Sentenza Nº 23370 della Corte Suprema di Cassazione, 27-09-2018

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:23370CIV
Judgement Number23370
Date27 Settembre 2018
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso n. 26661 - 2016 R.G. proposto da:
CAFARI PANICO RUGGIERO - c.f. CFRRGR49R11H223L - elettivamente
domiciliato in Roma, alla piazza di Spa
g
na, n. 15, presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Di Vilio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce
al ricorso.
RICORRENTE
contro
BANCA D'ITALIA, Istituto di diritto pubblico - c.f. 00997670583 - in persona del
le
g
ale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa con
g
iuntamente e
dis
g
iuntamente in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato
Piera Coppotelli e dall'avvocato Marco di Pietropaolo
(dell'avvocatura della
medesima "Banca d'Italia")
ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via
Nazionale, n. 91.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto n. 4219/2016 della corte d'appello di Roma,
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23370 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 27/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 20 febbraio 2018 dal
consigliere dott. Luigi Abete,
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott.
Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito l'avvocato Vincenzo Di Vilio per il ricorrente,
udito l'avvocato Marco di Pietropaolo per la controricorrente,
FATTI DI CAUSA
A seguito di accertamenti ispettivi eseguiti presso la "Banca Popolare di
Milano" soc. coop. a resp. lim. nel periodo compreso tra il 22.10.2012 ed il
15.5.2013 con delibera sanzionatoria n. 260/2014 la "Banca d'Italia" irrogava ai
sensi dell'art. 145 del dec. Igs. n. 385/1993
(t.u.b.)
a Ruggiero Cafari Panico, in
qualità di componente dal 7.5.2012 al 21.12.2013 del consiglio di sorveglianza
della "B.P.M.", la sanzione di euro 36.000,00.
Con ricorso notificato il 17.7.2014 Ruggiero Cafari Panico proponeva
opposizione alla corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 145, 4° co., t.u.b..
Chiedeva farsi luogo all'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Si costituiva la "Banca d'Italia".
Instava per il rigetto dell'opposizione.
Con decreto n. 4219 dei 30.3/2.5.2016 l'adita corte rigettava l'opposizione
e
condannava l'opponente a rimborsare a controparte le spese di lite.
Evidenziava la corte che il procedimento sanzionatorio amministrativo postula
unicamente che, antecedentemente all'irrogazione della sanzione, si provveda
alla contestazione dell'addebito ed alla valutazione delle eventuali
controdeduzioni dell'interessato; che dunque a salvaguardia del contraddittorio e
del diritto di difesa è sufficiente la possibilità di proporre opposizione avverso il
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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