Sentenza Nº 24081 della Corte Suprema di Cassazione, 26-09-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:24081CIV
Judgement Number24081
Date26 Settembre 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 4528-2017 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ROBERTO DELLA VECCHIA;
- ricorrente -
contro
CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA
80204250585, elettivamente domiciliato in ROMA, V.MARTINI
GIOVANNI BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE
Ric. 2017 n.4526 sez. S2 - ud. 21/02/2019
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24081 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: VARRONE LUCA
Data pubblicazione: 26/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
PROVIDENTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAOLO PALMISANO, ANNUNZIATA PALOMBELLA;
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il
09/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Roberto Della Vecchia e Paolo Palmisano;
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Nazionale per la Società e la Borsa con
delibera numero 18856 del 9 aprile 2014 ingiungeva a Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A. quale responsabile in solido ai sensi
dell'articolo 19, comma 9, TUF, il pagamento dell'importo complessivo
di euro 2.395.000 quale somma delle sanzioni applicate a Giuseppe
Mussari e altre 32 persone, nelle rispettive qualità di amministratori e
funzionari della banca, come indicate nel provvedimento
sanzionatorio.
1.1 In particolare le contestazioni riguardavano quattro distinte
violazioni aventi ad oggetto: la prima, la condotta della banca che
nell'ambito del collocamento sul mercato primario dei titoli
«casaforte» e nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato
secondario, aveva omesso di identificare e gestire adeguatamente i
conflitti di interesse; la seconda, le carenze di presidio e controllo in
relazione all'attività di valutazione di adeguatezza delle operazioni
disposte della clientela, nonché condotte irregolari in materia di
profilatura dei prodotti e della clientela; la terza, la procedura per il
pricing dei prodotti emessi dal gruppo che non era oggettiva,
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Ric. 2017 n.4526 sez. S2 - ud. 21/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
coerente e stabile nel tempo, concedendo alle strutture deputate
ampi margini di discrezionalità nella scelta delle metodologie da
utilizzare, creando i presupposti per la realizzazione di condotte non
a
corrette; la quarta, concernente la comunicazione di dati e
informazioni non veritieri alla Consob che ne aveva fatto richiesta ai
sensi dell'articolo 8, comma 1,
TUF
nel periodo dal 7 luglio 2010 al 5
settembre 2011.
2.
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. proponeva
opposizione avverso tale delibera, ai sensi dell'articolo 195, quarto
comma, del d. Igs. n. 58 del 1998 sulla base di molteplici motivi. In
particolare,
deduceva
in
via
preliminare
l'illegittimità
del
provvedimento sanzionatorio per violazione del principio del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori e della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Contestava poi: a) il
provvedimento sanzionatorio per disparità di trattamento rispetto a
situazioni
analoghe
ritenute,
invece,
lecite;
b)
l'intrinseca
contraddittorietà del provvedimento in relazione all'individuazione di
condotte giudicate illecite e non considerate tali dalla legge; c) nel
merito, l'insussistenza di tutte le violazioni e in particolare di quella
concernente la violazione della disciplina del conflitto di interessi,
quella in materia di profilatura dei prodotti del gruppo e quella
concernente pretese irregolarità relative alle modalità di
pricing
dei
prodotti del gruppo; d) la decadenza dalla potestà sanzionatoria in
capo alla CONSOB in relazione a tutte le violazioni ; e) la sussistenza
della violazione concernente le comunicazioni di dati e informazioni
non veritieri; f) la violazione dei limiti propri della responsabilità degli
esponenti
aziendali
sanzionati
per
mancanza
dell'elemento
soggettivo.
3.
La Corte d'Appello di Firenze accoglieva solo in minima parte
l'opposizione e riduceva la sanzione a carico della banca Monte dei
Ric. 2017 n.4526 sez. 52 - ud. 21/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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