Sentenza Nº 24695 della Corte Suprema di Cassazione, 08-10-2018

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24695CIV
Date08 Ottobre 2018
Judgement Number24695
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 15006-2014 proposto da:
CONTE DANIELE, rappresentato e difeso dall'Avvocato
GIORGIO PINNA, presso il cui studio in Cagliari, viale Diaz 29,
elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CLAUDIA e GUIDO FANTINI
- intimati-
avverso la sentenza n. 2218/2014 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
30/5/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
2:312 /12
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24695 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 08/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. IGNAZIO
PATRONE, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
e, in subordine, per il rigetto per inammissibilità dei motivi;
sentito, per il ricorrente, l'Avvocato PAOLO PESCIARELLI
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Alessandria, su richiesta di Daniele Conte, con
decreto pronunciato nel 2010, ingiungeva ad Antonio Benito
Fantini il pagamento del prezzo dovuto per una fornitura di
gioielli.
Claudia e Guido Fantini, nella qualità di eredi di Antonio
Benito Fantini, proponevano opposizione deducendo che
quest'ultimo aveva ricevuto dal Conte dei gioielli in conto
deposito, con l'obbligo di pagare quanto venduto e di restituire
la merce rimanente entro un certo termine dalla richiesta in tal
senso dell'opposto. Il Fantini, però, a seguito di una grave
malattia, comunicò al Conte, tramite la moglie, la sua
intenzione di restituire la merce. Il Conte, allora, con lettera del
16/11/2009, chiese la restituzione della merce. I Fantini,
quindi, dopo aver più volte cercato di mettersi in contatto lui,
alla fine incaricarono un corriere, e cioè la BTV, la quale, però,
dopo alcuni tentativi rimasti senza esito, restituì la merce ai
Fantini, addebitando loro gli oneri del trasporto.
Il Conte si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
dell'opposizione sul rilievo che: gli accordi tra le parti erano che
la merce consegnata in conto vendita doveva essere o
acquistata o restituita se invenduta; la restituzione concordata
tra le parti attraverso contatti telefonici, avrebbe dovuto essere
eseguita entro quindici giorni dal 21/11/2009, altrimenti
Ric. 2014 n. 15006, Sez. 2, PU del 30 maggio 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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