Sentenza Nº 24906 della Corte Suprema di Cassazione, 04-06-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24906PEN
Date04 Giugno 2019
Judgement Number24906
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sorge Annalisa, nata a Atessa il 19/06/1969
avverso la sentenza del 06/04/2016 della Corte di appello dell'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dalla
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale
Finniani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per essere il reato estinto per prescrizione, e per il rigetto del ricorso agli effetti
civili;
1
Penale Sent. Sez. U Num. 24906 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: ZAZA CARLO
Data Udienza: 18/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il difensore della parte civile Pietro Crognale, avv. Alfonso Ucci, che ha
concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese;
udito il difensore di Annalisa Sorge, avv. Maria Pina Benedetti, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Annalisa Sorge ricorreva avverso la sentenza del 6 aprile 2016 con la quale
la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Lanciano del 17 luglio 2014, aveva confermato l'affermazione di responsabilità
della Sorge per il reato di falso ideologico in atto pubblico di fede privilegiata di cui
agli artt. 479 e 476, comma 2, cod. pen., commesso il 19 giugno 2006, così
riqualificato in primo grado il reato originariamente contestato nella violazione
dell'art. 476, comma 1, cod. proc. pen., riconoscendo in favore della stessa
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante,
rideterminando la pena e concedendo alla Sorge i benefici di legge.
La responsabilità dell'imputata era stata in particolare affermata per la falsa
attestazione, quale presentatore di tre titoli cambiari emessi da Pietro Crognale in
favore di Pietro Troilo e successivamente protestati, di essersi recata presso il
domicilio indicato nei titoli e di avervi provveduto alle ricerche del debitore.
2.
La ricorrente proponeva nove motivi.
2.1. Con i primi due motivi deduceva violazione di legge sul rigetto
dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio
di correlazione fra l'imputazione e la condanna, e in particolare che:
- l'ipotesi aggravata del falso commesso in un atto di fede privilegiata, per la
quale il Tribunale riteneva l'imputata responsabile, non era contestata
nell'imputazione laddove nella stessa l'atto oggetto del falso non era specificato e
comunque, nel momento in cui si precisava che i titoli venivano protestati solo
successivamente, era indicato in un atto diverso da quello di protesto, e quindi
necessariamente nell'attività di ricerca del debitore e di ricezione delle
dichiarazioni dello stesso;
- la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, nel
riferimento alla contestazione della commissione del falso nell'attività di
presentatore delle cambiali, a fronte dell'argomentazione dell'appello con la quale
si contestava che l'atto di cui all'imputazione fosse quello di protesto e che,
comunque, si trattasse di un atto di fede privilegiata;
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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