Sentenza Nº 24082 della Corte Suprema di Cassazione, 26-09-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24082CIV
Judgement Number24082
Date26 Settembre 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 4528-2017 proposto da:
VIOLA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN
VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
CARBONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
ROBERTO DELLA VECCHIA;
- ricorrenti -
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA
80204250585, elettivamente domiciliato in ROMA, V.MARTINI
GIOVANNI BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE
Ric. 2017 n. 4528 sez. S2 - ud. 21/02/2019
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24082 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
PROVIDENTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAOLO PALMISANO, ANNUNZIATA PALOMBELLA;
- controrícorrenti -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il
09/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Roberto Della Vecchia e Paolo Palmisano.
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, con
delibera numero 18856 del 9 aprile 2014, applicava a Fabrizio Viola,
in qualità di direttore generale e componente del comitato finanza
della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel periodo dal 13
gennaio 2012 al 20 ottobre 2012, la sanzione amministrativa di euro
7.500,00 di cui euro 2.500,00 per violazione con riferimento alle
riscontrate irregolarità relative alla disciplina dei conflitti di interesse
di cui all'art. 21, comma 1 bis, lett. a), del TUF e degli articoli 23 e 25
del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre
2007; la sanzione di C 2.500 per violazione del combinato disposto
dell'articolo 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell'art. 15 del
regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 che
impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad
assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e
dell'articolo 21, comma 1, lett. a), del TUF che impone agli
intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
per servire al meglio l'interesse dei clienti e degli artt. 39 e 40 del
regolamento Consob n.16190 del 29 ottobre 2007 che disciplina la
Ric. 2017 n. 4528 sez. S2 - ud. 21/02/2019
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profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza; la sanzione di
euro 2500 per violazione del combinato disposto dell'articolo 21,
comma 1, lett. d), del
TUF
e dell'art. 15 del regolamento congiunto
Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 con riferimento alle
modalità di
pricing
dei prodotti emessi dal gruppo.
2. Fabrizio Viola proponeva opposizione avverso tale delibera, ai
sensi dell'articolo 195, comma 4, del d. Igs. n. 58 del 1998 sulla base
di molteplici motivi. In particolare, deduceva in via preliminare
l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione del
principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e
della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
Contestava poi il provvedimento sanzionatorio per violazione dei limiti
propri della responsabilità degli esponenti aziendali dal punto di vista
soggettivo, con riferimento alla sua specifica posizione, in relazione a
tutte e tre le violazioni contestate. In particolare, osservava che ai fini
dell'accertamento della responsabilità dell'esponente aziendale
occorreva tener conto della durata dell'effettivo periodo di
svolgimento della carica e del tempo necessario per poter
responsabilmente intervenire nei processi e sulle condotte
dell'intermediario. Evidenziava quindi, che tenuto conto
dell'articolazione e della complessità dell'organizzazione della banca il
necessario periodo di ambientamento doveva considerarsi superiore a
quello standard di sei mesi, attesa anche la necessità per il direttore
generale di dare priorità ad azioni di risanamento. Inoltre, deduceva
l'insussistenza di tutte e tre le violazioni contestate perché al di là
dell'estraneità temporale della sua posizione tutte le procedure erano
state rispettate e la Consob era stata informata di tutti i passaggi.
Nell'opposizione Viola deduceva anche la decadenza della Consob
dalla potestà sanzionatoria in relazione a tutte le contestazioni per
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