Sentenza Nº 24260 della Corte Suprema di Cassazione, 30-09-2019

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24260CIV
Date30 Settembre 2019
Judgement Number24260
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
/ordinanza
s
E
/v
-
CEA/2:
A
sul ricorso iscritto al n. 8276/2015 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
Kuwait Petroleum Italia Spa,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Francesco Fratini e Annalisa Fuso, con domicilio eletto presso lo
studio Fratini in Roma via Sallustiana n. 15, giusta procura speciale
a margine del controricorso;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 8146/08/14, depositata il 24
settembre
2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica
udienza
del 5 aprile 2019
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ettore Pedicini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. dello Stato Fabrizio Urbani Neri per l'Agenzia delle
dogane che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24260 Anno 2019
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 30/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito l'Avv. Francesco Fratini per la contribuente che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
Kuwait Petroleum Italia Spa chiedeva il rimborso dell'accisa di C
697.178,02, assolta per la fornitura di prodotti petroliferi alle Forze
Armate nazionali, avvenuta tra il settembre 2008 e il giugno 2009,
che veniva negato dall'Agenzia delle dogane per tardività
dell'istanza, presentata solamente in data 8 settembre 2011.
La contribuente impugnava il diniego deducendo, in particolare,
che solamente tra il giugno ed il luglio 2011 l'Ente militare aveva
fornito l'apposita attestazione dell'effettiva destinazione dei prodotti
agli usi esenti, forniti nell'ambito di apposita convenzione CONSIP
con le Forze militari, e, dunque, l'inapplicabilità del termine
decadenziale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995.
L'impugnazione era accolta dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma. La sentenza era confermata dal giudice
d'appello.
L'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con un
motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
Il ricorso, fissato all'udienza camerale del 19 febbraio 2019,
veniva rinviato per la trattazione alla pubblica udienza.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. Va disattesa, preliminarmente, l'eccepita inammissibilità del
ricorso per violazione dell'art. 366 n. 3 e 6 c.p.c.
1.1. Quanto alla dedotta carenza di autosufficienza del ricorso
per la carente "esposizione sommaria dei fatti di causa" per essersi
l'Ufficio limitato a riprodurre le decisioni di primo e secondo grado,
va osservato che gli atti riprodotti contengono una, essenziale ma
chiara, descrizione dello svolgimento del processo e l'esposizione
del fatto sostanziale e processuale, sicché non può ritenersi
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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