Sentenza Nº 24263 della Corte Suprema di Cassazione, 30-09-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24263CIV
Date30 Settembre 2019
Judgement Number24263
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ordina
ET
Ai i t
1V2
sul ricorso iscritto al n. 27971/2015 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Kuwait Petroleum Italia Spa,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesco Fratini e Annalisa Fuso, con domicilio eletto presso lo
studio Fratini in Roma via Sallustiana n. 15, giusta procura speciale
a margine del controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 3996/47/2015, depositata il 4 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2019
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri per l'Agenzia delle
dogane che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24263 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 30/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. Francesco Fratini per la contribuente che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
Kuwait Petroleum Italia Spa chiedeva il rimborso dell'accisa di C
17.107,90, assolta per la fornitura di prodotti petroliferi alle Forze
Armate nazionali, avvenuta tra il giugno 2008 e il gennaio 2009,
che veniva negato dall'Agenzia delle dogane per tardività
dell'istanza, presentata solamente in data 23 maggio 2011.
La contribuente impugnava il diniego deducendo, in particolare,
che solamente il 18 e il 19 aprile 2011 l'Ente militare aveva fornito
l'apposita attestazione dell'effettiva destinazione dei prodotti agli
usi esenti, forniti nell'ambito di apposita convenzione CONSIP con
le Forze militari, e, dunque, l'inapplicabilità del termine
decadenziale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995.
L'impugnazione era accolta dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma. La sentenza era confermata dal giudice
d'appello.
L'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un
motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
Il ricorso, fissato all'udienza camerale del 19 febbraio 2019,
veniva rinviato per la trattazione alla pubblica udienza.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.
L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3
c.p.c., violazione degli artt. 14, comma 2, 17 e 24 d.lgs. n. 504 del
1995 (Testo Unico sulle Accise - TUA), nonché falsa applicazione
dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.
2.
Il ricorso non è fondato ancorché la motivazione debba
essere integrata.
2.1. Occorre prendere le mosse dall'art. 17 TUA e dal n. 16 bis,
Tabella A, allegata al TUA, nei testi
ratione temporis
vigenti.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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