Sentenza Nº 23511 della Corte Suprema di Cassazione, 17-11-2015

Presiding JudgeBUCCIANTE ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2015:23511CIV
Date17 Novembre 2015
Judgement Number23511
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
a
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORDINO Avv. Bernardo, rappresentato e difeso da se medesimo
e, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall'Avv. Francesco Mirigliani, con domicilio eletto presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, via della Frezza, n. 59;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA, in
persona del legale rappresentante
pro
tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di
quest'ultima
in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;
- con troricorrente -
45'205-
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23511 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO
Data pubblicazione: 17/11/2015
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
e
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n.
491/09 in data 19 giugno 2009.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udien-
za del 14 ottobre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
uditi gli Avv. Bernardo Bordino e Raffaele Mirigliani,
quest'ultimo per delega dell'Avv. Francesco Mirigliani;
udito
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-
curatore Generale dott. Francesca Ceroni, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Ritenuto
in fatto
l. - Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 1996,
l'Avv. Bernardo Bordino conveniva in giudizio dinanzi al Tri-
bunale di Catanzaro la Regione Calabria ed esponeva: che
l'Ente, con distinti mandati del presidente
pro tempore
previe
delibere autorizzative della Giunta, gli aveva conferito inca-
richi per l'espletamento di attività professionale di assi-
stenza e rappresentanza giudiziale; che egli aveva adempiuto a
tali incarichi senza che gli fosse stato corrisposto alcun
compenso; che l'attività da lui prestata era da ricondursi al-
la prestazione d'opera intellettuale; che dunque la Regione
gli doveva corrispondere il compenso previsto dall'art. 2233
cod. civ., per la cui determinazione era applicabile la tarif-
fa professionale; che inutilmente aveva notificato all'Ente
debitore 150 preavvisi di parcella e formalmente richiesto il
6k,
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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