Sentenza Nº 24157 della Corte Suprema di Cassazione, 04-10-2018

Presiding JudgeOLIVIERI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:24157CIV
Date04 Ottobre 2018
Judgement Number24157
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
4154 dei 14/03/20/8)
5
RG vs. 3772'201'6
C
LL.
ric.
I decian.Q.5 e • •orahim. rnincesca
I
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 24157 Anno 2018
Presidente: OLIVIERI STEFANO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 04/10/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
motivi primo e secondo
del ricorso principale Dini ed
primo motivo del ricorso
incidentale ndeurain possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti a
censurare la valutazione delle dichiarazioni -ritenute dai ricorrenti confessorie- rese da
Francesca Morabito sul fax in data 13,1.2003 nonché in calce ai documento "Portafoglio
ordini
-
in data l LI ,2003,
inotivo della ricorrente incidentale (FIDEURAM), prospettato cumulativamente
cornc violazione di errore di diritto sostanziale e processuale ed errore di fatto, è
inammissibile.
Osserva il Collegio
che,
se la cumulativa denuncia, con il medesimo motivo, di vizi
attinenti alle ipotesi previste dall'art. 360. comma I. n. 3)
,
„ n. 4)
e
n. 5) e.px. (idest
formulazione di un singo[o motivo articobito in
pi LI
profili
di doglianza_ ciascuno dci quali uvrehbe
potuto essere
prospettato
come un autonomo motivo)
non impedisce l'accesso del motivo
a]l'esame di le2„ittimità allorché esso, comunque, evidenzi distintamente la trattazione
delle
doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto
appropriate alla fattispecie (ex art. 360co] n. 3 e.p.c.).. dei vizi dì invalidità afferenti la
attività processuale (ex art. 360col
n.
4 c.p.c.), e dei profili attinenti alla ricostruzione del
fatto (ex un, 360coi 11, 5 c.p.c,), cosi da consentire alla Corte di individuare agevolmente
ciascuna autonoma critica formulata alla sentenza impugnata in relazione ai diversi vizi
di legittimità contestati in rubrica (cfr.
Corte
cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9793 del
23/04/2013:
Id.
Sez.
(
1
,
Sentenza n. 91011 del
06/05/2015). diversamente, il motivo "formalmente unico"
ma artice
-
Aato in plurime censure di legittimità, si palesa inammissibile tutte le volte in
cui l'esposizione contestuale dei diversi argomenti a sostegno di entrambe le censure non
consenta dì discernere le ragioni poste a fondamento, rispettivamente
ciascuna di esse
in tal caso infatti le questioni formulate indistintamente nella esposizione del motivo
e
concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo ed in genere il merito
della causa, costringerebbero il Giudice di legittimità ad operare una indebita scelta tra
le singolc censure teoricamente proponibili e riconducibili ai diversi mezzi
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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