Sentenza Nº 23601 della Corte Suprema di Cassazione, 09-10-2017

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2017:23601CIV
Date09 Ottobre 2017
Judgement Number23601
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 4647-2013 proposto da:
MEDICAL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PRISCILLA 35/2, presso lo
studio dell'avvocato GIANFRANCO MARCELLO, che la rappresenta e
difende;
- ricorrente -
contro
MOTTOLA DI AMATO ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO SAVERIO NITTI 72, presso lo studio dell'avvocato
VALENTINA ROSSI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO
SACCHI;
Civile Sent. Sez. U Num. 23601 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
Data pubblicazione: 09/10/2017
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,
depositata il 28/12/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/02/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l'avvocato Ernesto MOCCI per delega dell'avvocato Francesco
Sacchi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
I FATTI
1. Con atto notificato in data 13 febbraio 2009, la signora Elena
Mottola di Amato intimò alla MEDICAL s.r.l. lo sfratto per morosità in
relazione a due immobili da lei stessa concessi in locazione ad uso
non abitativo con contratto del 20 ottobre 2008 - del quale si era
convenuta
l'efficacia
retroattiva
al
maggio
2008
-
contestualmente citando la società conduttrice per la convalida.
1.1. A sostegno della domanda, l'attrice lamentò il mancato
pagamento del canone di E. 5.500 mensili, così determinato in
ragione di un cd. "atto integrativo" del contratto di locazione
formalmente vigente tra le parti, avendo ricevuto dal conduttore la
minor somma mensile di E. 1.200.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla data del 20 ottobre 2008,
era stato sottoscritto tra le parti un contratto di locazione, registrato
in data 4 novembre 2008, il quale prevedeva, all'art.4, un canone
annuo di C. 14.400,00, pari ad C. 1.200, mensili e, contestualmente,
un altro atto, definito
accordo integrativo,
a sua volta registrato in
data 22 gennaio 2009, nel quale, con due distinte clausole (artt. 2 e
3), venivano indicati come dovuti
due diversi canoni,
entrambi
Ric. 2013 n. 04647 sez. SU - ud. 07-02-2017
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
maggiorati rispetto a quello, pari a 1200 euro, risultante dal contratto
registrato il 4 novembre 2008, ma tra loro diversificati nel senso che
un primo canone, pari ad E. 5500 (da intendersi
"reale ed effettivo",
in luogo di quello risultante dal contratto concluso in pari data)
avrebbe dovuto trovare concreta applicazione nel caso che una o
entrambe le parti avessero proceduto alla registrazione dell'accordo
integrativo, mentre l'altro, ridotto rispetto a quello definito "reale ed
effettivo", ma a sua volta maggiorato rispetto a quello indicato nel
contratto registrato, pari ad E. 3500, sarebbe stato corrisposto dal
conduttore nell'ipotesi di omessa registrazione del medesimo accordo.
1.3. In particolare, l'art. 2 del detto accordo integrativo prevedeva
che
"Le parti, di comune accordo, hanno convenuto che il reale ed
effettivo corrispettivo della locazione è determinato, viceversa, in
euro 66.000 annue, pari a rate mensili di euro 5.500 cadauna che la
conduttrice si obbliga espressamente a corrispondere alla locatrice, in
moneta avente corso legale oppure a mezzo bonifico bancario, nel
termine essenziale del giorno 15 di ogni mese, considerata la
tipologia de/locale, nonché l'ubicazione".
1.4. Il successivo art. 3 del medesimo accordo conteneva la seguente
previsione condizionata:
"Avendo le parti concordemente stabilito di
non sottoporre il presente atto integrativo a registrazione, detto
canone resta ridotto ad euro 42.000 annue pari ad euro 3.500 mensili
per il primo sessennio e ad euro 50.400 annue pari ad euro 4.200
mensili per l'eventuale secondo sessennio; resta inteso che qualora
una o entrambe le parti dovessero procedere alla registrazione del
presente atto integrativo, il canone di locazione da corrispondere sarà
quello stabilito nel suo intero ed iniziale ammontare di euro 66.000
pari ad euro 5.500 mensili. Resta, in ogni caso, immutato il termine
di scadenza di pagamento mensile del canone di cui al punto
precedente".
Ric. 2013 n. 04647 sez. SU - ud. 07-02-2017
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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