Sentenza Nº 23721 della Corte Suprema di Cassazione, 22-11-2016

Presiding JudgeSPIRITO ANGELO
ECLIECLI:IT:CASS:2016:23721CIV
Date22 Novembre 2016
Judgement Number23721
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 25148-2013 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio
p.t.,
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, in
persona del Capo Dipartimento
p.t.,
COMMISSARIO DELEGATO
SOGGETTO ATTUATORE EX OPCM 3920/2011, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
COMUNE FRATTAMAGGIORE, SOCIWTA' ITALIANA CAUZIONI;
- intimati -
Nonché da:
0.
COMUNE FRATTAMAGGIORE, in persona del Sindaco dott.
FRANCESCO RUSSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
Civile Sent. Sez. 3 Num. 23721 Anno 2016
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: VINCENTI ENZO
Data pubblicazione: 22/11/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
NOMENTANA 76 (STUDIO SELVAGGI), presso lo studio dell'avvocato
PAOLO EMILIO PAGANO, che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. quale conferitaria di
SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI, in persona del suo rappresentante
sig. GIUSEPPE MARIO D'AVENIO, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DORA 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO
MARTORANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FEDERICO MARTORANO giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente all'incidentale -
nonchè contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE, COMMISSARIO DELEGATO SOGGETTO
ATTUATORE EX OPCM 3920/2011;
- intimati
-
avverso la sentenza n. 2832/2012 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 02/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l'Avvocato PAOLO EMILIO PAGANO;
udito l'Avvocato MARTORANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. - Con sentenza resa pubblica il 2 agosto 2012, la Corte di
appello di Napoli accoglieva parzialmente l'impugnazione principale
proposta dalla Società Italiana Cauzioni (SIC) avverso le sentenze,
non definitiva e definitiva, emesse (rispettivamente, il 17 gennaio
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2003 ed il 4 agosto 2006) dal Tribunale della medesima Città nella
causa promossa dalla stessa SIC contro il Comune di Frattannaggiore,
per ottenere in restituzione la maggiore somma corrisposta (a titolo
di rivalutazione monetaria) a seguito dell'attivazione di prestata
polizza fideiussoria; il quale Comune, a sua volta, aveva chiamato in
causa, a titolo di manleva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Protezione civile.
1.1. - In particolare, il giudice di secondo grado condannava il
Comune convenuto al pagamento, in favore della SIC, "anche del
maggior danno
ex
art. 1224 comma 2 c.c. in misura corrispondente
alla differenza tra le somme liquidate nella sentenza n. 265/2006 a
titolo di interessi al tasso legale e quelle calcolate (sulla stessa sorte
capitale e con la stessa decorrenza indicate in sentenza e nella c.t.u.
di primo grado, allegato D) sulla scorta del corrispondente saggio
annuale medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza
non superiore a dodici mesi".
Inoltre, "in accoglimento del gravame incidentale", proposto dal
Comune di Frattamaggiore, la Corte di appello di Napoli condannava
"la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione civile, in persona del I.r.p.t., a rivalere il Comune di
Frattamaggiore della maggiori somme che quest'ultimo dovrà versare
per effetto della statuizione" che precede.
1.2. - Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice del
gravame riteneva non provata la domanda di riconoscimento del
maggior danno,
ex
art. 1224, secondo comma, c.c., avanzata dalla
SIC per mancata percezione di interessi bancari ad un saggio
maggiore di quello legale, avendo la società prodotto tardivamente,
solo in appello, gli estratti conto bancari a sostegno della pretesa,
quale documentazione da non potersi comunque acquisire come
indispensabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
La Corte territoriale riteneva, invece, fondata la medesima
pretesa "relativa alla mancata liquidazione in via equitativa e/o sulla
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scorta di altro parametro del dedotto maggior danno, comunque
presumibile attesa anche la qualità di imprenditrice della parte
istante", non reputandola "domanda nuova formulata per la prima
volta in appello", bensì istanza "comunque ricompresa nella domanda
di liquidazione del maggior danno sia pure originariamente fondata su
di una specifica allegazione rimasta indimostrata".
1.3. - La Corte di appello condannava, inoltre, la Presidenza del
Consiglio dei ministri a rivalere il Comune di Frattamaggiore,
appellante con gravame incidentale sul punto, delle maggiori somme
che quest'ultimo era tenuto a versare alla SIC per effetto della
anzidetta statuizione, "stante l'intervenuta definitività della sola
statuizione sull'an del predetto diritto di rivalsa", assumendo
l'ammissibilità della proposta impugnazione incidentale tardiva, «a
maggior ragione nel caso di specie in cui la misura dell'obbligazione
per così dire "garantita" è stata messa in discussione dalla parte
istante con potenziali ripercussioni sul soggetto convenuto,
soccombente nei confronti della prima, ma vittorioso in rivalsa e,
quindi, interessato a far valere quest'ultimo diritto nella sua interezza
laddove soccombente sull'appello principale».
2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, con unico atto,
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della
Protezione civile ed il Commissario delegato e soggetto attuatore ex
OPCM 3920/2011, affidando le sori dell'impugnazione a due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Frattamaggiore, il quale
ha anche proposto ricorso incidentale tardivo sulla base di un solo
motivo, al quale resiste con controricorso la Atradius Credit Insurance
N.V., conferitaria del portafoglio della Società Italiana Cauzioni.
Il Comune di Frattamaggiore e la Atradius Credit Insurance
hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità
del ricorso, sollevata dal Comune di Frattamaggiore (ma integrante
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
questione
rilevabile
anche
d'ufficio),
sul
presupposto
che
l'impugnazione sarebbe stata proposta da soggetti che non sono stati
parti dei giudizi di merito, nei quali ha partecipato soltanto la
"Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile" e non già la Presidenza del Consiglio dei ministri (senza alcuna
specificazione), il Dipartimento della protezione civile ed il
commissario delegato e soggetto attuatore
ex OPCM 3920/2011.
Difatti, né il Dipartimento della Protezione, né il commissario
delegato assumono, nella specie, la veste di soggetti a legittimazione
autonoma, tale da elidere quella della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in capo alla quale deve, pertanto, ritenersi esistente il potere
di impugnazione, siccome esercitato con il presente ricorso per
cassazione.
Quanto al Dipartimento della protezione civile, esso è
articolazione interna della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri,
giacché istituito nell'ambito di quest'ultima ai sensi dell'articolo 21
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Quanto al commissario delegato, esso (anche quando costituito
nell'ambito dell'ente territoriale interessato dall'iniziativa) ha veste di
organo straordinario, di cui il competente apparato statale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, si avvale per lo svolgimento dei compiti di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile. Gli atti assunti
nell'esercizio delle funzioni delegate (anche se il delegato è, come nel
caso di specie, dotato, rispetto al delegante, di indubbia autonomia
amministrativa, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992)
sono, pertanto, riferibili alla stessa Presidenza del Consiglio dei
ministri, autorità che esercita nei confronti del commissario delegato
attività di supervisione e di indirizzo (tra le altre, C. Stato, sez. IV, 28
aprile 2004 , n. 2576; TAR Lazio, 18 ottobre 2012, n. 8598; Cons.
Stato, sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1145).
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In definitiva, come messo in risalto dalla giurisprudenza
costituzionale, gli atti dei commissari delegati a fronteggiare
emergenze di protezione civile «possono qualificarsi come "atti
dell'amministrazione centrale dello Stato"... "finalizzati a soddisfare
interessi che trascendono quelli delle comunità locali"» (così,
sentenze n. 159 del 2014 e n. 8 del 2016).
2. - Con il primo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai
sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.
2909 c.c.
La Corte territoriale avrebbe violato il giudicato formatosi sulla
domanda di rivalsa decisa con sentenza n. 265/2006 del Tribunale di
Napoli - che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri
a rivalere il Comune di Frattannaggiore della somma da corrispondersi
alla SIC (euro 415.343,45, oltre interessi legali dal 1° gennaio 2003,
detratto quanto già pagato sulla scorta della condanna provvisionale),
la quale, in assenza di impugnazione sul punto da parte dello stesso
Comune, o della Presidenza del Consiglio, era da ritenersi ormai
definitiva.
Difatti, l'Amministrazione comunale non avrebbe potuto, con
appello incidentale seguito all'appello principale della SIC sul maggior
danno
ex
art. 1224 c.c., estendere la domanda di manleva nei
confronti della Presidenza del Consiglio in relazione alle somme
richieste dalla SIC con il gravame, venendo in rilievo cause scindibili
tra loro, "distinte autonome, per soggetti e titolo (nei rapporti tra
Comune e PCM si tratta di azione di garanzia impropria)" e così
sorgendo l'interesse all'impugnazione non dall'impugnazione
principale, ma dalla stessa sentenza, non potendo, di conseguenza,
trovare applicazione l'art. 334 c.p.c.
2.1. - Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 24707 del 4
dicembre 2015, hanno affermato, sul presupposto che la
qualificazione della garanzia come propria o impropria ha valore
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puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli
artt. 32, 108 e 331 c.p.c., che si deve ravvisare un'ipotesi di
litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia
scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del
terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma
anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio,
evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare
la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di
garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.
Trattandosi, quindi, in ogni evenienza, di ipotesi -
contrariamente a quanto opinato dalla parte ricorrente - riconducibili
ad un litisconsorzio necessario processuale, che dà luogo applicazione
dell'art. 331 c.p.c., non è predicabile di per sé la non pertinenza
dell'art. 334 c.p.c. in punto di impugnazione incidentale tardiva.
E
nella specie una tale impugnazione - proposta dal Comune "garantito"
nei confronti della Presidenza del Consiglio "garante" sul modo di
essere, ossia sulla misura, dell'azione di rivalsa, a seguito di
impugnazione dell'attore originario unicamente sul
quantum
debeatur,
per conseguire il riconoscimento di ulteriore posta
risarcitoria, ossia quella relativa al maggior danno
ex
art. 1224 c.c. -
era, pertanto, da ritenersi non solo ammissibile, ma anche
necessaria.
Infatti, l'impugnazione della SIC, quale originario attore
pretendente, era sorretta da una soccombenza soltanto parziale e si
riferiva unicamente al mancato riconoscimento di una voce di danno
soltanto, per cui - alla luce della citata Cass., sez. un., n. 24707 del
2015 (in motivazione) -, sebbene avesse dovuto lo stesso attore
soccombente notificare l'impugnazione a garantito e garante (e nella
specie, l'integrità del contraddittorio è stata comunque garantita
dall'estensione dell'appello alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ad opera dello stesso Comune), il garantito, in presenza di una
decisione del giudice di primo grado di accoglimento dell'azione di
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rivalsa secondo una determinata e stabilita "misura", era comunque
tenuto ad impugnare nei confronti del garante.
2.
- Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360,
primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 345 c.p.c., nonché
prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la
violazione degli artt. 1224, secondo comma, 2697 e 2727 c.c.
Il giudice di appello, dopo aver respinto la pretesa di maggior
danno
ex
art. 1224 c.c. della SIC in quanto fondata su
documentazione prodotta tardivamente ex art. 345 c.p.c., ha poi
accolto la medesima domanda sulla scorta sia della stessa
documentazione, sia in via presuntiva, liquidando equitativannente il
maggior danno.
La Corte territoriale avrebbe, quindi, violato l'art. 345 c.p.c.,
che vieta il deposito di nuovi documenti (nella specie, gli estratti
conto bancari) in appello, i quali soltanto potevano provare l'esistenza
stessa del danno lamentato.
Inoltre, il giudice del gravame avrebbe violato le norme sulla
liquidazione equitativa e sull'onere della prova, non potendo la prima
sopperire alla mancanza di dimostrazione circa la sussistenza del
danno, dovendo, quindi, la SIC provare che il saggio legale non
assicurava il recupero della svalutazione e che avrebbe investito
redditiziamente le somme pagate dal Comune.
Infine, la Corte territoriale avrebbe violato le norme sulle
presunzioni, non essendo fatto notorio il rendimento dei titoli di Stato
e dovendo, quindi, la SIC provare il danno da mancato investimento
in detti titoli delle somme versate dal Comune, non avendo, peraltro,
la stessa SIC "specificamente dedotto nell'atto introduttivo la propria
qualità di imprenditore come fonte del danno, ma si era limitata a
dedurre genericamente di non aver potuto fruire del tasso creditore
riconosciutolo dal sistema bancario".
3.
- Con l'unico mezzo del ricorso incidentale il Comune di
Frattamaggiore aderisce alle doglianze proposte dal ricorrente
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principale con il secondo motivo, ribadendo che la SIC non aveva mai
proposto domanda di liquidazione del maggior danno in via
equitativa, né fornito prova alcuna sull'impossibilità o sulla particolare
difficoltà di provarne l'ammontare, così da risolversi in domanda
nuova la pretesa svolta in sede di appello.
3.1. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale
tardivo sollevata dalla Atradius è da disattendersi in ragione
dell'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 334 c.p.c., secondo i
principi enunciati dalla citata Cass., sez. un., n. 24707 del 2015 (cfr.
§ 2.1. che precede).
3.2. - I due motivi da ultimo illustrati - da scrutinarsi
congiuntamente - non possono trovare accoglimento.
Il principio di diritto che deve trovare applicazione nella specie è
quello enunciato da Cass., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19499,
secondo cui: "Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione
di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c.
può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la
mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con
scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio
degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del
maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la
qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di
imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo
restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del
maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto
saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare
l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via
presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di
imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al
credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero -
attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della
propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto
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suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni
semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non
avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento
che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale".
A tale principio si è uniformata la Corte territoriale reputando
che la domanda di maggior danno
ex
art. 1224, secondo comma, c.c.
avanzata dalla SIC per ottenere un tasso creditore - quello bancario -
superiore a quello legale fosse esaminabile ed accoglibile nei termini
indicati dal principio sopra ricordato, ossia in via presuntiva, in favore
di qualsiasi creditore, in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio
medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non
superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi
legali ed ove in effetti lo sia stato.
Sono, quindi, infondate le censure di violazione degli artt. 1224,
secondo comma, 2697 e 2727 c.c., nonché quella - che sulle stesse
premesse in iure di tali doglianze - postula una novità della domanda
di maggior danno in via equitativa rispetto a quella ancorata sulla
richiesta del tasso creditore bancario; mentre è inammissibile, per
non cogliere l'anzidetta
ratio decidendi,
la censura che fa leva sul
vulnus
dell'art. 345 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata
in
parte qua
avuto riguardo agli estratti bancari.
4. - Vanno, dunque, rigettati entrambi i ricorsi, principale ed
incidentale.
La Presidenza del Consiglio dei ministri va condannata al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore
del Comune di Frattamaggiore, rispetto al quale è soccombente;
entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, vanno condannati in
solido tra loro al pagamento di dette spese in favore della Atradius
Credit Insurance N.V., rispetto alla quale società sono soccombenti;
la misura delle spese processuali anzidette è liquidata come in
dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal d.m. 10 marzo
2014, n. 55.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il solo Comune di Frattamaggiore, ricorrente incidentale, è
tenuto, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater,
del d.P.R. n. 115 del
2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del
comma 1-bis
del citato art. 13. Ciò in quanto unicamente
l'amministrazione pubblica ricorrente principale, difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, si è potuta giovare della
prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. in tal senso Cass.,
sez. un., 8 maggio 2014, n. 9938).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta entrambi i ricorsi, principale ed incidentale;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità in favore del Comune di
Frattannaggiore, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
condanna entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale, in via
solidale, al pagamento delle anzidette spese in favore della Atradius
Credit Insurance N.V., che liquida in complessivi euro 15.200,00, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater,
del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a
norma del comma
1-bis
del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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