Sentenza Nº 24782 della Corte Suprema di Cassazione, 01-06-2018

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24782PEN
Date01 Giugno 2018
Judgement Number24782
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Macerata Enrico, nato a Sant'Elpidio a Mare il 23/01/1950
avverso la sentenza del 26/01/2017 della Corte d'Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Francesco Mauro
Iacoviello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Gianluca Contaldi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 24782 Anno 2018
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
Data Udienza: 22/03/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
'7,
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 26 gennaio 2017 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la
sentenza del 27 gennaio 2015 del Tribunale di Fermo di condanna di Enrico Macerata
alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art.
10-bis
del d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74 per avere omesso, quale legale rappresentante della MRC S.r.l., di versare,
nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
d'imposta, le ritenute relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2010 per un
ammontare complessivo di euro 222.602,89.
2.
Avverso la suddetta sentenza ha presentato ricorso Macerata Enrico.
2.1. Con un primo motivo,
ex
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., denuncia
violazione ed erronea applicazione dell'art.
10-bis
del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché dell'
art. 4, comma 1 e comma
6-ter del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, per avere il giudice
d'appello ritenuto, in contrasto con il richiamato orientamento giurisprudenziale di
legittimità, che l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal rilascio ai sostituiti
d'imposta delle certificazioni da parte dell'imputato sia stato adeguatamente dimostrato
sulla base della sola dichiarazione modello 770/2011, di per sé sola inidonea a tal fine.
2.2. Con un secondo motivo,
ex
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta
violazione ed erronea applicazione degli artt. 27 Cost., 6 Convenzione Edu e 533 cod.
proc. pen., per avere la Corte territoriale, affermando che l'imputato non avrebbe mai
allegato espressamente di non avere rilasciato i certificati, violato la regola per cui la
prova della responsabilità penale deve essere fornita dall'accusa.
2.3. Con un terzo motivo, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., denuncia
nullità della sentenza ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione
apparente quanto alla individuazione dell'imputato come autore del presunto reato sulla
base del modello 770 dallo stesso sottoscritto e tuttavia, per quanto già detto, non
valorizzabile quanto al rilascio delle certificazioni; né la sentenza avrebbe indicato le
prove di un concorso materiale o morale nonostante al riguardo fosse stato proposto
motivo d'appello.
2.4. Con un quarto motivo denuncia,
ex
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,
violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n.
244, 322-ter cod. pen., 1, comma 75, lett. o), della I. n. 190 del 2012 e 25, comma 2,
Cost. lamentando che il giudice d'appello non avrebbe considerato che l'imputato è stato
punito con una pena non prevista all'epoca di commissione del reato: la pena della
confisca per equivalente per un valore corrispondente al profitto del reato sarebbe stata
infatti introdotta solo con l'art. 1, comma 75, lettera o), della I. n. 190 del 2012,
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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