Sentenza Nº 24948 della Corte Suprema di Cassazione, 10-10-2018

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24948CIV
Date10 Ottobre 2018
Judgement Number24948
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 23600-2013 proposto da:
MILANA ANTONINO UBALDO e MILANA GIOVANNI,
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'Avvocato
MARCELLO ROMEO e GIOVANNA MILANA, presso il cui studio in
Catania, via Conte Ruggero 6, elettivamente domiciliano per
procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
FONTI EUGENIA RITA e MILANA VINCENZO, rappresentati e
difesi dall'Avvocato ANTONINO G. DISTEFANO, presso il cui
studio in Catania, piazza Abramo Lincoln 3, elettivamente
domiciliano per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24948 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 10/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
Nonché
NINO MILANA
- intimato-
avverso la sentenza n. 815/2013 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 18/4/2013;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
17/4/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. ALESSANDRO
PEPE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per i ricorrenti, l'Avvocato GIUSEPPE VACCARO.
I FATTI DI CAUSA
Ubaldo Milana, con citazione notificata il 7/8/1996, dopo
aver premesso di essere proprietario e possessore di una
villetta in Gravina di Catania, con ingresso in via S. Paolo 12 e
di aver proposto azione nunciatoria con la quale aveva esposto
che: - a sud-est, l'immobile confinava con un tratto di terreno
di Eugenia Fonti: - il detto stacco non era edificabile perché
asservito all'immobile dell'attore; - la Fonti nonostante ciò
aveva proceduto alla costruzione di un terrapieno che violava il
suo diritto di veduta, impediva il normale deflusso delle acque,
immutava il sistema idrogeologico e rendeva impossibile la
misurazione dei fondi; - la Fonti aveva accatastato una certa
quantità di piante con l'intenzione di impiantarle a distanza non
regolamentare; ha domandato, in sede di riassunzione nel
termine assegnato dal pretore, che aveva respinto la domanda
cautelare con ordinanza del 7/6/1996, la condanna della
convenuta a riportare la situazione dei luoghi in pristino e ad
eliminare il materiale di riporto abusivamente depositato sul
Ric. 2013 n. 23600, Sez. 2, UP del 17 aprile 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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