Sentenza Nº 24048 della Corte Suprema di Cassazione, 25-11-2015

Presiding JudgeBUCCIANTE ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2015:24048CIV
Date25 Novembre 2015
Judgement Number24048
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n.
r.g. 12709/10 proposto da:
Giovanni CARTIA (
c.f.: CRT GNN 28S12 H1163W)
rappresentato e difeso, in forza di procura speciale autenticata nelle firme il 21 giugno
2012, dal notaio dr.ssa Valeria Ventura in Ragusa, dall'avv. prof. Antonino Mirone Co-
starelli e dall'avv. prof. Aurelio Mirone — in via congiunta e disgiunta tra loro- ; con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico D'Amato in Roma, via Cola di
Rienzo n. 111
- Ricorrente ( proc 12709 / 2010)
- Contro
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa —CO.N.SO.B.-
(
c.f. 80204250585)
t
in persona del Commissario
pro tempore.
dr. Vittorio Guerriero Conti, legale rappre-
sentante; rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso dagli
avv.fi Fabio Biagianfi; Maria Letizia Ermetes; Annunziata Palombella ed Antonella
Valente nonché dall'avv. Michela Dini ; con domicilio eletto presso gli stessi in Ro-
?
%«44
014
4
411
Civile Sent. Sez. 2 Num. 24048 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO
Data pubblicazione: 25/11/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ma, via
G.B.
Martini n.3
- Controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché nei confronti di
s.p.a. BANCA ITALEASE (
p.IVA: 00846180156)
In persona del Responsabile Servizio Legale ed Affari Generali, dr. Massimo Pecori, a
ciò abilitato n forza di procura conferitagli con atto a rogito del notaio dr. Ajello del 28
gennaio 2010; disgiuntamente rappresentata e difesa come da procura a margine del
controricorso, contenente ricorso incidentale, dall'avv Giuseppe Lombardi e dal prof
avv. Lotario Dittrich; con domicilio eletto presso l'avv. Enrico De Crescenzo, in roma,
via Degli Scipioni n. 157
-Controricorrente e ricorrente incidentale ( proc r.g.n. 12709 / 2010)
-
e
di
Luigi ANSELMI (
c.f.: NSL LGU 41L29 L565M);
Pio BERSANI (
c.f.: BRS PIO 35B28 B791H);
Bruno FILIPPI (
c.f.: PLP BRN 38R30 F704D);
Lelio SCOPA (
c.f.: SCP LLE 26T23 C632R)
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Minoli e con domicilio eletto presso lo Studio
Srubek Tomassy Cuffaro in Roma, via Caio Mario n. 27, giusta procura in calce al con-
troricorso, con ricorso incidentale
-Controricorrenti e ricorrenti incidentali (proc rg.n. 1270912010)
-
e
di
Ettore CASELLI (
c.f.: CSL 'FIR
R 42R28 E904V)
rappresentato e difeso dal prof avv. Francesco Carbonetti; con domicilio eletto presso
lo studio di questi in Roma, via Di San Valentino 21, giusta procura speciale autenticata
nelle firme il 4 giugno 2010 dal notaio Franco Soli di Modena
-Controricorrente al ricorso incidentale CONSOB e ricorrente incidentale ( proc r.g.n. 12709 / 2010) -
e
di
.
4
,...,,,
,
5
sit
/
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Piero Luigi MONTANI (
c.f.: MNT PLG 54D12 D969V)
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Cardarelli , in via disgiunta con gli avv.ti
Paolo Luccarelli e Massimo Serra ; con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mas-
similiano Cardarelli in Roma , via Alessandria n. 208, in forza di procura estesa a mar-
gine del controricorso con ricorso incidentale
-Controricorrente e ricorrente incidentale ( proc r.g.n. 12709 / 2010) -
,..
e di
Maurizio BILIOTTI (
c.f.: BLT MRZ 53CO3 D612S);
Fabio INNOCENZI (
c.f.: NNC FBA 61C25 L781L);
Mario Alberto PEDRANZINI (
c.f.: PDR MLB 50H11 B049L);
Errico RONZO (
c.f.: RNZ RRC 48S25 B963U);
Pier Giorgio (o PierGiorgio) SIGNORELLI
(c.f.: SGN PGR 50L19 C537D)
tutti rappresentati e difesi, in forza di distinte deleghe in calce al controricorso, dagli
avv.ti prof Raffaele Nobili; Paolo Bassilana; Carlo pavesi e Stefano Verzoni, in unione
con l'avv. Renato Silvestri , presso lo studio del quale eleggono domicilio in Roma, via
Girolamo da Carpi n. 6
-Controticorrenti e ricorrenti incidentali ( proc r.g.n. 12709 / 2010)
-
nonché di
Renato MASTROSTEFANO; Pasquale LORUSSO; Niccolò MELZI DI CU-
SANO; Spartaco GAFFORINI
Intimati — proc n.r.g. 12709 / 2010-
Sul ricorso iscritto al n.r.g. 18297/2010 proposto da
Pasquale LORUSSO (
c.f.:
rappresentato e difeso dagli avv.i Carlo e Lorenzo M. Pietrolucci, in forza di procura e-
stesa a margine del ricorso; con domicilio eletto presso lo studio dei predetti in Roma,
via Dei Gracchi n. 128
Ricorrente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa —CO.N.SO.B.-
(
c.f. 80204250585)
in persona del Commissario
pro tempore.
dr. Vittorio Guerriero Conti, legale rappre-
sentante; rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso dagli
avv.ti Fabio Biagianti; Maria Letizia Ermetes; Annunziata Palombella ed Antonella
Valente ; con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via G.B. Mastini n.3
- Controricorrente e ricorrente incidentale-
contro il decreto in data 25 novembre 2009 — 17 febbraio 2010 della Corte di Ap-
pello di Milano.
Udita
la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito
l'avv. Francesco Magni, con delega dell'avv. Luca Massimo Fabio Minoli,
per le parti Anselmi + 3, che ha insistito per raccoglimento del proprio ricorso;
Udite
l'avv. Antonella Valente e l'avv. Annunziata Palombella, per a CONSOB,
che hanno insistito per raccoglimento del proprio ricorso ed il rigetto di quelli avver-
sari;
Udito
l'avv. Fabrizio Carbonetti, con delega del prof avv. Francesco Carbonetti,
per la parte Caselli, che ha insistito per raccoglimento del proprio ricorso;
Udito
l'avv. Alberto Deasti, con delega dell'avv. Lotario Benedetto Dittrich, per la
spa Banca Italease, che ha insistito per raccoglimento del proprio ricorso;
Udito
l'avv. Massimo Serra, per la parte Piero Luigi Montani, che ha insistito per
raccoglimento del proprio ricorso;
Udito
l'avv. Renato Silvestri, per le parti Biliotti + 4, che ha insistito per
l'accoglimento del proprio ricorso;
1Y
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udito
l'avv. Renzo Maria Pietrolucci, per il Lorusso, che ha insistito per
l'accoglimento del proprio ricorso;
Udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.ssa Francesca Ceroni, che ha concluso per il rinvio alla corte costituzionale o, in
subordine, per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1
11 13 dicembre 2006 la spa Banca Italease fu autorizzata dalla Banca d'Italia allo
svolgimento di servizi di negoziazione per conto proprio e di collocamento di strumenti
finanziari, senza preventiva sottoscrizione o acquisto "a fermo" ovvero assunzione di
garanzia nei confronti dell'emittente; contestualmente fu nominato il nuovo consiglio di
amministrazione; dal 18 gennaio al 27 giugno 2007 la stessa Banca d'Italia effettuò ac-
certamenti ispettivi nei confronti della Banca Italease , con specifico riguardo — per
quello che poi rientrerà nella competenza della CONSOB — all'attività di negoziazione
di strumenti finanziari derivati, trattati fuori dai mercati regolamentati ( in gergo tecnico:
over the counter
e, in acronimo: OTC) ; lo stesso 27 giugno 2007 si dimise il consiglio di
amministrazione della Banca; la succitata relazione ispettiva pervenne alla CONSOB il
24 luglio 2007; ne seguì l'analisi e la valutazione della documentazione allegata , nonché
delle informazioni acquisite nel corso della ispezione e, all'esito, la
contestazionek.
delle
seguenti violazioni:
a
dell'art 21, comma 1°, lett. d) del d.lgs n. 58 del 1998 e dell'art
56 del regolamento CONSOB n. 11522 del 1998, per carenze riscontrate, con riferi-
mento al periodo 13 dicembre 2006 — 27 giugno 2007, nelle procedure relative alla pre-
stazione dei servizi di investimento, con riguardo alla negoziazione in conto proprio su
strumenti derivati OTC;
b
dell'art 57, comma 4
0
, del regolamento n. 11522/1998, per
la mancata adozione, sino al 21 febbraio 2007, del registro delle verifiche nell'ambito
della funzione di controllo interno;
c
dell'art 59, comma 1°, del regolamento
11522/1998, per la mancata adozione, fino al 21 febbraio 2007, del registro dei reclami;
d
dell'art 63, commi
10
e 2°, del regolamento n. 11522/1998, per la mancata adozione,
»i....,....A...ei~
«
5#.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
, sino al 21 febbraio 2007, del registro degli ordini e delle operazioni.
2 — Dette contestazioni vennero inviate con missive datate 22 ottobre 2007, alla Ban-
ca Italease ed a 22 esponenti aziendali ( amministratori senza delega; sindaci e funzio-
nati)
3 — Con relazione istruttoria del 16 maggio 2008, la Divisione Intermediari, Ufficio
Vigilanza ed Albo Intermediari ( in acronimo: DIN) formulò le proprie valutazioni in
merito alle deduzioni difensive nel frattempo depositate; trasmettendo gli atti del pro-
cedimento all'Ufficio Sanzioni Amministrative ( anche: USA); tale ufficio , con note del
27 maggio 2008, comunicò ai soggetti interessati l'avvio della c.d. parte istruttoria per la
decisione., del procedimento sanzionatorio„ trasmettendo copia della Relazione istrutto-
ria, con la possibilità di depositare, entro trenta giorni, deduzioni e documenti; alcuni
esponenti aziendali chiesero che venisse loro trasmessa anche la relazione per la Com-
missione USA ma tale istanza venne respinta, in quanto ritenuta non ammissibile per la
struttura stessa del procedimento; in sede di relazione per la Commissione l'USA riten-
ne sussistenti le violazioni contestate : ne seguì la delibera n. 16651 dell'8 ottobre 2008
con la quale fu ingiunto alla Banca Italease - quale responsabile in solido
ex
art 195 ,
comma 9
0
, del d.lgs 58/1998- di pagare euro 2.121.000 , importo derivante dalla som-
matoria delle sanzioni applicate ai singoli esponenti aziendali e dipendenti, .,, con obbligo
di regresso nei loro confronti.
4 — Avverso detto provvedimento fu proposta opposizione da parte della Banca Italea-
se e dei singoli soggetti sanzionati ma non raggiunti da ingiunzione di pagamento; la
Corte di Appello di Milano, riuniti i vari ricorsi, ridusse ad euro 2.018.000 la somma og-
getto di ingiunzione alla Banca Italease ( detraendo quanto dovuto dal presidente del
Consiglio di amministrazione Lucio Rondelli, deceduto nelle more); compensò le spese
nei confronti dell'opponente Rondelli e rigettò nel resto l'opposizione.
5 — Contro tale decisione hanno proposto separati ricorsi Giovanni Cartia e Pasquale
Lorusso ; hanno svolto distinti controricorsi, con ricorsi incidentali Maurizio Bilioni +
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
4; Piero Luigi Montani; spa Banca ITALEASE , la CONSOB e, con unico atto, Luigi
Anselmi; Pio Bersani; Bruno Filippi e Lelio Scopa ; Ettore Caselli ha proposto a sua
volta ricorso incidentale; sono rimasti intimati: Renato Mastrostefano; Pasquale Lorusso
( rispetto al ricorso del Garda); Niccolò Melzi di Cusano; Spartaco Gafforini; il ricorso
del Lorusso è stato notificato solo alla CONSOB. Sono state depositate memorie ex art
378 cpc dalle parti: Cartia; CONSOB; Bilioni + 4; Caselli; Montani; spa BANCA ITA-
LEASE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I —
I ricorsi del Cartia e del Lorusso vanno riiiiti a' sensi dell'art 335 cpc in quanto
proposti avverso un medesimo decreto.
I.a
—Va dichiarato improcedibile il primo ricorso del Lorusso in quanto, sebbene notifi-
cato alla CONSOB, non è stato poi depositato: la CONSOB - che assume di aver rice-
vuto l'atto il 26 aprile 2010- ha proposto ricorso incidentale, come poi anche la Banca
ITALEASE — quest'ultima nei confronti del ricorso Cartia e di quello dei sindaci; il
mancato deposito del primo ricorso non precludeva peraltro la riproposizione di un se-
condo atto -che è avvenuta con notifica richiesta il 25 giugno- in quanto contenuta nel
termine breve decorrente dalla prima notificazione (vedi Cass. 2848/15, 8299/15) e
precisamente dalla relativa richiesta all'ufficiale giudiziario (ved Cass. 883/14). I rinno-
vati ricorsi incidentali contro tale secondo ricorso ( ma non quelli in relazione al ricorso
dichiarato improcedibile) vanno pertanto dichiarati inammissibili per consumazione del
relativo potere di impugnazione.
H —
Va preliminarmente esaminato il motivo di ricorso incidentale svolto dalla CON-
SOB a sostegno della carenza di legittimazione attiva degli amministratori e sindaci a
proporre opposizione a' sensi dell'art 195 d.lgs 58/1998 ( in quanto non raggiunti, come
invece la società della quale facevano parte, da ingiunzione di pagamento, bensì solo in-
timati del pagamento medesimo) , denunciando la ricorrente incidentale la violazione
degli artt 97 e 113 Costit.; la violazione e la falsa applicazione: degli artt 81 e 100 cpc;
»
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
degli artt. 6 e 22 della legge 689/1981; dell'art. 195 d.lgs 58/1998 nonché, in generale, la
violazione dei principi generali in tema di
legiffinatio ad causam
e
legitimatio ad processum :
in
particolare la CONSOB contesta la correttezza dell'intervento definitorio delle Sezioni
Unite, operato con le coeve sentenze 20.929-20.934 in data 30 settembre 2009, con il
quale invece si è rinvenuta la sussistenza di un litisconsorzio tra gli intimati e l'ente in-
giunto, in ragione delle conseguenze che originerebbero dal rigetto della opposizione
della società che vincolerebbero anche i soggetti che di quel processo non fossero
chiamati a far parte, stante l'obbligo di regresso nei loro confronti , da parte della socie-
tà ingiunta, normativamente stabilito dagli artt. 145, 10' comma; d.lgs 385 del 1993 e
195, 9° comma, d.lgs 58 del 1998.
II.a
Ritiene la CONSOB non condivisibile tale soluzione interpretativa , osservando
che l'obbligo di esercitare l'azione di regresso non rappresenterebbe che una deroga alla
normale facoltatività della stessa da parte del condebitore solidale e che la soluzione in-
terpretativa si fonderebbe esclusivamente sulla non applicabilità — per diversità di pre-
supposti e di disciplina- della divergente disposizione normativa prevista dall'art 6 della
legge 689/1981 — disciplinante il regresso facoltativo nei confronti del condebitore soli-
dale; sostiene altresì la ricorrente incidentale che l'effetto riflesso del giudicato, che così
si verrebbe a ritenere sussistente, sarebbe una conseguenza di un indimostrato presup-
posto di fatto: che cioè i soggetti incisi in tal modo da una decisione ( in sede ammini-
strativa prima ed in sede giudiziaria poi) in procedimenti in cui non avrebbero parteci-
pato fossero stati a conoscenza dell'avvenuto avvio del procedimento amministrativo a
loro carico e del giudizio di opposizione intrapreso dalla società; ritiene altresì la ricor-
rente incidentale che il litisconsorzio facoltativo tra soggetti intimati e società ingiunta, e
l'autonomia dei ricorsi in opposizione, renderebbero evidente la possibilità di esiti di-
scordanti circa la fondatezza della opposizione della seconda rispetto alle difese fatte va-
lere — nello stesso giudizio o in altri eventualmente non riuniti — dai primi e da ciò trae
argomenti di conferma della fondatezza delle sue critiche alla pronuncia delle Sezioni
71~~-e-i-A-cul
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Unite.
Il.a.1 -
I rilievi sopraesposti non sono idonei a far divergere il collegio
dall'insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite.
II.a.2 -
Va innanzi tutto messo in evidenza il vizio logico in cui cade la CONSOB al-
lorchè, dapprima sottolinea la divergente disciplina in merito agli esiti della solidarietà
nel regime generale di cui alla legge 689/1981 e nel regime speciale di cui al d.lgs
58/1998 e poi non trae le dovute conseguenze da questa sia pure riaffermata specialità;
erroneamente poi ritiene la sussistenza della possibilità di una inopponibilità di un giu-
dicato ottenuto dalla debitrice ingiunta nei confronti di soggetti raggiunti dalla mera in-
timazione di pagamento che, per avventura, in separato giudizio, avessero ricevuto una
divergente decisione: ciò in quanto se si parte dalla obbligatorietà
ex lege
del regresso, al-
lora il giudicato non avrebbe modo di esplicare i suoi effetti se in contrasto con detta
vo-
luntas legis ;
del tutto non argomentato infine si pone il presupposto della necessaria co-
noscenza del procedimento amministrativo e di quello di opposizione al fine di rinveni-
re la qui contestata legittimazione.
II.a.3 -
Va infine messo in rilievo che tutto il ragionamento — non condivisibile, come
visto, in via teorica- della CONSOB omette di affrontare quello che era il cardine argo-
mentativo della pronuncia delle Sezioni Unite, vale a dire la imprescindibilità
dell'obbligatorietà dell'azione di regresso e gli effetti immediatamente pregiudizievoli
per le persone fisiche intimate del pagamento , nascenti dalla pubblicazione delle san-
zioni comminate nel bollettino CONSOB.
-ricorso CARTIA-
III —
Con il primo motivo,
viene denunciata la violazione dell'art 195, comma 2°, del
d.lgs. 58/1998 che , disciplinando il procedimento sanzionatorio che deve essere osser-
vato dalla CONSOB, dispone che esso debba essere retto dai principi del contradditto-
rio nonché dalla distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, mentre l'ente
controricorrente, emanando il proprio regolamento , attributivo della competenza istrut-
%,.,
-9
-
,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
toria a due uffici ( la Divisione Intermediari e l'Ufficio Sanzioni Amministrative) e la fa-
se decisoria alla Commissione, non ha però previsto che la relazione finale trasmessa
dall'U.S.A. alla Commissione ( contenente le considerazioni conclusive, con le valuta-
zioni delle difese degli interessati e le conclusioni dello stesso ufficio in merito alla sussi-
stenza delle condotte censurate nonché alla quantificazione delle sanzioni da irrogare)
fosse comunicata agli interessati.
III.a —
La pa" ricorrente sostiene l'erroneità del rigetto di analoga censura da parte del-
la Corte di Appello — che ha argomentato, in contrario, che la relazione conclusiva non
avrebbe involto una ulteriore attività istruttoria, rappresentando una mera proposta di
decisione — osservando che alla Commissione sarebbe stata affidata solo la funzione
decisoria e, quindi, per converso, tutta la precedente attività ( comprensiva dunque della
fase successiva alla presentazione delle difese degli interessati e sfociante nelle "conside-
razioni conclusive" dell'U.S.A) avrebbe dovuto essere considerata istruttoria e, di con-
seguenza, svolta con la partecipazione degli interessati
III.a.1 -
La censura non è fondata perché si basa su un'osservazione meramente forma-
le - presidiata dal paralogismo di esclusione (il c.d.
tertium non datur) —
che è fallace per-
ché individua la lesione del contraddittorio non già in base all'attività che ne risulterebbe
sottratta ma al
tempus
in cui essa si svolgerebbe: invero non perché una certa attività
dell'ufficio si svolge nella c.d. fase istruttoria, essa dà origine alla necessaria interlocu-
zione dei controinteressati, dovendo questa essere riservata a quelle che potrebbero in-
fluire sulla istruttoria ancora
in itinere :
ragionando altrimenti si dovrebbe anche prevede-
re un'analoga attività di risposta dell' U.S.A. ai rilievi alle proprie proposte e, indi, ulte-
riore e simmetrica reazione difensiva da parte degli incolpati: ciò vale non solo per la
formazione del materiale di indagine ma anche per la formulazione della sanzione da
applicare, apparendo evidente che il carattere non vincolante ( per la Commissione) e
valutativo delle considerazioni finali non è idoneo ad incidere da solo sulla formazione
del materiale da delibare; in altri termini, la proposta potrà essere condivisibile o meno,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ma non necessariamente le conclusioni che contiene determineranno un nuovo campo
di indagine , come tale, oggetto di novella attività difensiva.
III.b
Del pari infondato è il profilo che mette in rilievo — a riprova della lesione del
diritto del contraddittorio — come neppure sarebbe prescritta ( a differenza dell'art 18
della legge 689/1981) l'audizione personale delPincolpato: sulla specifica questione il
Collegio non rinviene ( anche in ragione della scarna articolazione della censura) motivi
per derogare al principio espresso da questa Corte con sentenza n. 1065 del 2014 a
mente del quale
"Nel procedimento sanionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58, il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di
difese scritte, mentre la sua audkione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal
confronto con l'art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finarkian".
III. c -
La censura appare infine inammissibile per difetto di interesse perché, ponen-
do una questione di compatibilità ordinamentale del regolamento CONSOB con le
norme generali in materia di procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni,
omette di far emergere le concrete esigenze difensive che, con il contestato modo di
procedere, ne sarebbero risultate pregiudicate: che se poi queste fossero da rinvenire
nella mera necessità di interloquire nella determinazione della sanzione, allora il mezzo
sarebbe inammissibile a' sensi dell'art 360
b
's cpc, per avere, la Corte territoriale, deciso
in conformità ad un indirizzo interpretativo di legittimità ribadito dalle Sezioni Unite e
non avendo, la parte ricorrente, chiaramente prospettato ragioni per disattenderlo: in-
vero le Sezioni Unite, nelle gemelle decisioni del 30 settembre 2009 ebbero cura di spe-
cificare
che il contraddittorio ed il diritto di difesa nella fase amministrativa, prodromica
all'emanckione dell'ordinarka-ingiurkione , restano incentrati sul fatto, individuato in tutte le circo-
stanze concrete che valgano a caratterivarlo e siano rilevanti ai fini della pronuncia de/provvedimento
finale"
IV —
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione
dell'art 2381 cod. civ. : il ricorrente ripropone impugnativamente la censura esposta in
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sede di opposizione , con la quale si era messa in rilievo la non esigibilità di un controllo
da parte propria — quale amministratore sprovvisto di deleghe operative - sull'operato
degli organi sociali: ciò in quanto la riforma del diritto societario del 2003 avrebbe com-
portato una sostanziale ridefinizione dei doveri ( e, simmetricamente: delle responsabili-
tà) degli amministratori privi di deleghe, circoscrivendone la responsabilità ai fatti emer-
genti da quanto loro riferito dai soggetti delegati, su cui gli stessi potrebbero fare legit-
timo affidamento , così che la responsabilità oggetto di incolpazione , sarebbe stata rav-
visabile in capo agli amministratori privi di deleghe solo in presenza di indizi tali da far
sorgere dubbi in merito all'affidabilità e/o alla completezza delle informazioni ricevute
e/o delle relazioni presentate dagli amministratori delegati: nella fattispecie
l'amministratore delegato — presentato come
deus ex machina
delle condotte censurate —
avrebbe volontariamente tenuto all'oscuro i consiglieri di amministrazione del suo illeci-
to operato.
IV.a — Viene sottoposta a censura la soluzione interpretativa posta, dalla Corte distret-
tuale, a sostegno del rigetto del motivo di opposizione: ha ritenuto infatti la Corte
d'Appello che nelle società autorizzate ad effettuare servizi di investimento si richiede-
rebbe a tutti gli amministratori — appunto nominati in ragione della loro specifica com-
petenza nell'interesse dei risparmiatori- di svolgere il loro compito con particolare dili-
genza, vigilando sul comportamento degli organi delegati a quei servizi, in ciò differen-
ziandosi dalla condotta esigibile nell'ambito delle società disciplinate dal codice civile:
chè, mentre in queste ultime le funzioni e la responsabilità degli amministratori sarebbe-
ro disegnate nell'interesse esclusivo della società e dei creditori sociali, nel caso di socie-
tà che prestino servizi di investimento assumerebbero rilievo centrale le funzioni e le
responsabilità degli organi di vertice nei confronti di interessi "esterni" alla società, quali
quelli degli investitori; più in radice, la Corte territoriale ha sostenuto che, anche con ri-
ferimento all'applicazione delle norme del c.d. nuovo diritto societario a seguito della ri-
forma portata dal d.lgs 6/2003 portanti l'obbligo generale di vigilanza in capo agli am-
tk
- 12 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ministratori, ciò non avrebbe, per ciò solo, reso legittimo un atteggiamento di disinte-
resse da parte degli amministratori privi di deleghe operative sul modo nel quale venga-
no esercitate le funzioni delegate: ciò perché l'art 2381 cod civ. impone a costoro di va-
lutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile della società anche al fine di
avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
IV.b —
Osserva per contro il ricorrente che la nuova formulazione delle competenze e
delle responsabilità dei componenti — come esso Cartia — del consiglio di amministra-
zione, privi di deleghe, sarebbe direttamente dipendente dalle informazioni agli stessi
trasmesse dagli amministratori delegati, nel concreto mancanti o del tutto inattendibili;
mette altresì in rilievo che , prima del termine semestrale stabilito dalla legge , in man-
canza di specifiche previsioni statutarie ( e scadente al primo semestre di attività della
neo costituita società) non vi sarebbe stato motivo alcuno per chiedere informazioni
all'amministratore delegato; in più, il semestre di cui sopra sarebbe venuto a scadere so-
lo 14 giorni prima della cessazione degli amministratori dalla carica ma la relativa riu-
nione consiliare ( la prima utile in cui la relativa questione avrebbe potuto essere affron-
tata) era scaduta successivamente al semestre suddetto.
IV.b.1 —
Il mezzo non è fondato.
IV.b.2 —
Va innanzi tutto dichiarata inammissibile ogni implicita sollecitazione alla Cor-
te di operare un controllo
ex actis
sulla tempistica della costituzione dei registri e delle
forme di immagazzinamento dei dati, quali indicati come mancanti nelle incolpazioni da
2 a 4 della relazione, essendosi mantenuta la censura nell'ambio di un
vitium in judicando
e non già di un
error in procedendo —
come tale dunque non consentendo l'eccezionale e-
sercizio di poteri di indagine sul fatto processuale da parte della Corte-; in secondo luo-
go non è condivisibile la interpretazione della norma di riferimento : ciò, sia perché la si
fa dipendere dalla singolarità della fattispecie (rappresentata dalla pendenza della ispe-
zione della Banca d'Italia; dalla sovrapposizione del semestre per la verifica eventuale
con quello della dimissione del consiglio di amministrazione) e da dati fattuali non rien-
.4140c4.4.-cht.u
?
1/(1-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
tranti nella delibazione della Corte ( condotta scorretta ed occulta dell'amministratore
delegato in carica), sia anche perché non affronta specificamente — salvo ricadere in un
generico diniego dell'assunto — l'argomento centrale della interpretazione della Corte
territoriale, facente leva sulla specificità degli interessi coinvolti nella gestione delle so-
cietà di intermediazione finanziaria che imporrebbero oneri di condotta più incisivi in
capo ai componenti del consiglio di amministrazione privi di deleghe.
IV.b.3 -
In secondo luogo deve convenirsi che la delega di funzioni non impedisce di
per sé il controllo sulla sussistenza di una
culpa in vigilando
in capo agli amministratori
privi di deleghe ma va riportata alle caratteristiche delle violazioni oggetto di esame: tan-
to più invero queste assumono carattere formale (salvo quanto si verrà ad esporre anche
con riferimento al capo a) di incolpazione nel par
IV.b.4) - —
come, nel caso in esame,
quelle attinenti alla omessa tenuta di mezzi di registrazione di operazioni- e, quindi, tan-
to più la verifica della correttezza dell'operato dell'amministratore delegato sarà agevole,
tanto meno il membro del consiglio di amministratore privo di deleghe potrà dirsi esen-
te da colpa: sul punto va infatti ricordato l'insegnamento di questa Corte ( vedi Cass.
Sez. Un. 20933 del 2009, citata anche dalla CONSOB) che ricorda come l'art 6 della
legge 689/1981 prevedente la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza,
pur nei casi di attività affidata - statutariamente o per singoli affari- a terzi , viene meno
solo se il soggetto delegante non dimostri di non aver potuto impedire il fatto: prova
che non può dirsi allegata o fornita da parte del ricorrente, essendosi limitato — come vi-
sto- a ritenersi esonerato dal relativo obbligo stante la formulazione dell'art 2381 cod.
civ. ed ad opporre la ristrettezza dei termini per provvedere agli omessi controlli. Va ag-
giunto che proprio il mantenere la posizione di amministratore pur se privo di deleghe
impone di attendere con diligenza alle proprie funzioni, tra le quali anche il controllo,
pur se non più istituzionale e generale come prima della riforma introdotta con il d.lgs
6
del 2003, sull'operato dei terzi, pena lo svuotamento ( dettato, in determinati casi, da
mero tuziorismo di convenienza) delle proprie attribuzioni : il rimarcare — in altri termi-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ni — come hanno fatto le Sezioni Unite, l'obbligo degli amministratori privi di deleghe
operative di "agire informati" ( art 2381, ultimo comma, cod. civ.) , null'altro sta a signi-
ficare che l'agire degli amministratori privi di deleghe, svolto nel nome e nell'interesse
della società ( ed a tutela dei risparmiatori) non può disinteressarsi di come le attività de-
legate vengano svolte, di tal che queste ultime possono formare oggetto di avocazione
da parte del consiglio di amministrazione delegante ( art 2381, comma 3°, cod civ.) .
IV.b.4
-
Il
dictum
delle Sezioni Unite soccorre anche per togliere il rilievo argomentativo
alla osservazione , pure contenuta nel motivo, secondo la quale , essendo mezzi elettivi
del controllo anzidetto le relazioni di ragguagli informativi in capo al Presidente del
consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato e non essendo le stesse sta-
te presentate — senza che vi fossero obiettive ragioni per ritenerne impellente la necessi-
tà e prima della scadenza del semestre in cui la loro formulazione sarebbe divenuta ob-
bligatoria a' sensi dell'art 2381, 3° comma, cod. civ. - verrebbe riconfermata l'assenza di
colpa nell'amministratore privo di deleghe; invero le Sezioni Unite hanno posto a carico
degli amministratori non operativi la valutazione dell'esistenza di segnali di attenzione
per pretendere la immediata relazione di ragguagli: nella fattispecie invero va rimarcata
la delicatezza della situazione societaria in cui la società , come visto, aveva appena ar-
ricchito il suo oggetto sociale con nuovi scopi societari riguardanti la intermediazione
finanziaria ( come risulta dall'analitica ricostruzione delle vicende societarie ai foll 4-5
del ricorso Italease) e quindi si trovava nella sua fase più delicata, di impostazione della
sua futura attività.
V — Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art
190 del d.lgs 58/1998 laddove non è stato ritenuto accoglibile il motivo di opposizione
con il quale si era messo in rilievo come le sanzioni fossero state commisurate in rela-
zione a tutto il periodo di contestazione ( 13 dicembre 2006 — 27 giugno 2007) mentre,
per la prima violazione, avrebbero dovuto, a tal scopo, essere considerati solo gli ultimi
14 giorni di carica , mentre, per la seconda e la terza contestazione, non si sarebbe tenu-
-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
to conto che all'adozione dei registri avrebbe provveduto, il 21 febbraio 2007; viene ri-
badita l'eccessività delle sanzioni.
V.a —
Il motivo è privo di autosufficienza, non riportando le motivazioni addotte dalla
Corte milanese e, oltre a ciò, è inammissibile perché induce questa Corte a compiere
una verifica di fatto sulla corrispondenza al vero delle circostanze dedotte
Ricorso BANCA ITALEASE
VI —
Con il primo motivo si assume la violazione e la falsa applicazione degli artt 8,
comma
10
e 23, comma 11m° della legge 689/1981 nonché la contraddittorietà della mo-
tivazione ( e la sua insufficienza: vedi svolgimento del motivo) laddove la Corte milane-
se avrebbe escluso la pur dedotta violazione del divieto del
ne bis in idem
a cagione della
irrogazione di sanzioni da parte della Banca d'Italia e della CONSOB in relazione ai
medesimi fatti storici ed alle medesime condotte, censurando altresì la mancata applica-
zione del c.d. cumulo giuridico.
VI.a —
Contesta innanzi tutto la ricorrente incidentale l'assunto in base al quale alcune
delle condotte materiali sanzionate dalle due Autorità sarebbero state differenti ( soste-
nendo la Corte territoriale che, mentre il servizio ispettivo dell'Istituto di emissione si
sarebbe occupato delle carenze organizzative che avrebbero creato anomalie nelle ope-
razioni in derivati con la clientela e disfunzioni nella gestione del credito — con il manca-
to rispetto dei requisiti patrimoniali e della normativa in materia di contenimento del ri-
schio- , la CONSOB invece si sarebbe occupata delle procedure idonee ad assicurare la
corretta prestazione dei servizi di investimento e la tenuta dei registri per garantire il
controllo interno) osservando che dalla stessa lettura della delibera del Direttorio della
Banca d'Italia sarebbe emerso come ai singoli amministratori e sindaci sarebbero state
contestate: carenze nell'organizzazione e nei controlli interni; anomalie nell'operatività
dei derivati con la clientela; disfunzioni nella gestione del credito da parte del Consiglio
di Amministrazione; carenze nella funzione di controllo contabile ; contraddittoriamen-
te peraltro la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la identità dei fatti storici pur rile-
/
2
4,ou-teltu
i
.e,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
vando la loro incidenza su ambiti diversi : l'uno, attinente la corretta funzionalità
dell'organizzazione creditizia , l'altro , relativo all'interesse del pubblico dei risparmiato-
ri.
VI.a-
Il motivo è inammissibile : sia perché sollecita una delibazione di dati istruttori,
risolvendosi in una
quaestio facti ,
sia perché(in deroga al principio della c.d. autosuffi-
cienza) non riporta i rilievi esposti nella relazione ispettiva della Banca d'Italia, dai quali
sarebbe emersa l'identità predicata nella censura: va sul punto messo in rilievo che la de-
scrizione stessa contenuta nel mezzo in esame depone nel senso contrario a quanto in
esso sostenuto perché, quanto meno, le carenze dei registri e delle altre forme di docu-
mentazione riguardavano essenzialmente la tutela degli investitori ( punti da 2 a 4 delle
contestazioni CONSOB ); ne deriva che è irrilevante il sottolineare che la origine delle
contestazioni CONSOB abbia trovato la sua occasione in emergenze tratte
dall'ispezione della Banca d'Italia, se poi non viene esposto specificamente ed analitica-
mente quale sia il fatto storico — identico nelle due ipotesi - sotteso alle rispettive conte-
stazioni.
VI.a.1 -
Diviene inapplicabile dunque quell'indirizzo della CEDU che stigmatizza come
violativo del principio di cui all'ari 6 della Carta istitutiva, la contestazione in ambiti
procedimentali diversi ( nel
leading case
Grande Stevens + altri / Italia ) di medesime
condotte , al fine di irrogare sanzioni differenti ma ugualmente afflittive.
VI.b —
Non utilmente scrutinabile, per le suesposte ragioni, diviene anche
l'applicazione del principio del c.d. cumulo giuridico, oltretutto sollevato in un proce-
dimento in cui una delle Autorità -la cui sanzione verrebbe ad essere valutata
ab etterno
-
non è stata chiamata a partecipare, così da imporre, in caso di accoglimento, non già
l'applicazione del cumulo giuridico bensì l'elisione di una sola delle sanzioni ( quella del-
la CONSOB).
VII - Con il secondo motivo si solleva una censura del tutto sovrapponibile a quella
sopra esaminata in sede di primo motivo del ricorso CARTIA, che dunque ne deve se-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
guire le sorti.
VIII — Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt 2381 e 2392 cod. civ.
nonché dell'art 11 della legge 689/1981, in modo del tutto analogo al secondo motivo
CARTIA, rispetto al quale va adottata analoga decisione di rigetto.
IX — Con il quarto motivo si assume che la Corte milanese sarebbe incorsa nel vizio di
omessa pronuncia o, in alternativa, in un vizio di motivazione ( ritenuta carente o insuf-
ficiente), per non aver esaminato le singole contestazioni relative alla prima violazione,
(relativa a carenze nelle procedure relative alla prestazione dei servizi di investimento,
con riguardo all'operatività su strumenti finanziari derivati OTC) rifacendosi acritica-
mente alle conclusioni della relazione CONSOB, ritenendola
in toto
condivisibile ma
non spiegandone la ragione.
IX.a
Il motivo è inammissibile perché è rimessa al giudice del merito la scelta di quali
emergenze istruttorie porre a base del suo convincimento, non essendo in ciò obbligato
ad esaminare e confutare ogni diversa argomentazione o allegazione e prospettazione
difensiva , in contrasto con la linea interpretativa adottata: unico limite la presenza di
adeguata motivazione. Nella fattispecie l'adeguatezza della motivazione risiede nel rin-
vio alle argomentazioni contenute nella relazione CONSOB, ritenute affidabili , senza
che sia possibile un ulteriore scrutinio da parte della Corte sul punto, in ragione del fat-
to che viene allegato di aver contestato le argomentazioni poste a base dalla CONSOB
-e quindi dalla Corte di appello- a sostegno della sussistenza delle condotte incolpate ma
poi omettendosi di riportare il contenuto di dette critiche.
IX.b
-
Che se poi, in un'ottica sostanzialisfica della valutazione delle censure di legitti-
mità, si volesse scendere al merito del motivo, lo stesso — nelle parti in cui è possibile ri-
scontrarne la rispondenza a specifiche doglianze svolte in sede di opposizione- si appa-
lesa infondato.
IX.b.1
La decisione di rigetto invero era stata fondata, dalla Corte del merito, sulle
seguenti considerazioni: a - la Banca Italease forniva, come già in passato, dei finanzia-
- 18 -
./
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
menti essenzialmente a piccole imprese, prive di sufficiente esperienza in prodotti fi-
nanziari; b — in relazione a tale attività vendeva dei prodotti in derivati ad alto rischio,
senza fornire adeguata informazione circa la rischiosità dell'operazione e non tenendo
conto delle esigenze finanziarie del cliente ; c — era carente il sistema informatico inter-
no scelto per la gestione e la regolamentazione dell'informativa da acquisire sui prodot-
ti e da veicolare alla clientela; oltre a ciò , il nuovo sistema che si stava apprestando in
sostituzione del precedente non era ancora operativo al momento della ispezione; d -
erano assenti le procedure per un corretto apprezzamento del valore di mercato e
quindi per la determinazione delle condizioni economiche applicate alle operazioni su
derivati OTC
IX.b.2 —
La ricorrente incidentale ,
a
a fronte di ciò ed oltre a sollevare, come visto, que-
stioni di metodo, lamenta l'omessa valutazione di argomenti dalla medesima posti a ba-
se del quarto motivo di opposizione, relativi ( v. foll 71 e segg. del ricorso) : 1 — alle
proprie ed incensurabili strategie di mercato che avrebbero riservato solo ai clienti pri-
mari i prodotti finanziari più rischiosi, con conseguente selezione delle operazioni su
derivati; 2 — alla implementazione di una struttura organizzativa in corrispondenza con
l'evolversi dell'attività su derivati; 3 — all'adozione di un sistema informatico differente
da quello in precedenza adottato e risultato non più idoneo stante l'assunzione di nuovi
scopi aziendali ed all'adozione di regolamenti interni in cui sarebbero state formalizzate
le procedure di controllo interno; 4 - alla presenza di una "cellula occulta" di gestione
societaria, facente capo all'amministratore Massimo Faenza ed ad alcuni suoi collabora-
tori; 5 — alla finalità dell'operazione su derivati al fine di limitare l'oscillazione dei tassi di
interesse; 6 - alla contestazione dell'esattezza dei dati numerici posti a base delle conte-
stazioni
IX.b.3 I
rilievi sopra estesi non tolgono nulla alla tenuta argomentativa delle motiva-
zioni della Corte di appello perché, o sono genericamente espressi o sono irrilevanti ri-
spetto alle ragioni poste a base della decisione o sono stati espressamente presi in esame
- 19 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
nell'ambito di diverso motivo ; in sostanza essi non toccano i punti qualificanti del ra-
gionamento della Corte territoriale come espresso al IX.b.1 -
X — Con il quinto motivo si assume la violazione e la falsa applicazione dell'art 23,
comma 12 della legge 689/1981 e dell'art 2697 cod civ. con riferimento alle contesta-
zioni "formali" da 2 a 4 della Delibera Consob ( mancata adozione del registro verifi-
che; del registro reclami e del registro ordini sino al 20 febbraio 2007) , assumendosi che
itiggijggi l'onere della prova della loro sussistenza sarebbe gravato sulla CON-
SOB , pena la costituzione di una normativamente non prevista "presunzione di colpa";
\ oltre a ciò rileva la Banca ricorrente che la Corte milanese non avrebbe preso in esame
le proprie produzioni documentali costituite da un registro
internal audit
di un registro
reclami e del registro degli ordini ed operazioni,
X.a — In disparte la carenza di interesse a far valere una inversione dell'onere dimostra-
tivo con il primo rilievo, quando poi con il secondo si evidenzia che effettivamente tale
onere sarebbe stato soddisfatto pur se obliato in sede espositiva da parte della Corte ter-
ritoriale, appare evidente la inammissibilità del mezzo sia per difetto di autosufficienza
nell'esporre gli esatti termini delle contestazioni sia perché in definitiva imporrebbe
un'analisi degli atti — preclusa alla Corte - per valutare la conferenza ed attinenza delle
produzioni che si dicono operate e del periodo a cui esse si sarebbero riferite ( stante la
limitazione temporale nei capi di incolpazione: v specificamente foll 13/14 del decreto
opposto).
Ricorso ANSELMI + 3
XI — Con il primo motivo viene censurata la violazione del divieto del
ne bis in idem, (
(portato dagli artt. 15 e 9 legge 689/1981 ) mettendosi in particolare rilievo che la dupli-
cazione che detto principio tende ad evitare riguarderebbe la medesima condotta illecita
e non già i differenti beni giuridici sui quale essa sarebbe idonea ad incidere
uno actu:
il
ricorso è infondato non solo per le ragioni in precedenza espresse al § VI ma anche e
soprattutto perché la Corte milanese espressamente escluse la identità delle condotte il-
./
i-uAt
-4-
- 20 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
lecite — pur se in prosieguo di motivazione valorizzando gli effetti lesivi di beni giuridici
differenti con un'unica condotta -; va peraltro messo in rilievo che fallace appare il con-
fronto tra le due norme sanzionatorie che sia la CONSOB che la Banca d'Italia ritenne-
ro violate: invero il mettere in rilievo che in entrambi i casi vi sarebbe un'omessa predi-
sposizione di controlli interni, nulla dice in merito alla condotta doverosa che invece si
sarebbe dovuta tenere , così che l'omissione , di per sé risulta una
non condotta,
da riempi-
re di contenuti in relazione agli scopi ed alla struttura dell'attività controllata: ecco per-
ché la Corte di Appello, pur se con succinta motivazione, ha fatto riferimento al bene
giuridico protetto: perché solo adottando questa prospettiva si sarebbe potuto esprime-
re un giudizio su ciò che non fu approntato rispetto a quello che si sarebbe dovuto fare,
nell'ambito della normativa di riferimento, apparendo chiaro che una attività svolta per
valutare i rischi per la Banca concedente, ha struttura diversa rispetto ad una posta in
essere per la valutazione della esposizione della clientela al rischio del proprio investi-
mento: dunque le condotte omesse sono strutturalmente differenti; per questo poi si
giustifica l'apparente contraddittorietà tra la negazione della identità delle condotte e
l'affermazione della plurilesività ( rispetto all'ordinamento del credito ed alla disciplina
della intermediazione finanziaria) della medesima condotta (omissiva)
XI. a - Neppure certo appare il contenuto delle sanzioni della Banca d'Italia ( di cui si
riportano passi argomentativi ) il che, stante il tenore del motivo, avrebbe imposto alla
Corte un esame
ex actis
del provvedimento ( e della relazione ispettiva) di detta autorità.
XII — Con il secondo motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e la falsa appli-
cazione degli artt 1,3, 11 e 18 della legge 689/1981 nonché un triplice vizio di motiva-
zione — per aver giudicato legittima la sanzione irrogata ad essi ricorrenti incidentali f(
(sindaci della Banca Italease) sulla base di una mera presunzione di colpa, dunque senza
la verifica di una diretta imputabilità; per aver ritenuto congrua la sanzione irrogata ai
sindaci ( in misura pressochè equivalente a quelle irrogate agli organi gestori) senza ri-
conoscere alcuna valenza attenuante ai fatti illeciti posti in essere dall'amministratore
-9
-
- 21 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
delegato ; per non aver tenuto conto dell'elemento soggettivo né delle diverse funzioni
svolte, al fine di commisurare la sanzione all'effettiva violazione
XII.a — Il motivo è inammissibile laddove tenta di far riformulare alla Corte un giudizio
di merito rispetto alle valutazioni espresse, dal giudice
a quo,
in parte legittimamente
per
relationem ,
alle specifiche contenute nella relazione dell'USA, senza esporne il contenu-
to; è poi infondato laddove ritiene che la ritenuta presunzione di colpa in capo ai sindaci
sia stata l'unico parametro per individuarne la responsabilità: su tale punto va rilevato
che impropriamente la Corte milanese ha qualificato come presunzione di colpa quella
che invece si poneva come colpa per inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti:
x ponendo la riscontrata assenza di controlli mediante strutturazioni aziendali
ad hoc,
il
giudice dell'opposizione ha riportato tale omissione alla doverosità di condotta che in-
vece gli appartenenti al collegio sindacale avrebbero dovuto tenere; così che tale deroga
ai doveri istituzionali, emergente dall'assenza di ciò che avrebbe dovuto essere predi-
sposto e invece non lo era stato, avrebbe imposto all'incolpato di dimostrare che la de-
duzione non sarebbe stata, in via di fatto, corrispondente al vero o di esser stato nella
impossibilità di prestarvi ossequio e dunque senza alcuna inversione dell'onere della
prova ( né tampoco "responsabilità oggettiva": vedi fol 21 ricorso). Poste tali premesse
appare inammissibile — perché introducente un giudizio meritale o di fatto — addurre la
valutabilità in sede di legittimità, dell'esistenza di condotte illecite di terzi
(l'amministratore delegato della Banca Italease ed i suoi sodali ) idonee a nascondere ai
componenti del collegio sindacale l'esistenza di condotte illecite, non senza peraltro
omettere di specificare che comunque la prospettazione sarebbe stata fallace, laddove le
condotte oggetto di incolpazione si erano concretate in omissioni di condotte comun-
que doverose, in nulla dipendenti dagli esiti che la loro mancanza avrebbe determinato
per effetto della condotta illecita di terzi ( l'amministratore Faenza ed il suo "comitato
di affari") o, anche , dalla pretesa impossibilità di rilevare criticità aziendali ( su cui vedi
anche quanto argomentato a §§ IV.b.3 / IV.b.4 .)
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
XII.b -
La inconoscibilità in questa sede, dell'apporto della condotta
dell'amministratore delegato nell'occultamento di criticità aziendali rende irrilevante lo
spunto critico, pure contenuto nel motivo, attinente alla mancata considerazione di det-
ta condotta nella commisurazione della sanzione nei confronti dei sindaci.
XII.c — Genericamente dedotta è la mancata considerazione delle caratteristiche sog-
gettive nella commisurazione della sanzione , atteso che il richiamo da parte della Corte
di Appello a specifici punti della relazione CONSOB sul punto, costituiva motivo ido-
neo alla individuazione dei criteri adottati ; del resto i ricorrenti non hanno neppure in-
dicato quali criteri discretivi in concreto applicabili a ciascuno di essi, sarebbero stati
omessi e perché dunque la sanzione applicata a ciascuno ed agli amministratori non ne
avesse tenuto conto.
XIII — Con il terzo motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione
dell'art 195, comma 2°, del d.lgs. 58/1998, nonché degli artt 23,24,93 e 111 Costit. non-
chè la presenza di triplice vizio di motivazione, in termini parzialmente analoghi a quelli
esaminati
supra sub §III;
profilo particolare esposto nel mezzo in esame è rappresentato
dalla violazione del principio di eguaglianza, atteso che il regolamento CONSOB pre-
vede che, dopo la comunicazione della relazione e delle proposte avanzate dall'USA, il
Presidente della Commissione ha la facoltà di invitare il responsabile della Divisione
competente a riferire alla Commissione sull'istruttoria svolta ma non quello di estendere
analogo invito al destinatario del provvedimento; sostengono i ricorrenti incidentali che
la relazione dell'USA non costituisca la mera elaborazione di una proposta di decisione,
basata sull'esame della istruttoria pregressa, sibbene essa stessa costituisca un autonomo
atto istruttorio che, come tale, non potrebbe sfuggire al contraddittorio delle parti.
XIII.a -
Il profilo è inammissibile per difetto di esplicito interesse al rispetto del prete-
samente leso diritto a contraddire in quanto le parti ricorrenti non esplicitano quale dif-
ferente difesa, sia stata loro preclusa dalla rigida applicazione del regolamento CON-
SOB — di cui chiedono la disapplicazione (se non addirittura l'annullamento in virtù del
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
principio generale di annullamento degli atti amministrativi illegittimi previsto in capo al
giudice dell'opposizione dalla legge 689/1981)-; il contraddittorio deve essere realizzato
e tutelato per tutto ciò che riguarda la contestazione ( all'accertamento della quale tende
l'attività istruttoria) ed anche la misura della sanzione ma nella limitata prospettiva che
non può consentirsi , pur se al solo fine di adattare la sanzione al soggetto, dopo aver
concluso la fase istruttoria sull'an, all' ulteriore produzione documentale "sbilanciata",
rimanendo per il resto ferma la legittimità della previsione che la relazione conclusiva
dell'USA possa non essere ostensibile agli incolpati ( non vi è in effetti un esplicito di-
vieto) ; rimane però la carenza di un interesse — che non può essere esclusivamente
procedirnentale- alla integrale applicazione del c.d. contraddittorio "verticale", tipico del
procedimento giurisdizionale (vedi Cass. Sez. II n. 27038/2013: come affermazione ge-
nerale di principio, sotto il vigore della legge 262/2005 art 24:
i l principio del contraddittorio deve
modellarsi in concreto, in fun.zione, cioè, dello stato in cui si trova la procedura al momento dell'acquisizione delle ulterio-
ri prove,senza implicare la necessità che esse siano assunte alla costante presenza della parte interessata,essendo sufficiente
che l'autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze
concrete che valgano a caratterizzarlo e che siano rilevanti ai fini della pronuncia de/provvedimento finale.Peraltro la ri-
corrente non sembra aver proipettato alcuna concreta lesione del diritto di difesa in conseguenza della mancata comunica-
zione dei risultati dell'istruttoria, sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza è infondata(Cass.S.U.n.20935 / 2009;
S.U. n. 20939 / 2009).
XIII.b —
La censura non sarebbe stata comunque fondata in quanto:
1 -
non utilizzabili
allo scopo sarebbero le pur richiamate ( fol 48 del ricorso, in nota) decisioni del Tribu-
nale delle Comunità europee del 15 marzo 2000 perché queste avevano precipuo riferi-
mento a procedimenti che prevedevano una, non bilanciata tra le parti, facoltà di pro-
duzione documentale e non facevano riferimento alla facoltà di esaminare sempre e
comunque le difese di controparte al fine di presentare deduzioni difensive, una volta
conclusa la partecipata fase istruttoria;
2 -
il fatto che nella Relazione della CONSOB vi
sia cenno alla sola relazione dell'USA non vuol dire che la Commissione stessa non ab-
bia valutato — pur ritenendole sub valenti.
; le argomentazioni difensive degli incolpati;
3
3
ca.“414
,
-"
i
— 24 —
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- si assume la sostanziale confusione della fase istruttoria con quella decisionale, stanti i
poteri istruttori conferiti al Presidente della Commissione e, per altro verso, la pratica
immodificabilità della proposta dell'USA, non calando però la critica nella concreta fat-
tispecie, in cui di detti poteri il Presidente non fece uso; per mera completezza argo-
mentativa va aggiunto che l'opera di supervisione del Presidente all'attività istruttoria —
di cui all'art 1, comma 6° legge 216/1974- e l'utilizzo di poteri ispettivi da parte dello
stesso organo — a mente della delibera CONSOB 15087/2005- , non suonano affatto a
conferma degli assunti qui contestati, perché: la prima facoltà riguarda attività di terzi
apparati amministrativi senza toccarne l'autonomia e senza condizionarne gli esiti; la se-
conda perché la predisposizione dell'ispezione è anch'essa un atto di vigilanza di tipo
acquisitivo, la cui esecuzione ed i cui esiti poi andranno partecipati agli interessati ; 4 —
è irrilevante, ai fini del riscontro della fondatezza del mezzo, il confronto delle diverse
procedure innanzi al AGCM e delle disposizioni contenute nel TUB; 5 — forte argo-
mento a favore della corretta distinzione tra fase istruttoria e fase decisoria, così come
disciplinata dal Regolamento CONSOB, si rinviene altresì in Cass Sez. Un 20935-
20939 del 30 settembre 2009.
XIII.c — Va infine messo in rilievo che il principio del contraddittorio, nella giurispru-
denza CEDU, si pone in modo differente a seconda che il procedimento sanzionatorio
venga disciplinato dalle normative nazionali in modo da concludersi nel solo ambito
amministrativo o che, invece, il provvedimento di irrogazione della sanzione sia assog-
gettato al sindacato di legittimità e di merito di un giudice imparziale, in regime dunque
di contraddittorio con parità di mezzi difensivi ( c.d. contraddittorio "orizzontale"): in
questo secondo caso, applicabile alla fattispecie, la Corte EDU è ferma nel ritenere che
la potenziale compressione delle garanzie difensive della prima fase, possa trovare uno
sviluppo emendativo in quella successiva , così pervenendo ad un giudizio di comples-
siva adeguatezza della normativa nazionale ai parametri dettati dall'art 6, par 1° della
Convenzione EDU ( v. segnatamente sul punto i paragrafi 36 e 37 della sentenza
Grande
- 25 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Stevens + altri c Italia)
Conclusivamente, pur sotto quest'ottica residuale, sono manife-
stamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale del procedimento CON-
SOB ( art 195, II comma d.lgs 58/1998) sollevate dal ricorrente
ricorso
BILIOTTI + 4
XIV —
Con il primo motivo si assumono la violazione e la falsa applicazione degli artt 8
della legge 689/1981 e dell'art 21, lettera r) della legge n. 52 del 1996 nonche triplice vi-
zio di motivazione, lamentandosi l'affermata diversità di condotte e di interessi tutelati
da parte della delibera sanzionatoria di CONSOB rispetto a quella della Banca d'Italia,
al fine di respingere la censura di violazione del divieto di
ne bis in idem :
le argomenta-
zioni sono le medesime affrontate e respinte nell'ambito dell'esame dei motivi analoghi
( 1° motivo ITALEASE;
10
motivo Anselmi + 3) e ne seguono quindi le sorti.
XV —
Con il secondo motivo si fa valere la violazione dell'art 195, comma 2° del d.lgs
58/1998 e la violazione, più in generale del principio del contraddittorio, con argomen-
tazioni del tutto sovrapponibili a quelle esaminate e respinte in precedenza ( 1° motivo
Cartia; 2° motivo ITALEASE; 3° motivo Anselmi + 3); il dedotto vizio di motivazione
non è stato articolato in alcun modo.
XVI —
Con il terzo motivo si assume la violazione degli artt. 2381 e 2392 cod civ.: lo
svolgimento della censura, analogo a quello dei mezzi innanzi esaminati ( 2° motivo
Cartia; 3° motivo ITALEASE), ne condivide il rigetto
XVII —
Con il quarto motivo, viene denunciato un vizio di motivazione — esposta al-
ternativamente come omessa e/o insufficiente- nonché la violazione degli artt 3 ed 11
della legge 689/1981 anche in ordine alla quantificazione delle sanzioni
XVII.a —
Sostengono i ricorrenti incidentali —amministratori privi di deleghe operative -
che la loro opposizione — in relazione al profilo della mancata attivazione delle procedu-
re di controllo- sarebbe stata respinta senza considerare una serie di elementi documen-
tali di assoluta rilevanza, tali che, se valutati, avrebbero condotto ad una decisione diffe-
ente , anche in ordine alla quantificazione delle sanzioni: in particolare assumono che in
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
sede di opposizione avrebbero messo in rilievo la necessità di esaminare i verbali delle
delibere consiliari tra il 2005 ed il 2007, costituenti il solo riscontro documentale idoneo
a far emettere un giudizio circa l'eventuale inadempimento dei ricorrenti incidentali ai
doveri inerenti la carica, segnatamente per verificare se fossero loro imputabili scelte ge-
stionali incaute, deliberate senza un'adeguata considerazione dei vantaggi e svantaggi
delle operazioni dannose poste in essere dalla Banca, comprese quelle in materia di de-
rivati; detto esame avrebbe dovuto essere esteso alla sussistenza, in tali occasioni, di in-
dizi che potessero far supporre ad un consigliere esperto l'insufficienza dei controlli po-
sti in essere o, anche, se fossero state fornite dall'organo delegato tutte le informazioni
o notizie all'opo rilevanti. Tale ponderata analisi avrebbe potuto incidere altresì sulla
sussistenza dell'imprescindibile elemento soggettivo
XVII.a.1
-
Il motivo presenta profili di inammissibilità laddove è diretto at far compie-
re alla Corte un'analisi di attività deliberative del consiglio di amministratore per consta-
tarne la correttezza dell'operato,; è inoltre inammissibile — per i conseguenti accerta-
menti di fatto che ne discenderebbero- laddove attribuisce all'opera di un "comitato di
affari" sorto con fini illeciti di appropriazione indebita nell'ambito della società , il ma-
scheramento delle condizioni della società e della conseguente necessità di verificare
l'effettività dei controlli delegati; è altresì infondato il mezzo laddove non tiene conto
del carattere formale delle violazioni che in nulla viene influenzato dalla distorsione ge-
stionale operata da terzi; vanno qui per il resto richiamate le considerazioni svolte su
analogo profilo prospettato nel 2° motivo del ricorso CARTIA ( segnatamente ai §§
IV.b.3 e IV.b.4) :
la carenza di motivazione sul sollecitato esame delle delibere in que-
stione va interpretata, ponendo a mente l'irrilevanza che la Corte del merito aveva so-
stanzialmente riscontrato in detta tesi difensiva ( segnatamente ai foll 8/10
dell'impugnato decreto); del pari non sussiste alcun vizio motivazionale nel rigetto del
motivo subordinato in punto di quantificazione delle sanzioni, posta la ininfluenza, al
fine di far emergere un profilo soggettivo di parziale elisione di responsabilità,
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gir
— 27 —
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dell'eliminazione, ad opera del d.lgs
6/ 2003,
del controllo generalizzato sulla gestione
della società da parte degli amministratori privi di deleghe operative.
Ricorso MONTANI
XVIII —
Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione
dell'art 195 del d.lgs n. 58/1998 e si sollecita la disapplicazione delle delibere CONSOB
n. 15131/2005 e 15086/2005 nella parte in cui consentirebbero la commistione tra fun-
zione istruttoria e quella decisoria: il motivo, analogo nello svolgimento argomentafivo a
quelli sopra esaminati ( 1° motivo Cartia; 2° motivo Biliotti + 4; 2° motivo ITALEASE)
e ne segue le sorti; in termini più strettamente interpretativi della portata del principio
del contraddittorio — alla cui tutela, nella sua manifestazione "orizzontale", la invocata
separatezza di fasi procedimentali tenderebbe- valgano le considerazioni sopra svolte al
§ XIII.c.
XIX —
Con il secondo motivo si assume la violazione dell'art 18, comma 2°, della legge
n. 689/1981 laddove il decreto avrebbe omesso di dare rilevanza al fatto che della san-
zione irrogata alla Banca Italease avrebbero dovuto rispondere in via di regresso, tutti i
soggetti incolpati ; si patrocina l'interpretazione dell'art 195 d.lgs 58/1998 nel senso che
l'ingiunzione debba riguardare tutti i soggetti incolpati, al fine di eliminare le discrasie
applicative che il vigente sistema determinerebbe: motivo inammissibile perché con-
templa la non applicazione di una norma di legge senza neppure contestarne la corri-
spondenza ai precetti costituzionali ed è posto in via congetturale ed ipotetica.
XX
Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell'art 2381 cod civ., per i profili in-
nanzi messi in evidenza ( 2° motivo Cartia; 3° motivo Bilioni + 4; 3° motivo ITALEA-
SE) e va, dunque, per le medesime ragioni, respinto.
Ricorso CASELLI
XXI —
Con il primo motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione
dell'art 2381 cod civ. in materia di responsabilità degli amministratori deleganti, sulla ba-
se di considerazioni sovrapponibili a quelle dei ricorrenti Cartia; Bilioni 44 e ITALEA-
- 28 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
SE: ne deriva il rigetto del mezzo, ribadendosi nuovamente la non invocabilità
dell'esistenza di esimenti per la condotta illecita altrui ( nella specie l'amministratore de-
legato e suoi sodali) stante la valutabilità solo in fatto di essa e, quindi, l'estraneità da
uno scrutinio in sede di legittimità ( in disparte la estrema genericità della descrizione
delle modalità di detta condotta quale incidente sulle incolpazioni CONSOB, atteso che
nella nota 1 del ricorso in esame, si sono riportati brani della relazione ispettiva della
Banca d'Italia relativi a comportamenti lesivi degli interessi e scopi della Banca Italease
ma non necessariamente incidenti sugli obblighi che questa aveva nei confronti dei ri-
sparmiatori)
XXII Con il secondo motivo , strettamente connesso al precedente, si censura siccome
omessa e/o insufficiente la motivazione della Corte di Appello nel capo in cui aveva ri-
tenuto sussistente la responsabilità del ricorrente incidentale, non considerando i tempi
ristretti intercorrenti tra l'avvio delle operazioni sui "derivati" ed il ritiro dei medesimi ai
primi segni di anomalia ( rispetto alle prospettazioni rassicuranti dell'amministratore de-
legato, poi sostituito) .
XXII.a - Il mezzo è inammissibile per difetto di allegazione del momento processuale e
dei termini specifici in cui detta questione sarebbe stata portata all'attenzione della Cor-
te di Appello in sede di opposizione, fermo peraltro restando quanto in precedenza af-
fermato della particolare natura e conformazione della responsabilità degli amministra-
tori deleganti
XXIII — Con il terzo motivo viene denunciata la omessa e/o insufficiente motivazione
nel capo in cui è stata confermata la sanzione comminata al Caselli, pur essendo la stes-
sa di molto superiore a quella di altri consiglieri di amministrazione, del pari sprovvisti
di deleghe e rimasti in carica nel medesimo periodo di tempo: motivo inammissibile per
novità degli assunti in quanto dalla lettura del capo di decisione dedicato alla quantifica-
zione delle sanzioni ( segnatamente a fol 20 del decreto) emerge che la contestazione ,
fatta propria dagli incolpati persone fisiche, verteva sulla eccessività delle sanzioni in re-
v4.5~11-1-4zt,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
lazione all'intervento decipiente dell'amministratore delegato e non già sulla carenza di
proporzionalità tra uno e l'altro soggetto, né il ricorrente incidentale ha riportato il pro-
prio motivo di opposizione al fine di parametrare su esso la congruità della motivazio-
ne; giova peraltro mettere in rilievo che il Caselli era in una posizione di preminenza
(Vice presidente del consiglio di amministrazione) sugli altri consiglieri, rispetto ai quali
si duole che la sua posizione non sia stata adeguatamente considerata.
Ricorso LORUSSO
XXIV — Con unico motivo vengono censurate la violazione e la falsa applicazione dell'
artt 2381 cod civ. nel testo introdotto con d.lgs 6/2003 e l'applicazione dell'art 2392
cod. civ. nella formulazione non più vigente, essendosi giudicati sussistenti degli ina-
dempimenti, da parte del ricorrente, componente esterno del consiglio di amministra-
zione, privo di poter operativi, attinenti al generale obbligo di vigilanza sull'attività so-
cietaria, non più previsti dal codice civile; sottolinea in particolare il ricorrente che la
struttura delinquenziale posta in essere dall'amministratore delegato e da altri soggetti,
aventi cariche sociali o funzionari della Banca Italease o esterni alla medesima, avrebbe
reso impossibile a chiunque nel consiglio di amministrazione e nel comitato dei sindaci,
di percepire detta illecita attività: la comminatoria di sanzioni dunque avrebbe violato sia
il principio generale, secondo il quale condizione imprescindibile per l'applicazione di
sanzioni amministrative, è la condotta colpevole e quindi consapevole , sia le norme at-
tinenti ai limiti dei poteri di vigilanza in capo agli amministratori privi di deleghe opera-
tive, introdotti dall'art 2392 cod civ., così operando la corte milanese avrebbe introdotto
un non consentito criterio di responsabilità obiettiva.
XXIV.a il motivo, che ricalca le varie argomentazioni esposte nei precedenti mezzi di
impugnazione ( 2° motivo Cartia; 3° motivo Bilioni + 4; 3° motivo ITALEASE; 3° mo-
tivo MONTANI), deve essere respinto per le ragioni innanzi espresse.
*****
XXV — Le parti Caselli e Montani hanno depositato memorie
ex
art 378 cpc con le
/21424
,
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ve'
4
"."7
4.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
quali, oltre ad illustrare ulteriormente le proprie difese, hanno sottolineato che più Corti
del merito — Firenze e Genova- nell'ambito di procedimenti per sanzioni CONSOB,
hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
dell'art 195, comma VII del d.lgs 58/1998 con riferimento all'art 6 della Convenzione
EDU -da considerarsi parametro di legittimità normativo per il richiamo contenuto
nell'art 117, I comma Costit.- IMdastev ritenutq coessenziale al sistema positivo
.
1.->"
,
Ig previsione di un'udienza camerale in sede giurisdizionale —(dove, appunto, le eventua-
li mende derivanti dalla precedente fase amministrativa a contraddittorio c.d. verticale
avrebbero potuto trovare soluzione) così ledendo il diritto all'esame in pubblica udienza
di sanzioni particolarmente afflittive — da assimilarsi
quoad substantiam
a sanzioni penali,
secondo l'interpretazione oramai consolidata in ambito CEDU-.
XXV.a — L'incidente di illegittimità costituzionale sollevato dalle Corti di merito non
costituisce ostacolo a che questa Corte esamini i ricorsi, in quanto la rilevanza della que-
stione — che ne condiziona il rinvio innanzi al Giudice delle Leggi — dipende dalla pos-
sibilità che , se accolta, essa possa incidere sull'adottanda sentenza e, nei giudizi di im-
pugnazione, a sua volta, la questione deve attenere ad un motivo che sia stato proposto:
nella fattispecie nessuna delle parti ha posto a base del proprio ricorso la assenza di una
pubblica udienza quale vizio di legittimità etero introdotto dalla Convezione EDU.
XXV.a.1 — La soluzione data alla prospettata violazione rende assorbita la pur evidente
aporia in cui le Corti remittenti appaiono essere incorse laddove, pur ricordando che la
CEDU non considera il rito camerale come in sé pregiudizievole per l'affermazione dei
diritti dell'incolpato ( ma solo nei casi in cui si sollevino questioni di credibilità o scate-
nino controversie sui fatti: è citata
Jussila c Finlandia
del 23 novembre 2006) rapportan-
do dunque la potenziale violazione alla sua concreta incidenza sulla materia da decidere,
poi si sono arrestate alla constatazione della equiparazione- sempre di matrice CEDU -
tra sanzioni afflittive e sanzioni penali per dedurne
tout court
la necessità di un'udienza
pubblica.
A
rt,owt(AA-A"
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
XXVI — Il Caselli ha ulteriormente innovato le proprie difese, prendendo spunto dalla
novella introdotta con d.lgs del 12 maggio 2015 n. 72 in esecuzione dei principi conte-
nuti nella legge delega 7 ottobre 2014 n 54 — che a sua volta aveva recepito le direttive
europee 2013/36/UE- assumendo che disciplina transitoria nel primo testo normativo
prevista — che limitava l'applicazione delle norme procedimentali alle sole violazioni
commesse dopo gli emanandi decreti attuativi CONSOB- sarebbe di ostacolo
all'applicazione immediata di legge più favorevole, in ciò dovendosi applicare il princi-
pio penalistico del
favor rei,
a sua volta discendente dalla equiparazione — di interpreta-
zione CEDU — tra sanzioni amministrative particolarmente afflittive e sanzioni penali.
XXVI.a-
Anche tale prospettazione è da respingere perché parte da un presupposto in-
dimostrato ( e neppure scrutinabile in questa sede) che, in concreto, la novella garanti-
rebbe agli incolpati una sanzione più lieve (o addirittura eliminerebbe l'antigiuridicità
della condotta) rispetto a quella irrogabile in base alla normativa attualmente ad essi ap-
plicabile, in ragione del fatto che l'art 1, comma IV lett a) del d.lgs 72/2015 , modifi-
cando l'art 190 TUF, avrebbe stabilito che le violazioni , tra le altre, dell'art 21 TUF, si
applicherebbero negli esclusivi confronti dell'intermediario e non degli esponenti azien-
dali: ciò però, sul non esplorato dato fattuale che questi ultimi non si fossero resi col-
pevoli di fatti di particolare gravità, descritti all'art 190
1
's comma I° TUF come novellato
( ponendo cioè in essere condotte: che avrebbero inciso in modo rilevante sulla com-
plessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero che avrebbero provocato
un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzio-
namento del mercato; che avrebbero contribuito a determinare la mancata ottemperan-
za della società o dell'ente a provvedimenti specifici).
XXVII — Stante il rigetto sia del ricorso incidentale, diretto a negare la legittimazione
degli esponenti aziendali, sia delle impugnazioni di costoro, sussistono giusti motivi per
la reciproca compensazione delle spese; seguendo invece il principio della soccombenza
va condannata la società ITALEASE a rifondere la CONSOB delle spese di lite , liqui-
-511-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
date come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l' improcedibilità del primo ricorso di Pasquale Lorusso e l'ammissibilità di
quello successivamente proposto dallo stesso; dichiara l'inammissibilità dei ricorsi inci-
dentali riproposti contro questo secondo; rigetta tutti gli altri ricorsi; compensa le spese
tra CONSOB e le parti private; condanna la spa BANCA ITALEASE al pagamento
delle spese in favore della CONSOB, liquidandole in euro 15.200,00 (quindicimiladue-
cento) di cui 200,00 (duecento) per esborsi
Così deciso in Roma il 14 ottobre 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.
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