Sentenza Nº 23528 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2019

Presiding JudgeRAGO GEPPINO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:23528PEN
Judgement Number23528
Date29 Maggio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
ADAMO Pietro, n. a Palermo il 8/2/1976,
ADAMO Rosalia, n. a Palermo il 12/7/1991,
CARACAPPA Pietro, n. a Palermo il 18/8/1979,
CARPICO Deborah, n. ad Asti il 29/7/1977,
DI MARZO Carmelo, n. a Palermo il 12/10/1992,
INGRASSIA Giuseppe, n. a Palermo il 23/10/1982,
MARCHESE Fabrizio, n. a Palermo il 14/12/1990;
avverso la sentenza del 2/3/2018 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi, fatta eccezione
per quello proposto nell'interesse di Adamo Rosalia, in riferimento al quale
chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori degli imputati, avv. Debora Speciale per Di Marzo Carmelo e, in
sostituzione dell'avv. La Matina, anche per Ingrassia Giuseppe e Adamo Rosalia,
avv. Martone, in sostituzione dell'avv. Giambruno, per Caracappa Pietro, che
hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, chiedendo l'annullamento
della sentenza impugnata.
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23528 Anno 2019
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 18/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
parzialmente riformato
quoad poenam
la decisione assunta dal tribunale di Asti il
27 giugno 2017, con la quale i ricorrenti, ritenuta la continuazione tra i distinti
reati di concorso in rapina aggravata e concorso in sequestro di persona
aggravato, venivano riconosciuti responsabili dei reati loro ascritti in concorso e
riunione e condannati alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia.
Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di
fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma
1, disp. att., cod. proc. pen.:
1. CARACAPPA Pietro,
1.1. violazione della legge processuale, manifesta illogicità della motivazione
(art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per aver la Corte negato la
richiesta rinnovazione della istruttoria dibattimentale (perizia sulla analisi dei dati
esterni -tracciamento, localizzazione e tabulati del traffico telefonico- relativi alla
utenza cellulare in uso al ricorrente), assolutamente decisiva al fine di verificare
l'effettiva presenza del ricorrente sul luogo ed al momento del fatto, anche nei
giorni precedenti, oltre ai contatti tenuti con gli altri concorrenti;
1.2. violazione di legge processuale, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla
valutazione del compendio indiziario atto alla affermazione della responsabilità
per i reati di rapina e sequestro di persona contestati, per avere la Corte
sopravvalutato la valenza indiziaria dei dati emersi dall'analisi dei dati esterni
relativi alla utenza cellulare a lui in uso, al tracciamento ed alla localizzazione
della medesima utenza, non potendo tali evidenze consentire di superare il
ragionevole dubbio che, seppur "prossimo" al
iocus commissi delicti,
questi abbia
svolto un ruolo di concorrente nei delitti materialmente commessi da altri;
1.3. violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc.
pen.), per non aver divisato assorbimento della condotta di sequestro di persona
in quella di rapina aggravata, essendo la prima manifestamente funzionale alla
realizzazione della seconda, in questa esaurendosi anche il profilo cronologico;
1.4. violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc.
pen.), per non aver riconosciuto nella concreta fattispecie i tratti del concorso
anomalo (art. 116 cod. pen.) nel delitto di sequestro di persona, non potendo
definirsi questo il prevedibile sviluppo del delitto di rapina;
1.5. violazione di legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc.
pen.), per aver riconosciuto l'aggravante delle più persone riunite e travisate
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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