Sentenza Nº 23898 della Corte Suprema di Cassazione, 23-11-2016

Presiding JudgeBIANCHINI BRUNO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:23898CIV
Date23 Novembre 2016
Judgement Number23898
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2016
1734
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23898
Anno
2016
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
Data pu bbl icazion
e:
23/11/2016
SENTENZA
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Corte di Casazione - copia non ufficiale
SVOLCìlMF'\JTO
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PROCESSO
Con
scntctl/<1
12.3.2008
il
Tribunale d i Lodi, pronunziando sulle domande d i
ì\ovani
Rinaldo c Parapini Cornalba Giulia contro
il
condominio
di
via Castellini 92
in
Mel cgnano. dichiarava fondata
oppos izionc e d i chiara va l'i ne ftìcacia dc
Il
c
del ibcnuion
i condom i n i a l i 5. 12.2005 punti 3 c 4 c l 6.6.2006 punti 5 e 6.
l ricorrenti avevano lamentato che con
la
prima de l ibera l'assemblea. a
eu
i non a vev;mo
partecipato, a v eva del ibcrato d i assoggettare un'arca alle leggi
12
7./97
e l 22i'89 p
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ricavarnc
un
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io
condom
in
i a
le
come area
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le
c d i essersi opposti
trattandosi
di
proprietà esclusiva indivisa di essi stessi c con
la
seconda aveva deliberato
approv::l/i o ne dci lavori straordinari.
Il
condominio aveva eccepito che
il
mappa!c
1n
questione non risultava dal titolo
di
acqui sto
c.
com
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da
o !tre ve n t i
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stato utilizzato da l condom i n
io
per
parcheggio.
Proposto a
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Ilo
da l condom i n i o
cd
appello incidentale dai ricorre n t
i,
la
Con
c d i
appello
di
Milano, con sentenza 12.7.20 l l accoglieva l'appello principale ed.
in
totale
rih)l'rna, rigettava
il
ricorso ex an. 1
137
cc con condanna alle spese condividendo
l'a
ITcrmazionc del primo Giudice che per dcc
id
ere su l tema dell'i n val
id
i
l
delle dc l i bere
non fosse necessario esa m
in
are i l d i
v·crso
tema dcii a proprietà de
Il'
arca i ntcressata dalle
delibere.
La
censura secondo cui i l Tribuna l c non poteva d i chiarare
un
v i zio d i
nu
l l
itù
di
verso da
q ucll o dedotto
da
i ricorrenti. che avevano so
lo
l~tllo
presente che l e dc l i bere erano nulle
perché aventi
ad
oggetto un·arca non
di
propridù
dc!
condominio, era fondata solto
un
profilo d i verso
da
q uc!lo prospettato
da
!l'appellante perché l c del i bere assunte i n
Corte di Casazione - copia non ufficiale
vi
o l delle maggiornnzc d i legge
non
sono nulle
ma
a
nn
ullabi l i c l'annullabilità
non può essere dichiarata d i u Ili c
io.
IL
tribunale aveva dichiarnto l'inenicacia delle delibere, impugnate per avere
acl
oggetto
un
'arca non d i propri età condom
in
i a l
e,
per
1<1
d i versa ragione del
la
violazione cicli' art.
l l.ì (i
se
comma cc.
L'
appe
Ilo
i neidenta
le
c1
rea
la
dcc l aratoria non clelia n u
Il
i
ma
dc
Ila
i ncffi ca c i a era
superato.
Ricorrono Novazzi Rinaldo, Cornalba Liliana c Silvia, queste ultime eredi
di
Giulia
Parapini
in
Cornalba con tre motivi, illustrati da memoria. non resiste
il
condominio.
\10TIVI
DEJJ
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DECISIO'\JI-:
Col
pr11no
motivo
si
dcnun/iano violazione dell"arL
112
cpc
ed
omessa motiva/ione
perché già
nel
ricorso i nlrod u lti v o era st3to dedot
lo
che i l bene non rientrav·a tra q ue!li
condom i n i
al
i.
circostanza ribadita i n appello.
Co l secondo rnot i v o
si
lamentano
vi
o l
a/ione
del pri
ne
i pio d i d i sponi
bi
l ità delle prove e
vizi
di
motiva/ione perché oggetto del giudizio non era l'accertamento della proprietà
del bene
ma
del
la
nullità delle del i bere c t a l i sono quelle che i
ne
i dono
su
Ila
proprietà.
Co l terzo moti v o
si
lamenta violazione dc
Il'
art. 92
II
cpc sulla condanna a
Ile
spese.
Ciò premesso,
si
osserva:
La Corte
di
a p pc
Ilo
ha
conci
i v i so
l"
a /Tcrmazione
elci
primo
i
ud
ice che per dee
id
ere
su
l
tema del r
in
validità
cl
e
Ile
del ibere
11on
f~w~c
necessario esa m
in
are i l d i verso tema della
proprietà
de
Il' arca i ntcrcssata dalle de l i bere.
l
.a
censura secondo cui i l Tribuna
le
11011
poteva d i
eh
i arare
un
vizio
cl
i n u
Il
ità d i verso da
quello dedotto dai ricorrenti, che avevano solo
l:1tto
presente che
le
delibere erano nulle
perché ave n
(i
ad
oggetto un· arca non d i proprictù del condom i n io. era fondata sotto
un
Corte di Casazione - copia non ufficiale
pmfi lo d i verso da que
Ilo
prospettato
dall'appe
llantc perché
le
dc l i bere assunte i n
vi
o l azione delle 1m1ggioran
te
d i legge non sono nulle ma a
nn
ullab i l i c l'annuii abilità
non può essere d i c h i arata d i u file i
o.
Il
tribuna
le
aveva d i c h i aralo l'i ne
rfì
caci a delle de l i bere, impugnate per avere ad oggello
un'area
non d i proprietà condorn i n i aie,
per
l a d i versa ragion c della v
io
!azione dc Il' art.
l
136
5o
comma
cc.
L'appello
incidentale
Cl
l'Ca
la
declaratoria non della
nu
Il
itù
ma della ineflicacia era
superato.
l
.a
prima
censura
è fòndata con assorbimento delle altre.
l a originaria dedu7.ione che
il
bene rosse
di
propridù
esclusiva dci ricoiTcnti c
non del
condominio
dava luogo alla
denunzia
di
un
vizio
di
nullit
c la circostann1 che
i l
·1
ri
bunale avesse ace o l t o i l ricorso per un moti v o di'verso era stata contestata con
l'appello
i
ne
id
e n t a le, ritenuto i ngi ustamcntc superato.
Peraltro è la Corte
di
appello che accoglie sostanzialmente
il
gravame
per
un
m o t
iv·
o d i verso da q ucllo proposto.
Sulla nullità delle del i bere
condom
i n i al i va richiamata la con sol i data
giurisprudenza
di
questa Corte, da ultimo Cass. 23.3.20 l G
n.
5814. Cass.
3.
l
0.2013
n.
22634.
Donde
la
cassa?.ionc con rinvio.
P.Q.M.
La
Corte
accogli c i l primo mol
iv
o, d i eh i ara
asso1·b
i
ti
gli a l tri.
e8SS8
la
sentenza
in relazione
al
motiv·o accolto c rinvia, anche per le spese. ad altra sezione della Corte
di
appello d i \1 i lano.
Roma
20
settembre 20
16.
Corte di Casazione - copia non ufficiale
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