il terzo motivo si censura la pretesa "violazione
ed erronea applicazione dell'art. 142 del D. L.vo n.
285/1992 (nuovo codice della strada), dell'art. 345 del
D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del
codice della strada) e dell'art. 4 del D.M. 29/10/1997 in
relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto il
Tribunale che la previsione della c.d. "taratura prodica"
di cui alla legge 273/1991 fosse applicabile anche agli
apparecchi di misura della velocità ( c.d. autovelox)".
Col motivo è prospettato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.,
quesito di diritto.
Il motivo non è fondato.
La riproposizione dei principi a suo tempo affermati
(Cass. n.ri. 11293/2001, 23978/2007 e 29334/2008) non
è, infatti, sufficiente al fine di far ritenere fondato il
motivo in esame.
Invero la pretesa (pure affermata con le dette citate
decisioni) per cui "le apparecchiature elettroniche
omologate ... non devono essere sottoposte ai controlli
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previsti dalla legge n. 273/1991 istitutiva del sistema
nazionale di taratura" non è più sostenibile.
All'esito, infatti, di un più approfondito esame della
questione questa stessa sezione, con ordinanza
interlocutoria n. 17766 in data 11 aprile/7 agosto 2014,
resa in altro processo nel cui ambito venivano sollevati
dubbi di incostituzionalità, sollevava d'ufficio questione
di costituzionalità relativa all'art. 45 C.d.S. (ragione per
cui questo processo veniva rinviato in attesa della
decisione della Corte Costituzionale).
Più specificamente veniva posto a questa Sezione il
seguente quesito :
"dica l'Eccellentissima Corte se, in generale ed in
particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto
affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13
luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423,
all'apparecchiatura Autovelox mod. 1041C2, utilizzata
per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è
causa, sia o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273,
nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri,
Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del
16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero
dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la
circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se
per la validità dell'accertamento della velocità, data la
sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento
di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura,
anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di
Taratura".
All'esito ed ai sensi degli ara.
23 L.
11 marzo 1953, n.
87 e 295 c.p.c., questa Sezione sollevava d'ufficio, nei
seguenti termini "questione di legittimità costituzionale
della norma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30
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aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui
non prevede che le apparecchiature destinate
all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità
siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e
di taratura."
Tanto, in particolare (ed in sintesi) per i vari motivi di
cui alla citata ordinanza di remissione ed in base (anche)
alla dirimente testuale considerazione della "palese
irragionevolezza di un sistema e di una
Amministrazione, che non adeguandosi (come
evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo
tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua
stessa manifestata volontà di cui alla citata nota
ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un
incredibile risultato : quello per cui una qualunque
bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica
verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa
apparecchiatura, come quella per la verifica della
velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte
di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o
conducente di veicolo". Il tutto ritenendo pure,
nell'occasione, che "fra l'altro appariva incongruo, oltre
che normativamente irragionevole, ritenere che la
suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua
efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di
lustri), dalla sola conformità al modello omologato".
La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data
29 aprile/18 giugno 2015 "dichiarava l'illegittimità
costituzionale dell'art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature
impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di
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velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e di taratura".
In conclusione, per effetto della detta decisione della
Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio
che tutte la apparecchiature di misurazione della velocità
(che è elemento valutabile e
-
misurabile) devono essere
periodicamente tarate e verificate nel loro corretto
funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato
con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e
conformità (motivo, quest'ultimo, che conferma il già
affermato assorbimento del precedente motivo sub 2),
nonché la sua infondatezza).
Nella concreta fattispecie la contestata violazione all'art.
141, co. 8 era conseguente ad accertamento effettuato da
apparecchiature non debitamente tarate e, quindi,
conseguentemente illegittima (come già ritenuto nei
pregressi gradi di giudizio di merito).
Il motivo qui esame deve, pertanto, essere respinto.
4.-
Il ricorso va rigettato.
5.-
Tenuto conto, quanto al regolamento delle spese, che
l'intervenuta decisione della Corte Costituzionale deve
ritenersi esplicare, nella fattispecie, effetti analoghi a
quelli dello jus superveniens, va disposta la
compensazione.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
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