Sentenza Nº 24247 della Corte Suprema di Cassazione, 04-10-2018

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24247CIV
Date04 Ottobre 2018
Judgement Number24247
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
I FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Bari, con sentenza resa pubblica il
12/6/2013, accolta Vinnpugnazione proposta dalla Provincia di
Bari, avverso la sentenza del Tribunale di Treni, rigettò
l'opposizione avanzata dalla s.r.l. Molfetta Multiservizi contro
l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Dirigente del Sevizio di
polizia provinciale - Protezione civile della Provincia di Bari, per
essere stato omesso l'aggiornamento del registro di carico e
scarico dei ruti in violazione dell'art. 12, comma 1, lett. a), d.
Igs. n. 22/1997.
Ricorre la Molfetta, svolgendo quattro motivi di censura,
ulteriormente illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Provincia di Bari.
Venuto l procedimento all'adunanza camerale del 14/6/2017,
con ordinanza interlocutoria lo stesso veniva rimesso alla
pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce<
insufficiente o contraddittoria motivazione ed omessa valutazione
di prove decisive>›, in relazione all'art. 360, n. 5, cod, proc.
civ,; violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 4, d. Igs
n, 22/1997, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente non corrispondere al vero non essere
stato annotato il carico dei rifiuti, stante che «l'unica mancanza
accertata (...) è quella dell'annotazione dello scarico», priva di
rilevanza, stante che il registro conteneva le indicazioni
concernenti ir carico. Una tale mancanza era giustificata
dall'assenza per ferie dell'addetto alla tenuta del registro.
Peraltro la Molfetta non avrebbe avuto interesse alcuno a celare
lo scarico dei rifiuti, presi regolarmente in carico. Vi era la prova
documentale che i rifiuti, a dispetto di quanto affermato dal
Giudice d'appello, erano stati caricati il 18/6/2001. Di
conseguenza, ricorreva l'ipotesi, invece esclusa dalla sentenza
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24247 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 04/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
gravata, di cui al comma 2 dell'art. 52 cit,, dovendosi ritenere
che <
incomplete o inesatte ma i dati riportati - nei registri di carico e
scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di
ricostruire le informazioni dovute», Evenienza che nel caso
ricorreva poiché era stata omessa l'annotazione dello scarico, ma
non quella del carico.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione dell'art. 52, commi 2 e 4, d. Igs. n. 22/1997, in
relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Sostiene il ricorso che non sussisteva la ipotesi, contemplata
alla lett. a) della disposizione, dell'omessa tenuta del registro e
la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che non poteva
darsi adempimento per
relat/onerri,
mediante l'utilizzo di altra
documentazione (formulari per il trasporto a smaltimento), in
quanto ciò
,
si sarebbe potuto affermare nel caso in cui la impresa
avesse totalmente omesso d'istituire e tenere il registro. Da
ciò
conseguiva che la violazione addebitabile era solo quella minore
di cui alla lett, b) della disposizione, sanzionante la tenuta
incompleta del registro.
Con il terzo motivo la
decisione
d'appello viene censurata per
non avere ritenuto ricorrere l'esimente della buona fede di cui
all'art. 3 della I. n, 689/1981, non emergendo la volontà
di
fornire scientemente dati incompleti o errati, al fine di celare
rifiuti speciali, evenienza questa esclusa dall'annotazione della
presa in carico.
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia nullità della
sentenza per <
ai fini del giudizio, in relazione all'art. 360, n. 4» cod. proc,
civ.; nonché violazione e falsa applicazione dell'ad, 6, d. I.
8/6/2001, n, 231, in relaziona all'ad, 360, n. 3, cod, proc. civ,
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La Corte d'appello non aveva considerato che la società
ricorrente aveva rispettato «il proprio modello di
organizzazione adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 8.62001 n.
231». Di conseguenza l'ente non avrebbe dovuto rispondere,
essendo esclusa la responsabilità amministrativa della persona
giuridica, ai sensi della I. n. 300/2000. «La Molfetta Multiservizi
non aveva altra possibilità, per evitare tale automatica
responsabilità amministrativa, che adottare il modello
organizzativo di cui si tratta, nel cui ambito, tra l'altro, è previsto
che il georn. Scarcligno sia l'unico soggetto preposto alla tenuta
ed all'aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti (...)
In altri termini è provato che la Molfetta Niultiservizi ha fatto il
possibile, anche attraverso la adozione del modello organizzativo
previsto dall'art. 6 del D.L. 8/6/2001 n, 231, per impedire
l'evento, che poi, per mero caso fortuito, si è verificato>›. A
parere della ricorrente essa non aveva l'onere di individuare un
supplente dell'impiegato addetto alle registrazioni, in quanto <
modello organizzativo previsto dalla legge (...) non prevede la
possibilità di una sub-delega delle funzioni assegnate al soggetto
preposto».
Il ricorso è infondato, sulla scorta delle osservazioni che
seguono, che investono tutti gli esposti motivi, fra loro osmotici.
A) In primo luogo, è appena il caso di chiarire che la reiterata
evocazione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., è
del tutto inconferente, non vedendosi nella ipotesi invocata di
omesso esame di un fatto controverso e decisivo, avendo, il
ricorso, piuttosto platealmente, richiesto l'inammissibile riesame
di merito della motivazione.
La violazione contestata è rimasta pienamente integrata e
non assume rilievo di sorta che non si siano ipotizzate ben più
gravi condotte dirette ad un doloso aggiramento della normativa
regolante lo smaltimento dei rifiuti. Manifestamente includente si
mostra poi l'accampata scusante derivante dalla dedotta
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
circostanza che l'impiegato addetto alla registrazione si fosse
trovato assente, peraltro, per usufruire di programmate ferie. E'
appena il caso di chiarire che non può in alcun modo giustificarsi
la violazione di norme imperative adducendo evenienze
prevedibili e prevenibili, con la semplice predisposizione di
meccanismi di sostituzione, in caso di assenza per ferie,
impedimento o malattia.
B)
Quanto all'elemento psicologico, basti osservare che la
norma punisce la violazione amministrativa sia che venga
commessa per dolo, che per colpa, siccome previsto dalla I. n.
689/1981. Ove la legge richieda per l'integrazione un elemento
soggettivo caratterizzato dal dolo, o addirittura, da quello che in
materia penale vien detto dolo ad illiceità speciale, vengono
utilizzati inequivoci richiami qualificatori
dell'aninuis.
Come nel
caso richiamato, a sproposito, dalla ricorrente (Cass.
n,
28049/2011, a riguardo delle previsioni sanzionatorie di cui agli
artt. 7 e 11 del id. Igs, n. 322/1989).
C)
Inconferente
deve
ritenersi
il
riferimento
alla
responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel
loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione. E' ben evidente
che si è del tutto al di fuori dell'ipotesi: qui non si discute della
responsabilità sussidiaria della società per l'illecito penale
commesso da uno dei soggetti legati alla stessa organicamente,
ma di un illecito amministrativo commesso dallo stesso ente.
D)
L'art. 52, comma secondo, D. Lgs, n. 22 del 1997
contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato,
l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in
modo incompleto. Tuttavia, l'obbligo della tenuta del registro di
carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla
natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le
opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli
stessi, non può essere adempiuto , attraverso
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l'utilizzazione dì altra documentazione, ma esige rigore formale,
com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi
prefissati dall'art. 12, comma primo, D. Lgs. n, 22 cit., che per i
produttori di rifiuti è di una settimana dalla produzione e dallo
scarico del medesimo (lett. e) - ex rnultis, Sez. I
,
n. 17n5,
27/8/2004, Rv. 576287; Sez. 2, n. 22912, 14/11/2005, Rv.
584107; Sez. 2, n. 12427, 20/5/2010, Rv. 613185-.
Di conseguenza, la Corte locale ha fatto corretta applicazione
del principio di diritto enunciato più volte da questa Corte. Non
può ritenersi adempiuto l'incombente per il solo fatto che
attraverso l'esame di altra documentazione (nella specie il
formulario) possa essere possibile ricavare le informazioni
richieste. Il rigore della disciplina, giustificato dai valori posti in
protezione, non può trovare appagamento succedaneo in
operazioni ricostruttive che, per un verso, non derivino da un
controllo immediato e diretto sul registro e, per altro versa,
imporrebbero valutazioni e deduzioni non direttamente
discendenti dall'esame della documentazione (la Corte locale
spiega puntualmente, sulla scorta delle disposizioni di legge, non
esservi corrispondenza tra le annotazioni prescritte per il
formulario dall'ad, 15 e quelle previste per il registro dall'art.
12).
Il
fatto che
dal
formulario dei
rifiuti
non
risultino
contraddizioni con il registro, non rende operante la riduzione
della sanzione prevista dall'art. 52, cit., comma 4, per l'ipotesi in
cui le informazioni formalmente incomplete o inesatte possano
comunque ricavarsi da altre evidenze documentali, atteso che il
formulario, dovendo indicare dati diversi da duelli che vanno
inseriti nel registro, non contiene tutti gli elementi indispensabili
per verificare se il registro stesso sia tenuto in modo regolare
(Sez. 1, n. 20324, 27/9/2017, Rv, 598938). Difatti, come ha
scritto questa Corte nel corpo della motivazione dell'ultima citata
sentenza: «l'illecito configurato(...) attiene alla irregolare
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tenuta del registro in questione, sicché è su di esso che le
informazioni incomplete o inesatte devono essere ricostruite,
perché possa essere giustificata fa misura sanzionatoria minore,
a nulla rilevando quanto esposto nel formulario, la cui
completezza ed esattezza dei dati giova ad escludere la specifica
responsabilità prevista dal citato art. 52, comma 3 (sanzione da
L. 300.000 a L. 18,000.000) ovvero a contenerla nella minore
somma, se le informazioni dovute sono ricostruibili, pur se le
indicazioni siano formalmente incomplete o inesatte. Poco rileva,
dunque, ai fini per cui è causa, che il formulario di identificazione
dei rifiuti fosse incompleto, come il Tribunale ha ritenuto, o non
lo fosse, posto che ad esserlo restava comunque il registro più
volte richiamato, nel quale doveva essere annotata l'operazione
di carico».
Né rileva che gli agenti accertatori, nel controllare i registri,
non abbiano svolto alcuna attività per verificare la impossibilità
di ricostruire i movimenti di carico e scarico, dal momento che é
onere della parte privata indicare e fornire gli elementi
ricostruttivi necessari, pur sempre desumibili dagli atti formali
previsti dall'art. 52, cit., comma 4 (Sei, 1, n, 20324, 27/9/2007,
Rv, 598939),
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono
liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della
qualità della causa, nonché delle attività espletate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n, 115/02
(inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile
ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto
successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti
per il raddoppio del
versamento del contributo unificato da parte
della ricorrente, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
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legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-duater D.P.R. n. 115/02,
inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/11, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2018, nella camera di
concia Sezione.
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