Sentenza Nº 24651 della Corte Suprema di Cassazione, 19-11-2014

Presiding JudgeFORTE FABRIZIO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:24651CIV
Date19 Novembre 2014
Judgement Number24651
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ha pronunciato la seguente
OGGETTO:
modello
SENTENZA
ornamentale
sul ricorso proposto da
OLETTE CLAUDIO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via C. Mirabello n.
11, presso l'avv. FABIO DE PRIAMO, unitamente all'avv. MARCO FERRARIS
del foro di Novara, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a
L
I
T
(4141-2
,
margine del ricorso — -
RICORRENTE
contro
ACTIS GROSSO FRANCO, in qualità di titolare dell'impresa individuale MUSIC
SYSTEM CORPORATION, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Ca-
vour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
unitamente all'avv. PIER GIUSEPPE POGLIANO, dal quale è rappresentato e di-
feso in virtù di procura speciale a margine del controricorso
• e-F.: cié5AbgoiDAS
CONTRORICORRENTE
3.
e
NRG 3368-08 Olette-Actis Grosso, CSI Sri e Proe Rep App Torino - Pag. I
Civile Sent. Sez. 1 Num. 24651 Anno 2014
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 19/11/2014
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
e
C.S.I. - COMPUTER SUPPORT ITALCARD S.R.L. e PROCURATORE GE-
NERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
INTI M ATI
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1781/07, pubblicata il 23
novembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre
2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Immacolata ZENO, la quale ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo
di ricorso, con il rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
-
Claudio °lette, cessionario della domanda di brevetto per modello or-
namentale n. 20000000012, depositata il 18 gennaio 2000 dalla Kanokla Holdings
Corp. ed avente ad oggetto carte ottiche per uso bancario, telefonico e pubblicita-
rio, convenne in giudizio Franco Actis Grosso, titolare della Music System Corpo-
ration, chiedendo la risoluzione del contratto di licenza limitata di brevetto stipu-
lato il 9 marzo 2000, con la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, ed
in subordine al pagamento del corrispettivo contrattuale.
Premesso di aver concesso all'Actis Grosso il diritto di produrre e commer-
cializzare in esclusiva le carte ottiche per quindici anni, espose che il convenuto si
era sottratto all'obbligo contrattuale di produrre una quantità minima di un milione
di carte all'anno, verso il corrispettivo di Euro 0,09 per ogni carta, avendo inviato
per il primo anno soltanto la somma di Lire 3.175.000 e non avendo presentato al-
cun rendiconto.
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Grosso,
CSI Sri e Proc Rep App Torino - Pag. 2
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1.1. — Si costituì il convenuto, ed eccepì il difetto di originalità e novità del
prodotto, nonché l'invalidità della brevettazione dello stesso come modello orna-
mentale anziché come modello di utilità, chiedendo in via riconvenzionale la di-
chiarazione di nullità del brevetto e del contratto di licenza, ed in subordine la
pronuncia di annullamento o di risoluzione del contratto, con la condanna dell'at-
tore alla restituzione della somma versata.
1.2. — Nel corso del giudizio, furono disposte la chiamata in causa del Pub-
blico Ministero e la comunicazione della domanda all'Ufficio Brevetti.
Avendo l'attore dedotto, inoltre, la responsabilità solidale del convenuto e
della C.S.I. - Computer Support Italcard S.r.l. per la violazione del brevetto n. IT
1308487, fu autorizzata la chiamata in causa della predetta società, la quale si co-
stituì, affermando di essersi limitata a produrre dei CD-R per conto della MSC,
che però non presentavano alcun elemento di novità, e chiedendo pertanto il riget-
to della domanda proposta nei suoi confronti.
1.3. — Con sentenza del 2 dicembre 2005, il Tribunale di Torino dichiarò i-
nammissibile la domanda riguardante la violazione del brevetto n. IT 1308487 ed
accolse parzialmente quella proposta con l'atto di citazione, dichiarando risolto il
contratto di licenza limitata e condannando l'Actis Grosso al pagamento della
somma di Euro 88.360,00, oltre interessi legali dalla domanda.
2. — Le impugnazioni separatamente proposte dall'Actis Grosso e dall'Olette
sono state riunite dalla Corte d'Appello di Torino, che con sentenza del 23 no-
vembre 2007 ha accolto la prima e rigettato la seconda, dichiarando la nullità del
brevetto per
per modello ornamentale n. 00080726, registrato il 14 maggio 2003, og-
getto della domanda n. 20000000012 del 18 gennaio 2000, nonché la nullità del
contratto di licenza limitata, e rigettando le domande di risoluzione del contratto e
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di risarcimento del danno proposte dall'Olette.
Premesso che il Tribunale, nel rigettare la domanda riconvenzionale di nullità
del brevetto, aveva omesso di esaminare la questione concernente il difetto di no-
vità del prodotto per precedente divulgazione ad opera dello stesso convenuto, la
Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi
era emerso che prima della presentazione della domanda di brevetto da parte dello
Olette l'Actis Grosso aveva venduto alcune decine di copie della carta registrabile
ottagonale, in particolare alla Target Trade di Genova ed alla 1.S.S.T. S.r.l.; ha e-
scluso che le carte ottiche vendute a tali società corrispondessero ad altri prodotti
descritti nella domanda di brevetto, osservando che dalla schermata del sito
Internet della MSC alla data del 24 dicembre 2001 si desumeva che l'unica carta
ad otto lati a spigoli vivi di dimensioni 54x74 e della capacità di circa 13 mb
commercializzata dalla ditta del convenuto era quella di forma ottagonale. Preci-
sato che i documenti informatici privi di firma digitale vanno inclusi tra le rappre-
sentazioni meccaniche, il cui disconoscimento non impedisce che il giudice possa
accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, la Cor-
te ha rilevato che la contestazione sollevata al riguardo dall'attore non solo era
tardiva, in quanto non sollevata nella prima difesa successiva alla produzione, ma
anche radicalmente inammissibile, in quanto il documento era stato prodotto dallo
stesso Olette. Ha osservato inoltre che l'avvenuta pubblicizzazione e commercia-
lizzazione delle carte da parte dell'Actis Grosso prima della presentazione della
domanda di brevetto da parte dell'Olette era confermata dalle deposizioni rese dai
testimoni escussi in un altro giudizio tra le medesime parti, i cui atti dovevano ri-
tenersi ritualmente prodotti in appello, trattandosi di documenti formati successi-
vamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. Ha pertanto affermato la
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nullità del brevetto per difetto di novità e la conseguente nullità del contratto di
licenza limitata, rilevando che l'esclusione del diritto di privativa comportava il
venir meno dell'oggetto del contratto di scambio e la cessazione della sua stessa
funzione economico-sociale, consistente nella concessione del diritto di produrre e
commercializzare la carta ottica descritta nella domanda di brevetto contro l'impe-
gno alla produzione ed al pagamento di un corrispettivo da parte dell'utilizzatore.
La Corte ha infine confermato l'inammissibilità delle domande riguardanti la
violazione del brevetto n. 1T 1308487, osservando che le stesse non erano collega-
te a domande o eccezioni specificamente proposte dal convenuto, ma solo ad una
circostanza di fatto appresa dalla lettura delle sue difese, che non costituiva un
presupposto sufficiente a legittimare l'estensione oggettiva e soggettiva del con-
traddittorio, dal momento che le deroghe introdotte dagli arti. 183, quarto comma,
e 269, terzo comma, cod. proc. civ. alla concentrazione ed all'immediata cristalliz-
zazione dell'oggetto del processo postulano un nesso strutturale tra le nuove do-
mande e le domande o eccezioni proposte dal convenuto, tale da giustificare il ri-
tardo nella trattazione per la realizzazione del
.s.imultaneus processus.
3. — Avverso la predetta sentenza l'Olette propone ricorso per cassazione, ar-
ticolato in otto motivi. L'Aetis Grosso resiste con controricorso. Gli altri intimati
non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
-
Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazio-
ne e la falsa applicazione dell'art.
5-quater
del regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411, nonché la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della contro-
versia, osservando che, nell'affermare il difetto di novità del modello ornamentale,
in virtù dell'avvenuta divulgazione da parte del convenuto, la sentenza impugnata
-
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7
non ha considerato che, in quanto avvenuta nei quattro mesi anteriori alla presen-
tazione della domanda di brevetto e ad opera di un avente causa dell'autore, la
commercializzazione del prodotto non era idonea ad escludere la sua novità.
1.1. -- Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha infatti accertato che la pubblicizzazione e la com-
mercializzazione da parte dell'Actis Grosso di un modello di carta ottica registra-
bile uguale a quello raffigurato nei disegni allegati alla domanda di brevetto pre-
sentata dall'Olette ebbero inizio in epoca anteriore al deposito di tale domanda, la
quale precedette a sua volta la stipulazione del contratto di licenza limitata con-
cluso tra le parti, con la conseguenza che all'epoca della divulgazione del modello
il convenuto non poteva essere ancora considerato come avente causa dell'attore.
Non può quindi trovare applicazione, nella specie, l'art.
5
-
quater,
comma terzo,
del regio decreto n. 1411 del 1940, il quale, nell'escludere la configurabilità della
divulgazione quando il disegno o il modello sia stato reso accessibile al pubblico
in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione,
postula che la pubblicizzazione o la commercializzazione siano ricollegabili diret-
tamente o indirettamente ad un'iniziativa del titolare del diritto, in quanto poste in
essere da lui stesso o da un altro soggetto da lui autorizzato. La rafia
della dispo-
sizione in esame consiste
infatti
nell'evitare che la destinazione al pubblico di un
disegno o di un modello nuovo e dotato di carattere individuale, posta in essere al
fine di saggiarne preventivamente le possibilità di affermazione sul mercato, pos-
sa essere di ostacolo alla successiva registrazione dello stesso da parte del titolare:
non può quindi parlarsi di predivulgazione nell'ipotesi in cui, come nella fattispe-
cie in esame, l'immissione in commercio abbia avuto luogo ad opera di un sogget-
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to diverso dall'autore del modello e non autorizzato ad utilizzano in virtù di un ac-
cordo intervenuto con il titolare del diritto, a meno che, come previsto dal comma
quinto della medesima disposizione, la pubblicazione o la commercializzazione
non sia configurabile, direttamente o indirettamente, come un abuso commesso ai
danni del titolare o del suo avente causa.
2.
— Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap-
plicazione dell'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e dell'art. 2697,
secondo comma, cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria moti-
vazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nell'escludere
la novità del modello, la Corte di merito si è soffermata esclusivamente sulla pro-
va della divulgazione risultante dalla pubblicazione nel sito Internet, senza tener
conto del riconoscimento della titolarità del brevetto risultante dalle dichiarazioni
contenute nel contratto e non contestate dal convenuto, né dell'onere probatorio
gravante su chi vuol far valere la nullità o la decadenza del brevetto.
3.
— La predetta censura dev'essere esaminata congiuntamente a quella pro-
posta con il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la contraddittorietà della
motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che, ai fini della
prova della divulgazione, la Corte di merito ha richiamato le deposizioni rese dai
legali rappresentanti delle società acquirenti, le quali non potevano tuttavia rite-
nersi sufficienti, non essendo stato chiesto ai testimoni se le carte acquistate fosse-
ro uguali a quelle di cui alle figure 4.1 e 4.2 del contratto, ed essendo state mostra-
te agli stessi delle fatture, dalle quali non poteva risalirsi alla forma delle carte.
Sostiene il ricorrente che, nel fare riferimento alla schermata del sito Internet della
MSC, la sentenza impugnata ha affermato, contrariamente al vero, che l'unica car-
ta ad otto lati a spigoli vivi che vi era rappresentata era quella a forma ottagonale,
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e non ha tenuto conto che lo stesso Actis Grosso aveva riconosciuto la finalità me-
ramente dimostrativa delle immagini riportate nel sito. Contraria al vero è anche
l'affermazione secondo cui esso ricorrente avrebbe contestato la stampa della
schermata Internet da lui stesso prodotta nel procedimento cautelare svoltosi in
corso di causa, laddove egli si era limitato a contestare le schermate prodotte dal
convenuto.
4. — I predetti motivi sono in parte infondati, in parte inammissibili.
Ai fini dell'esclusione della novità. del modello, la sentenza impugnata non si
è limitata a prendere in considerazione le illustrazioni riportate nel sito Internet
della MSC, ma le ha poste in relazione con le indicazioni contenute nei contratti
dalla stessa stipulati con la Target Trade e la ISST e con le deposizioni rese dai
legali rappresentanti di tali società, nonché con quelle rese dai testimoni escussi in
un altro giudizio promosso dall'Olette nei confronti di terzi, ed al quale aveva par-
tecipato anche l'Actis Grosso, ritenendo provato, in virtù di un apprezzamento
globale di tali risultanze, che prima della presentazione della domanda di registra-
zione da parte dell'attore il convenuto aveva pubblicizzato e venduto a terzi un u-
nico modello di carta ottica registrabile ottagonale, corrispondente a quello raffi-
gurato nei disegni allegati alla domanda di brevetto. Tale accertamento, sorretto
da corrette argomentazioni logico-giuridiche, non può ritenersi inficiato dalle cen-
sure sollevate dal ricorrente, il quale si limita a contestare l'efficacia probatoria dei
singoli elementi presi in esame dalla sentenza impugnata, trascurando la valuta-
zione complessiva cui gli stessi sono stati sottoposti, ed insistendo in particolare
sull'avvenuta contestazione della schermata del sito Internet della MSC, senza pe-
rò censurare l'ulteriore rilievo della Corte di merito, secondo cui tale contestazione
doveva ritenersi preclusa per effetto della mancata formulazione nella prima dife-
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sa successiva alla produzione del documento. Nel censurare l'affermata unicità del
modello di carta registrabile ottagonale raffigurata nella predetta schermata, il ri-
corrente fa poi valere una falsa percezione del contenuto di tale documento, che,
in quanto asseritamente concretatasi in una svista materiale su una circostanza de-
cisiva, emergente direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza,
non è configurabile come errore di giudizio, risolvendosi al più in un errore di fat-
to, eventualmente idoneo a legittimare l'impugnazione della sentenza per revoca-
zione, ai sensi dell'art. 395 n.
4
cod. proc. eiv. (cfr.
ex plurimis,
Cass., Sez. I, 26
settembre 2013, n. 22080; 25 giugno 2008, n. 17443; Cass., Sez. lav., 6 novembre
2012, n. 19071). Nell'invocare il contratto di licenza limitata stipulato con la con-
troparte, il ricorrente si limita infine a riportarne soltanto alcune clausole, dalle
quali non è dato evincere alcun riconoscimento del suo diritto, astenendosi dal tra-
scriverne integralmente il contenuto nel ricorso, con la conseguenza che il motivo
risulta, sotto tale profilo, carente di autosufficienza.
5. — Con il sesto motivo, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto
a quello del terzo e del quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o la
falsa applicazione degli artt. 345, terzo comma. 352, primo comma, e 356 cod.
proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibili i nuovi
documenti prodotti dall'Actis Grosso alla prima udienza del giudizio di appello,
senza considerare che in tale udienza l'appellante non ne aveva richiesto l'ammis-
sione, ma si era limitato a chiedere la fissazione dell'udienza per la precisazione
delle conclusioni.
6.
— La censura va esaminata congiuntamente a quelle di cui al settimo ed
all'ottavo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applica-
zione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nonchè, in via subordinata, l'o-
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messa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,
osservando che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità dei nuovi documenti
prodotti clall'Actis Grosso, la sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni per
cui li ha ritenuti indispensabili, ma si è limitata ad affermare che gli stessi non a-
vevano potuto essere prodotti in primo grado per causa non imputabile al conve-
nuto, omettendo peraltro di considerare che tale circostanza non era stata dedotta
né provata dall'appellante, e che si trattava di verbali recanti testimonianze relative
a fatti verificatisi anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado.
7. — I predetti motivi sono peraltro infondati.
L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel consentire eccezionalmente la
produzione di nuovi documenti in appello, ove gli stessi siano ritenuti indispensa-
bili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuti produrre in primo
grado per causa ad essa non imputabile, non richiede infatti la proposizione di una
espressa istanza di autorizzazione, ma solo il deposito dei documenti unitamente
all'atto di appello e l'indicazione degli stessi nell'elenco a corredo, nonché una ve-
rifica da parte del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla
norma in esame (cfr. Cass., Sez. 1, 1° giugno 2012, n. 8877; Cass., Sez. 11, 15 no-
vembre 2011, n. 23963). L'indicazione di tali presupposti in via alternativa esclu-
de poi la necessità che gli stessi ricorrano congiuntamente ai tini dell'ammissibili-
tà dei nuovi mezzi di prova (cfr. Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8203), consen-
tendo pertanto di ritenere legittima la motivazione addotta dalla Corte di merito,
nella parte in cui ha omesso qualsiasi considerazione in ordine all'indispensabilità
dei documenti prodotti dall'appellante, limitandosi a rilevare che gli stessi, consi-
stenti nei verbali di una prova testimoniale assunta in un altro giudizio svoltosi tra
le medesime parti, non avrebbero potuto essere prodotti nella precedente fase pro-
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cessuale, risultando formati in data successiva al deposito della sentenza impugna-
ta. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che la prova testimonia-
le, pur essendo stata assunta successivamente alla conclusione del giudizio di pri-
mo grado, avesse ad oggetto fatti verificatisi in epoca anteriore alla sua instaura-
zione, non richiedendosi, ai fini dell'ammissibilità dei nuovi documenti, che le cir-
costanze negli stessi attestate siano sopravvenute dopo la pronuncia della sentenza
impugnata, ma soltanto che l'impossibilità di produrli in primo grado sia dipesa da
una causa non imputabile alla parte.
8. — E' invece fondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la viola-
zione e la falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nonché l'omessa motiva-
zione circa un punto decisivo della controversia, affermando che la domanda di
nullità del brevetto n. 00080726, registrato il 14 maggio 2003, proposta con l'atto
di appello, doveva considerarsi nuova rispetto a quella avanzata in primo grado, la
quale riguardava soltanto uno dei quindici modelli ornamentali che costituivano
oggetto del brevetto, e precisamente quello di cui alle figure 4.1 e 4.2 del contratto
di licenza.
8.1. — Come si evince dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costi-
tuzione in primo grado, testualmente riportate nel ricorso per cassazione, la do-
manda riconvenzionale proposta dall'Actis Grosso aveva infatti ad oggetto la di-
chiarazione di nullità del brevetto per modello ornamentale richiesto dall'Olette,
limitatamente al trovato descritto nei disegni allegati alla domanda di registrazio-
ne con i nn. 4.1 e 4.2. Tale domanda, rigettata dal Tribunale, è stata riproposta con
l'atto di appello, nelle cui conclusioni, anch'esse riportate nel ricorso e ribadite
all'udienza fissata ai sensi dell'art. l 89 cod. proc. civ., l'attore ha peraltro omesso
qualsiasi riferimento ai predetti disegni, chiedendo la dichiarazione di nullità dello
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entate. tale ampliamento dell'originario
petitum
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si pone in contrasto con
l'art. 345 cod. proc. civ., non essendo configurabile come
una semplice modificazione quantitativa della domanda, ma implicando un muta-
mento della stessa causa petendi, non più limitata all'avvenuta divulgazione del
modello raffigurato nei disegni indicati, ma estesa a quella degli altri modelli che
costituivano oggetto della domanda di brevetto, con la conseguente introduzione
di un nuovo tema d'indagine, non consentita nel giudizio d'appello.
9. — Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia infine l'omessa o insuffi-
ciente motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, nel
far discendere dalla nullità del brevetto quella del contratto di licenza limitata, la
Corte di merito non ha tenuto conto che il convenuto aveva dichiarato di averlo
sottoscritto anche per ricavare dei vantaggi dalla vendita su larga scala del prodot-
to, ed ha pertanto omesso di valutare se
il
contratto potesse conservare una residua
validità, in quanto avente ad oggetto anche una consulenza nella produzione e nel-
la vendita del modello.
9.1. — il motivo è inammissibile, mirando sostanzialmente a sollecitare la
conversione del contratto, della quale la sentenza impugnata non fa alcuna men-
zione, e non essendo stato precisato in quale atto delle precedenti fasi di merito la
relativa questione sia stata sollevata: la conversione del negozio nullo, oltre a non
essere rilevabile d'ufficio, presuppone infatti non solo un apprezzamento in ordine
all'obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello
che dovrebbe sostituirlo, ma anche un'indagine volta a stabilire se la volontà indi-
rizzata alla stipulazione del contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli
effetti di un contratto diverso. Tale accertamento, implicando la ricostruzione
dell'intento negoziale perseguito dai contraenti, dà luogo ad una questione di fatto,
1
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Prima Sezione Civile
che, oltre a non essere rilevabile d'ufficio, è riservata al giudice di merito, e non
può dunque essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass.,
Sez. 11, 30 aprile 2012, n. 6633; 5 marzo 2008, n. 6004; 11 ottobre 1980, n. 5451).
10. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dall'ac-
coglimento del terzo motivo d'impugnazione, con il conseguente rinvio della cau-
sa alla Corte d'Appello di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche
al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P . Q. M
La Corte accoglie il terzo motivo
di
ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sen-
tenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di
Torino, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014, nella camera di consi lio della
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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