Sentenza Nº 24707 della Corte Suprema di Cassazione, 20-11-2014

Presiding JudgeBUCCIANTE ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2014:24707CIV
Date20 Novembre 2014
Judgement Number24707
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al N.R.G. 12026 del 2013, proposto
da:
CONDOMINIO DI VIA TACITO 41 - VIA CRESCENZIO 2 DI ROMA
(06145821002), in persona dell'amministratore
pro tempore,
e ZUCCONI GALLI FONSECA Ferdinando (ZCC FDN 27H23 B474P),
rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al
medesimo ricorso, dagli Avvocati Maurizio Nobili e
Francesco Mainetti, elettivamente domiciliati presso lo
studio del primo in Roma, via Tacito n. 23;
- ricorrenti -
contro
BALBI Marta Alicia (B1B MTL 46D46 Z600A) e MOLINA Maria Liz
(MEN
MLZ
76R69
Z60014),
rappresentate
e
difese,
condominiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24707 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PETITTI STEFANO
Data pubblicazione: 20/11/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rispettivamente, per procura in calce al controricorso e
per procura speciale consolare in atti, dall'Avvocato
Adolfo Zini, presso lo studio del quale in Ro,a via
Crescenzio n. 2, sono elettivamente domiciliate;
- controrícorrentl
-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n.
6390/2012, depositata il 19 dicembre 2012.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentiti gli Avvocati Francesco Mainetti e Adolfo Zini;
sentito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso
per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e per il
rigetto degli altri, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2003
il condominio di via Tacito n. 41 - via Crescenzio n. 2,
sito in Roma, evocava dinanzi al Tribunale di Roma Balbi
Marta Alicia e Molina Maria Liz dolendosi che le convenute,
esercitando negli appartamenti di loro proprietà (interni 4
e 8 della scala A) attività alberghiera, avevano violato
l'art. 6 del regolamento condominiale che dispone "è fatto
divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da
quello di civile abitazione o di ufficio professionale
2
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