Sentenza Nº 24406 della Corte Suprema di Cassazione, 31-05-2019

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24406PEN
Judgement Number24406
Date31 Maggio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mancuso Rosaria, nata a Lìmbadi (VV) il 23/2/1955,
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 8/8/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito,
per
l'indagata, l'avv. Valerio Vianello Accorretti, il quale ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 8/8/2018, il Tribunale del riesame di Catanzaro
confermò l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro in data 17/7/2018, con la quale era stata applicata la misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti di Rosaria Mancuso, gravemente indiziata
dei reati di concorso nell'omicidio di Matteo Vinci (capo 1A), nel tentato omicidio
di Francesco Antonio Vinci (capo 1B), nella detenzione e nel porto illeciti di un
ordigno esplosivo (capo 1C), nella tentata estorsione nei confronti di Francesco
Antonio Vinci e di Rosaria Scarpulla (capo 2), nel tentato omicidio di Francesco
Antonio Vinci (capo 3A), nella detenzione e nel porto illeciti di una pistola tipo
revolver
calibro 38 (capo 3C), reati tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.
peri.; nonché del concorso nella detenzione di una pistola clandestina tipo
revolver
calibro 38 (capo 4A), nella ricettazione della predetta arma (capo 4B), nella
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24406 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 22/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
detenzione di un fucile "a pompa" con matricola punzonata (capo 5A) nonché nella
ricettazione dello stesso (capo 5B).
1.1. Preliminarmente, i Giudici di merito rilevarono come gli episodi delittuosi
avessero tratto origine dalle pretese della famiglia Di Grillo-Mancuso in ordine
all'acquisizione di alcuni terreni limitrofi ai loro, di proprietà della famiglia Vinci-
Scarpulla. In tale contesto, erano maturati i reati di omicidio ai danni di Matteo
Vinci, di tentato omicidio ai danni di Francesco Antonio Vinci, nonché di illecita
detenzione e porto di un ordigno esplosivo, aggravati dal metodo mafioso di cui ai
capi 1A), 1B) e 1C) della rubrica; reati in relazione ai quali la gravità indiziaria a
carico di Rosaria Mancuso venne fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona
offesa, Francesco Antonio Vinci e detlla moglie, Rosaria Scarpulla, su alcune
conversazioni oggetto di captazione, sugli accertamenti effettuati dalla polizia
giudiziaria e sugli atti acquisiti da altri procedimenti penali in corso.
Quanto alle dichiarazioni rese da Rosaria Scarpulla e da Francesco Antonio
Vinci, i Giudici del riesame ritennero le stesse inutilizzabili in relazione alla sola
aggressione del 29/3/2014, trattandosi di un episodio, qualificato come rissa, in
un diverso procedimento, connesso
ex
art. 371, comma 2, lett.
b) ,
cod proc. pen.,
nel quale i dichiaranti risultavano imputati. Viceversa, il Tribunale ritenne
utilizzabili le dichiarazioni dei coniugi Vinci-Scarpulla in relazione agli episodi
successivi, concernenti i fatti di omicidio, di tentato omicidio e di tentata
estorsione, ma limitatamente alle condotte diverse dalle lesioni personali.
Accanto alle menzionate dichiarazioni, particolare significato indiziante, a
carico di tutti gli indagati, venne riconosciuto alle conversazioni captate tra Vito
Barbara, Lucia Di Grillo e Rosaria Mancuso, in data 25/4/2018, 1/5/2018,
3/6/2018, 29/5/2018, 15/2/2018, 8/5/2018, 9/5/2018, 17/5/2018, 18/5/2018 e
19/5/2018, contenenti plurimi riferimenti al fatto dell'esplosione nel quale era
rimasto ucciso Matteo Vinci e gravemente ferito il padre Francesco Antonio, quali
l'espressione il "fatto nostro", utilizzata nel corso di una conversazione tra lo stesso
Barbara e Lucia Di Grillo, ritenuta indicativa della loro volontà di compiere ulteriori
condotte lesive dell'integrità fisica di Francesco Antonio Vinci, ove si fosse ripreso.
Inoltre, secondo i Giudici di merito, dalle conversazioni captate era emersa una
particolare attenzione degli indagati per l'andamento delle indagini, a riprova del
rsoct pieno coinvolgimento nella vicenda. Tanto più che gli stessi, nei loro discorsi,
si erano sempre riferiti a essa in termini soggettivi, sicché sarebbe stato da
escludere che il loro compiacimento per le gravi conseguenze subite dai Vinci
potesse riferirsi a condotte poste in essere da altri.
Infine, a parere dei Giudici di merito, la tesi accusatoria era confermata dal
movente, avendo le indagini messo in evidenza il forte astio nutrito dagli indagati
nei confronti delle persone offese, nonché
l'escalation
delle violenze poste in
essere in relazione all'acquisizione dei menzionati fondi agricoli.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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