Sentenza Nº 23823 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2019

Presiding JudgeFIDELBO GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:23823PEN
Date29 Maggio 2019
Judgement Number23823
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Venturati Bruno, nato a Pesaro il 29/06/1942
Magnotta Antonio, nato a Guardialfiera (CB) il 24/06/1944
Eusebi Stefano, nato a Fano il 21/01/1960
avverso la sentenza del 18/07/2016 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del
Venturati e del Magnotta e per il rigetto del ricorso dell'Eusebi;
uditi i
difensori, avv. Paola Righetti Saragoni Lunghi per Venturati Bruno, avv.
Alessandro Russo, in sostituzione dell'avv. Filippo Sgubbi, e avv. Umberto
Giacomo Levi per Magnotta
Antonio, avv. Lucio Monaco e avv. Andrea Casula per
Eusebi Stefano, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23823 Anno 2019
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udienza: 11/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Accogliendo l'appello proposto dal P.m. nei confronti di Venturati Bruno e
Eusebi Stefano avverso la sentenza emessa in data 12 dicembre 2014 dal
Tribunale di Pesaro, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato il Venturati
colpevole anche dei reati di corruzione in atti giudiziari e di induzione indebita in
concorso di cui ai capi E1), p), x), cc) e Il) e per l'effetto ha rideterminato la
pena inflitta in otto anni di reclusione; ha dichiarato l'Eusebi colpevole dei reati di
induzione indebita in concorso, ascrittigli ai capi dd)- con riferimento ai capi d),
w), x)-, gg) - con riferimento al capo y)- e hh)- con riferimento al capo cc)- e,
riconosciute le attenuanti generiche ed applicato l'aumento per la continuazione,
lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione; in parziale accoglimento
dell'appello proposto da Magnotta Antonio ha riconosciuto all'imputato le
attenuanti generiche e ridotto la pena inflitta a due anni di reclusione con revoca
della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e
concessione dei doppi benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. Ha, inoltre,
disposto la confisca dei beni del Magnotta sino alla concorrenza di 7 mila euro e
nei confronti del Venturati sino alla concorrenza di 95 mila euro; ha infine,
condannato l'Eusebi al risarcimento del danno in favore della parte civile, in
solido con il Venturati e il Magnotta, confermando le statuizioni civili emesse nei
confronti di questi ultimi, da liquidarsi in separata sede.
Ha confermato nel resto la sentenza appellata con la quale era stata
affermata la responsabilità di Venturati Bruno, giudice della IV Sezione della
Commissione Tributaria di Pesaro- in concorso con Mensali Beniamino, segretario
di detta Sezione e separatamente giudicato- per altri reati di induzione indebita,
contestati ai capi d) ed r), e di corruzione in atti giudiziari, contestati ai capi K1),
o) e t), nonché di Magnotta Antonio per il reato di cui al capo Ti) in qualità di
corruttore e difensore della Autosalone Carburi.
Le vicende esaminate erano emerse nell'ambito delle indagini sul diffuso
sistema corruttivo esistente in relazione all'attività della Commissione Tributaria
Provinciale di Pesaro, risultante da intercettazioni telefoniche ed ambientali, da
servizi di osservazione, dall'esito di perquisizioni con sequestro di documenti,
dalle acquisizioni documentali e, soprattutto, dalle dichiarazioni auto ed etero
accusatorie rese da Mensali Beniamino, segretario della IV Sezione di detta
Commissione, arrestato in flagranza di reato il 22 luglio 2010, coinvolgenti il
Venturati, giudice di detta Sezione, commercialisti e difensori degli imprenditori,
destinatari degli avvisi di accertamento impugnati, ai quali veniva garantito
l'esito favorevole dei ricorsi dietro corresponsione di somme di danaro.
li
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1.1 Dopo aver respinto le censure della difesa del Venturati sull'attendibilità
del Mensali ed i motivi di appello relativi agli episodi per i quali era stata
affermata la responsabilità dell'imputato, reo confesso per la vicenda oggetto del
capo r), ritenuta una riprova della credibilità della chiamata di correo, e dopo
averli partitamente analizzati (pag. da 86 a 91), la Corte di appello ha ritenuto
non condivisibile il ragionamento del Tribunale per i reati oggetto dell'appello del
P.m. e ha ribaltato il giudizio assolutorio per il Venturati, evidenziando che:
1.2 quanto al capo
El),
relativo alla vicenda dei ricorsi della Zerolire srl, la
formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" contrastava con l'esito dei
giudizi per i correi (di applicazione pena per il Mensali e di condanna, confermata
in grado di appello, per il Tartaglia); dagli atti erano già emersi, in relazione ai
capi o), 01), p) e P1), pregressi rapporti tra il Mensali e il tributarista Tartaglia;
il Mensali aveva riferito della promessa di denaro, che avrebbe diviso con il
Venturati, ricevuta dal Tartaglia per garantire l'accoglimento del ricorso, a nulla
rilevando che il contribuente, titolare della Zerolire srl, non ne fosse informato;
la chiamata trovava riscontro nell'intercettazione ambientale, captata negli uffici
della Commissione tributaria il 21 aprile 2010, in prossimità dell'udienza, il cui
tenore escludeva ogni possibile riferimento alla materiale apprensione del
fascicolo da parte degli interlocutori, che anche in tal caso si scambiavano un
biglietto, subito distrutto; lo stesso giorno il Tartaglia aveva assicurato al suo
cliente la conferma del relatore, che era appunto il Venturati; il 10 maggio 2010,
giorno dell'udienza di discussione, veniva registrato un incontro in strada tra il
Mensali e il Tartaglia a seguito del quale il Mensali rientrava in ufficio
(l'ambientale registrava un fruscio, compatibile con il conteggio di banconote) e
contattava la BNL per estinguere alcuni debiti: tali elementi riscontravano la
chiamata del Mensali e dimostravano l'esistenza di un accordo corruttivo
coinvolgente il Venturati.
1.3 quanto al capo p), rilevavano: lo stretto collegamento dei ricorsi della
Arte Vetro sdf con i ricorsi della Junior Glass srl, oggetto del capo o), per la quale
è stata confermata l'affermazione di responsabilità del Venturati, già ritenuta per
il Mensali ed il Tartaglia nei separati procedimenti, per l'accordo corruttivo
finalizzato all'esito favorevole dei ricorsi delle due società, riconducibili allo
stesso imprenditore Venturini Antonio; l'identica anomalia procedurale
riscontrabile nella trattazione dei ricorsi, assegnati alla V Sezione, di cui il
Mensali era segretario interinale in grado di incidere sulla formazione dei collegi,
provvedendo alla sostituzione del giudice impedito ed in entrambi i casi il
Venturati era subentrato come componente supplente del giudice impedito; i
ricorsi della Arte Vetro sdf erano fissati per l'udienza del 18 dicembre 2009
presso la V sezione, di cui non faceva parte il Venturati, che risultava
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