Sentenza Nº 23298 della Corte Suprema di Cassazione, 16-11-2016

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:23298CIV
Date16 Novembre 2016
Judgement Number23298
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. U Num. 23298 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: CURZIO PIETRO
Data pubblicazione: 16/11/2016
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
SENTENZA
~ul
ricor~o
4S92
-
~0
12
p
ropo~to
cb:
H..
.
\I
-R:
\DIOTELE\'1S10NE
I
T.
-
\LL
\r\
:\ S.P
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per~ona
dd
legale
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n
.
tc
pro
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.
dcn
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domiciliata
in
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(l
dd
l'
ti
n ·
oca
l
ERNESTO
,\ JANCi
i\'1
, cht·
la
rapprc~cnta
<.:>
ditcndc
pn
dd
q~a
1
margine
dd
ricorso:
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
-ricorrente -
Dii
.-
\SC
.
\NJS
:
\NDRE
:
\,
ektri\'amcnrc
domiciliato in
1\0\L\
,
VL
\
OSL\
VI
:\ 7,
presso
lo
stu
dio
dcll'a,·,·oc:llo
~
.
\R
.
\
D'O:\OFRIO,
che
lo r
appresenta
c difende,
per
delega a margine del
conrroricorso
e
ricorso incidentale;
-controricorrcnte c ricorrente
incidentale-
RAI -
RAD10TELEVTS10
f 'J
-.:
1'1'
.
\Ll.\:\
.\
S.P .. -\., elettivamente
domiciliata e difesa
come
sopra;
-controricorrente
all'incidentale-
avverso
la
sentenza
n.
7672/201 O della
CO
R
TE
D'
_
-\
PPELLO
di
RO
i
\L\,
depositata il
09/02/2011:
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05
/
07
/2016 dal
Presidente
Dott.
PlETRO
CL
RZlO
;
udito
r.-\v\'C>Caro
Ernesto
\L\
.
'
C
l~!:
udito
il
P.~l.
in
persona
del Sostituto
Procuratore
Generai<.:>
Dott.
Uiv1BERTO
DE
~
\
UGUST
I
'
lS,
che ha concluso
per
il
ri
getto del
n corso.
Ragioni
della
d
ec
isione
1.
Andrea
De
1
\scanis
convenne
in giudizio
la
R.-\1 din anzi
al
Tribunale
di
Roma.
Espose
aver lavorato alle
dipendenze
della
società
conn:nuta
nell'arco di
rcmpo
dal
gennaio
l
tJtJ3
al
giugno
2004,
con
22
comrarti
di
lc\,
·
oro
subordinato
a
tempo
determinat
o,
come
operatore
di ripresa.
Sostenne
che
tutti i
contratti
a
tempo
dercrminaro
erano
~tati
~tipu
l
ati
in
violazione
Ric.
2012
n.
04592
sez.
SU-
ud.
05-07-2016
-2-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
dcll'arr. 1 della legge 230
dd
1962 c
chic~<:>
che
,·cni~~e
accertata
la
natura
a
tempo
inuctenn.inaro del
rapporto
di la\'oro a
decorrere
dal
primo
contratto,
con
n:lati,
·a
reintegrazione
nd
posto
di la·voro e risarci
mento
del
Janno
~ubito
nel
periodo
pregre~~o,
n
onché
l
'accertamento
del Jirirro
al
trattame
nto
econom
i
co
c n
or
mativo di
operatore
eli
r
iprc~a
li,·eUo (classe
r
ctributiv
a
3)
.
? La R.-\ l
~i
cos
tituì
ccccpc
n
do
la
pH:tHt
legittimità di
cia~cu
n
contrat
to e
chicdenuo
il
rigct
to
dd
ricorso.
3.
Il
Tribuna
le accer
la
nu
ll
ità dci
contratti
dichiarando
che
"tra
le parti in causa
~ussistc
un
rapporto
di
la\'C>ro
~ubordinato
a
tempo
indeterminato
a far
data
dal
19
aprile
1995
c
che
è
tuttora
in
essere
" e di
sponendo
il
ripristino del
rapporto
con
la
quali
fi
ca
di
operatore
di
ripresa
livello
(
clas~e
\'
)
dd
ceni,
con
relativa
co
n
danna
al
pagamento
<.ielle>
retribuzioni
ma
turate
da
19
giugno
2004 si
no
alla dara della
sentenza.
4.
Fnrra
rn
be
le parti
pro
p
osero
appe
ll
o.
J.a
( :o
rt
e
d'appe
ll
o d i
Ro
ma,
con
sente
n
za
de
l 7
ottobre
20
l
O,
rigcuò
tanto
l
'a
pp
e
ll
o
principale de
ll
a RAI,
che
l'appe
ll
o incidentale,
com
p
cmando
le
spese.
5.
La
R.
\I
ha
propo~to
ricorso
per
ca~~azionc,
articolato
in cin
c1ue
mOU\'1.
6. Il
ricorrente
si è
difeso
con
controricorso
c ricorso inci
dentale
articolato in
tre
motivi.
7.
La R.-\1
ha
depos
i
tato
controncor~o
nei
confronti
dd
ricorso \
incidentale
ed
entrambe
la
p;t
rri
h
anno
dcpo~irato
memor
ie p
er
l
'ud
ien
za
dinanzi a
ll
a
sez
i
one
lavoro.
8.
Co
n
ordina
n
za
inted
oc
utoria
pubb
licata il 9 l
ug
li
o 2015 la
sezi
one
l
avoro,
ritcn
uro
che
la
richic~ra
di
applicazione
da
pane
Rt
c.
2012
n.
04592
sez. SU - ud.
05-07-2016
-3-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
della R:\1 della n
or
ma
dcnara
dall'an.
32.
JcUa legge
183
del
2.01
O,
emanata
dopo
la
sentenza
di appello c
prima
dcUa norifìca
dd
ri
corso
per
cassazione,
desse
luogo
ad una
problematica
su
lla
quale nella giuris
prudenza
di Cassazione
si
registra
un
duplice
cont
ra
sto
di
orientamenti,
ha rimesso
la
con
Lro
vcrs
ia
al
primo
pr
es
id
cnrc pe r l'evcntual<.: class="lse5">assegnazione alle sezioni unite.
9.
Il
primo
pre
s
idente
ha
disposto
l'assegnazione alle sczi
onj
unite
.
1
O.
Co
n
il
<.1uarto>
motivo
, la R . .\J
chiede
l'
app
licazione dell'art.
32.,
comm
i S-7,
t!
ella le
gg
e
-l
non
:
mbrc
2.0
l O. n . 183, che
modificò
la
Ji
sciplina
del
ri
sa
rcimento
Jel
danno
in
caso
di
co
ntr
at
to a
term.ine illegittimo.
ll.
Tale
n
or
ma
e
ntr
ò in vi
go
re
il
2.-l
nm
·
emb
rc
2.010,
quindi
dopo
la
sentenza
di
appello
che
decise s
ul
risarcimento del
danno
e
prima
<.l>
ei
ricor
so
per
cassazione (la cui notifica fu richiesta il 28
f
ebb
raio
2.0
1
2).
12. Il
principio
ge
nerale in materia di efficacia d ella legge nel
tempo
è
fis
s
ato
dall'art.
11
delle disposizioni sulla
k
·K~
c
in
generale del
codice
c
iùl
c,
per
il
<.>
''] .a
le
gge
non
dis
pone
che
per
l'avvenir
e: essa no n ha e ffetto
rctmart
i,·
o".
] l
prin
cipio
ammette
deroghe.
el
caso
specifico,
il
sc!l.imo
co
mm
a de
ll
'art. 32,
l.
n.
183
dd
201
O,
pr
cve<.>
k
che
"le lbposi:;.ioni di cui ai
com
mi 5 c 6
trovano
a
pp
licazione a tut u i giudizi, i,·j
comp
resi
qu
elli
pen<.lcnti class="lse9">alla data di e
ntrat
a in ,-igorc della pn.:
sente
legge". La
seco
nda
parte
del
comma
aggiung
e:
"con
rifcrimcnro a tali
ultimi g-iudizi,
ovc
necessario, ai soli fìni della d
eter
mina
zione
della
indennità
di cui ai
corn
mi 5 c
(>,
il giudi ce
ssa alle parri
un
termine
per
l'eventuale
imc
grazionc dtlla
domanda
e delle
relative eccezioni
cd
eserc
ita i porcri istruttori ai sensi dell'an.
421
del
codice
di
procedura
civile".
R
ic.
2012
n.
04592
sez.
SU-
ud
. 05-07-2016
-4-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
13.
La
Corre
di
ca~sazione
ha a ffcrma ro
che,
in linea
generale,
tale
norma
vale
anche
per
i t,riudizi di legittimità a
cau~a
della
sua
specifica
formulazione,
in
quanto
nel
conccrro
di giudizi
pcm
.
knti
rientrano
anche
<.juclli>
in
cui
la
pendenza
detiva
dalla
proposizione
o
proponibilirà
del
ricorso
per
cassazio
ne (
e_\:
plmimis,
Cass.,
31
ge
nnai
o 20 1
2,
n.
1-109
) c
per
s
ino
quelli in cui
la
Cassazione
si è
pronun
ciata
con
ritwio al
giudice
Ji
merito
e
<.jucst>
non
ha
ancora
ddìniro
il
giudizio
(C:ass., 2
marzo
2012, n.
330~
c
-+
febbraio
2015,
n. l 995). l
:inteq1fctazionc
è
stata
pi
enamente
condivisa
dalla
Corre
co:'riruzionalc sin dalla
se
nt
enza
n.
303
del
2011,
emessa
a seguiro di
una
ordinanza
di
rimessione
della
Corte
di
cassaz
ione
basata
s
ul
pre
sup
posto
della applicabilità della n
orma
sop
ran-enuta
al
t,riud
izio
Ji
legittimità. .
\l
contrario,
per
complerezza,
Ya
ricordato
che
la
retroartivirà
è
stata
esclusa
con
riferimento
alle
successive
modifi
che
dell'art.
32
introdotte
dal
dccrero
legislatin)
n.
81
del
2015,
c
he,
in
mancanza
di
un
'ana
loga
espressa
Jcroga
al
prin
cipio
ge
nerale, si
applicano
so
lo ai
contratri
st
ipulati
successtvamenre
all'entrata
111
\'tgorc
del
pr(wvcJimento
le
gi~larivo
(
Ca~~.
19
ottobre
2015,
n.
2 l
069
).
14.L'affermazione
dell'applicabilità della
norm
ari,·a
dettata
Jall'art.
32
l.
183
del
20 l O
anche
ai giudizi
pendenti
in
ca~sazione
non
risolve
però
tutti i
problemi.
Co
tnc
ha rilevato l
'ordinanz
a
imcrl
ocutoria
della
sc;..:
ionc
lavoro,
~ul
tema
si è
determinato
un
duplice
contras
to di
orientamenri.
15.
Il
pnmo
concerne
il
scguenrc
Jilemma.
ScconJo
un
orientamento
t'
pos::;ibik:
ri
chiedere
dircnamentc,
con
uno
~pccitìco
motivo
di
ricor
so,
l'applicazione
della
nuo,
·a disciplina
retroatÙ\
'
a.
Seco
ndo
altro
orienramcnro
ciù
non
sarebbe
Ric.
2012
n.
04592
sez
.
SU-
ud.
05-07-2016
-5-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
pos~ibilc,
in
ljU:1nro
la
propo:-;tztone
dd
ricorso
per
cassazi
one
non
<.:>
ammissibile
per
ipotesi di\'erse
da
llucllc prc,·iste dall
'an.
360
c.p.c.
che
presuppongono
necessariamente
la
denunzia
di
un
vizio della
sentenza
di
merito,
,·izio
che
non
puù
consistere
nella \'iolazione di una legge
che
al
momento
della
sentenza
non
era
stata
ancora
emanata.
16.11
problema
so
lo
apparenremcnre
att-iene
al
rema
de
ll
a tipicità dei
morivi
ricorso
per
ca%azionc. J ·:' fuori
discussione
che
il
ncorso
per
cassazione
sia a critica \·incolara c
che
i morivi
indicati
dall'an.
360,
primo
comma,
nn. 1-
S,
c.p.c.
siano
tassauv1.
17.In
realtà, la
questione
è tutta
inter
na al
concetto
di violazione di
n
onne
di
diritto
e si
ri
solve
ne
l
problema
di srabilirc se
la
violazione
di
nonne
di diritto, cui
fa
riferimento
il
n. 3 dell'art.
360
c.p.c.,
concerna
solo
lluclle vigenri
al
momento
delle
decisione
impugnata
o invece
anche
nonn<.:>
in seguito
ma
d
ota
te
dallcgi~
l
atore
di efficacia rctroatriva.
18.
Tale
questione
è stata defttùta
da
Cass
.,
scz.
un.,
27
ottobre
2016, n.
21691,
che
ha
affennato
il
seguente
principio
di diritto:
"I
'
360
.
"'
l .
, art. ,
pnmo
comma,
n . . ), c.p.c. t
e\T
essere
Interpretato
nel
sen~o
che
la violazione di
norme
di
diritto
può
concernere
anche
norme
emanate
dopo
la
pubblicazione
ddla
sen
tenza
im
pugnata,
qualora
siano
applicabili
al
rapporto
dedotto
in
giudizio
perché
dorate
di efftcacia n.:rroatti,·a. 1 n tal caso è
ammissibile il
ricorso
per
cassazione
per
,·iolazionc di legge
sopra'
·
venuta".
19.
Il
secondo
punro
di
contrasro
prosperrato
n
ell'ordina
nza della
sezione
la
voro
attiene
al
rapporto
tra l
q.!;_l';l'
rerroaròva c
giudicato
interno
c a
ll
a
natura
cd
estensio
ne dci limiti
che
la
Ric.
2012
n.
04592 sez.
SU-
ud.
05-07-2016
-6-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
legge
rerroarova
sopravvcnu1a tnconrra a causa del f,riudicato.
:
\nchc
questo
conrrasro
i..·
sraro
risolw
dalle scztoni unire
con
la
sentenza
2l691
/2016,
che
ha
aifermaro
il
scgucmc
principio
di
diritto:
IJ
ricorso
per violazion e di le
gg
e
sopnt\'\
'Cnura in
cont
ra
il
limite del
pa
ssagg
io in g1udicaro della
sente
nz
a impugnata.
Tuttavia,
quando
la
sentenza st
com
p
one
di più
paru
co
nne
sse
tra lo
ro
111
un
r
apporto
pe
r
il
quale l'accoglimento
dell'
impu
gnazi
one
nei
confronti
della parre principale
determinerebbe
necessaria
mente
anche
la ca
du
cazione della
p
ane
dipendente,
la
p
ropos
izion e
dell'impugnazione
nei
confront
i della
parte
principale impedisce
il
passaggio
111
giudicato
anche
della
pane
dipendente,
pur
m assenza di
i
mpugnazione
spe
cifica
di
quest
'ultima".
20.
Ne
ll
a
pr
ese
nt
e
co
ntro
versia,
però.
il
problema
non
st
pone,
perché
il
capo
della d
ec
isione di p
rimo
grado
sul risarcimento
del
danno
fu
oggetto
di i
mpu
gnazione (
quin
to
moti
vo del
ric
orso
in
app
e
ll
o,
considerato
c es
pr
essame
nte
ri
ge
ttat
o dalla
se
nt
enza della
Co
rte
di
Roma
),
sebbene
per
r
ap;io
ni
diverse da
qu
e
ll
e
ora
pr
o
po
ste a seguito d e
ll
a normati\·;t
so
pnt\·vcnuta.
Di
co
nseguenza, la se
nten
za del
Tri
bunale, lJ
Wllc
che sta
l'otientamenro
segu
no rra quelli tn
contrasto,
non
puo
comunque
ritenersi passata in giudicato.
21.
Di
conseguenza
il
morivo
concernente
la
iolazione dell'art. 32,
commi
5-7, della
leg\!;c
183 del
20
l O
dc
\'l
'
essere
accolto,
c
la
sentenza
de
ve
es~erc
cassata
con
rinvio in relazione a
ta
le
monvo.
22.
Tutti
gli altri
motiv
i
del
n
corso
principale,
so
no
t n vece
inammissibi
li
o in
fondat
i,
co
me
dd
re~ro
ha
ritenut
o
i
mplicitamente
la
seztonc
l
aW)f(>,
nel m
ome
nto
in cui ha
Rs
c. 2012 n.
04592
sez. SU -
ud
.
05-07
-2016
-7-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
riconosciuto
la rilcvanza
<..ielle>
LJUe~uom
nmc~se
alle sezt
om
unire,
che
sussi~te
solo
se,
affermara l'ilkgirrimirà della
clauso
la
di
apposizione
del
termine,
~i
pa~~a
a l)Uantilìcan:
il
danno
.
23.Lc ragioni ucll'in
fonda
t
caa
degli ;tltri
mot
i
j
~0110
COSI
ri
assurnibili.
24.
Con
il
pri
mo m
onvo
si denunzia,
congi
unt
ame
nte,
"omes~a
c
in
suf
fi
ciente m
otiv
azio ne circa un fa
rr
o
con
t
rove
r
~o
e d
ec
isi
vo
per
il
giud
izio in relazione a
ll
a eccezione di risol
uzione
per
mu
t
uo
co
n
se
n
so",
n
onc
''violazione
e
ìaba
applicazione
d
eg
li
artt.
1375
c
1375,
c.c.", p
erché
il
lavoratorc,
"dopo
oltre dieci
anni
di
assunzioni
a
termine
pre~so
la
Il\
l,
si
assicurava
l'ennes
i
mo
contrarro
tempo
detenni
naro
...
per
poi, a
contrarro
appena
iniziato, riYendicarc
l'inrno
ìascio di
rapponi
a
rcmpo
detenninaro
int
erco
r
si
con
l'azi
enJa",
il
che
comportc
r
cbbe
la
risoluzio ne t
ac
ita
per
m
utu
o
consenso
alh
luce dci
pr
incipi de
ll
a
buona
fed e c J e
ll
a
corre
ttezza nella csccuz10ne J elle
obb
li
gazioni
co
ntrattua
li.
25
.
Pr
emesso
ch e tra
il
l
avo
ra tore c la R:\ 1
so
no intercorsi 22
contra
w a te
nn
i ne
ne
ll
'arco
di 1 O
ann
i,
con
interval
li
qui
ndi
ravncmau,
e c he
tra
la
~cadenza
de
ll
'ul
timo
contratto
e la
proposizione
dell'azione
giudiziaria
è·
inrercor~o
un
tempo
così
contenuto
da
giu~rificare
l'estrema
concisione
della mociYazione
de
ll
a
sentenza
di
appello
sul
punto
sramc
la
brevità
della
pretesa
inerzia
de
l di
pe
n
dente,
deve
rilcvar~i
che
tuuc
le
considerazio
ni
critiche formulare nella esp
osizione
dei moti\·i sul
tema,
al
<..li>
di
ogn
i
cons
ider
az
io ne sulla loro
fo
n
datezza,
si risol
vono
ne
ll
a
pro
posizio ne di
un
a diversa va
lu
tazione del
me
rito
de
lla
ca
usa,
i
nammiss
ibile in sede di giudizio di
lc
g
it
timi
nì.
R1c 2012
n.
04592 sez.
SV-
ud.
05
-
07-
2016
-8-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
26.
Con
il
seco
nd
o
monvo
la
~ocictà
denunzia
"violazione
c falsa
applicazi
one
dell'an.
1,
lcrr.
c), della
le
gp
;c
23U
ut:l
1962".
~el
corso
dell'
esposizio
ne
dd
motin>
la
societù ricorre
nt
e
ce
n
su
ra la
scmc
nza di
appdlo
pe
r aHT applicato i principi
ss
ui
in
una
scn c cosra
nte
di decisio
ni
di lcgirtirnirà relative alla
int
e
qHctazione
della
le
n. c) dell'art. 1
dd
la
kggc 230 dd l 960
nel
re
sto
moditìcato
dal
la legge
.?.66
del l
.
27.
11
resto originario della
norma
pn
.:
\-edc\·a
un'eccezione
al divieto
di
assunzioni
a te
mpo
det
crmin;lto,
consen
t
en
do di
apporre
il
termine
"ne
lle scritture del
personale
arrisrico c tccnteo della
p
roduzio
ne
di
sp
ettaco
li
".
Questa
dizione
fu
sosntutta
dalla
legge del
1977
(
appJicabik
raiÙJIIf
lf
/Jipo1i.r
).
con
la
seguente
formu
l
a:
"nelle assunzioni di
personak
riferite a specitìci
spettacoli
ov,
ero
a
spec
itìci
programmi
radiofolllci o
tel
evisivi".
28. La giuris
prud
enza di legittimità ha
costante
m
ente
dato
un
'
int
er
pretazio
ne
puntuale
del
co
ncetto di t
em
poraneità
,
che
no n
pu
ò ri
co
nosccrst a
pro
grammi
pr
escn
tj
reitcnwlmentc
nel
palinsesto
, e rigor
osa
del
concetto
Ji
sp
ec
ilìcir
à,
affermando
che
de
ve
esse
re
inteso
n
on
solo
come
unicità dello s t
esso,
ancorché
articolato in più
puntate,
ma anc he
come
specifici
dell'apporto
del
lavoratore,
d
elineando
una
cnnncss
i
one
rra
spec
ifici
dell'apporto
c specificità
dd
programm
Da
tempo
questa
inrerpretazione
n
gorosa
è con:-;idcrara Jalla
Corre
come
giurisprude
nza
co
nsoliuata ai fini dcll'arr. 360-bi.l, c.p.c. (e .
..-
plmimù, Cass., 6-L, 2
marz
o 2012, n .
.?.0
12,
1;,
cui
massima
recita:
"1n rema di
assunzioni
a termine dci la\·oratori
del
lo spe tt
aco
l
o,
ai tìni della l
eg
ittjmità dell'apposi/.ionc d el rc
nninc
,
('
nece
ssario
c
he
nc
o
rrano
la
tcmp
ora
ncit?t della
occasione
lavorativa
rappresentata
dalla
tr
asmiss ione o dallo spcrra
co
lo (che
non
R1c
.
2012
n.
04592
sez
.
SU-
ud.
05
-
07
-2016
-9-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
devono
essere
necessariamcmc
str
a
ordinari
o occasionali,
ma
di
durata
limitata nell'arco di
tempo
della
programmaztone
complessiva,
e
quindi
desrina
ri
ad
<:>
saurirsi).
la
specificità del
programma
(
che
deve
essere
LJLI
unico,
ancorcht:
articolato
in
più
puntate
o
ripctulo
nel 1empo)
l'
la
connessio
ne
reciproca
tra specificità
dell'apporto
del la,·
oratore
c
spec
ificità
del
pro
gramma
o
spettacolo
(
p<:r>
cui il
pnmn
co
n
corre
a
form11re la specificità del
secondo
o
(:
rl'so necessario da
quest'ultima
spec
ifici), di
modo
eh<:>
l'assunzione
riguardi
so
gg
etti
il
cui
apporto
lavonni,
·o sia
rak
da
realizzare
un
peculiare
co
ntriburo
professionale
,
rc
cnico o artistico,
che
non
s
ia
facilmente
fungibile
con
il
c
ontributo
realizzabilc dal
personale
a
tempo
indctcrminaro
dcll'impn
:s
a.
(Principio
affermato
ai
sensi dell'art.
360
-bi.f, n.
l,
c. p. c.) "
(
d
~
t
ultimo,
sul
punto,
proprio
con
riferimento
ad
un
analo
go
conrratto
R.
:\I,
cfr. Cass. 1841 d el 2016, àt.).
29.La
Cone
d'appello
di
Roma,
come
dd
rcs1o
riconosce
la
difesa
della R_
\1,
si è
attenuta
a
qucsò
principi, ,
ed,
esaminando
la
lunga
serie
di
contratti
a
termine
tra
la
R.
\1
c
il
ricorrente,
in
qualità di
operatore
di
ripresa, ha ri1cnuto c morjvatamcnr<:>
spie
g
ato
perché
non
sus
s
i~tc
il
rcqui
~
iro
della specificità dci
pro
gramm1,
questa
,·olta
con
rnott\·azto
ne
diffu:;a
cd
arg
o
mentata.
30. r
c1
motivo
di
ricorso
la
società
,
da
un
lato
chiede
alla
(
~
orte
eli
rive
dere
il
suo
or
i
entamento,
senza
pcrù
fornir<:>
idonei
elementi
per
murarlo,
Jall'alrro
propone
una
:'
<:>
ril' di
considerazioni
attincnri al
merito
della
decisione,
che
quindi
non
possono
essere
pre
se
in
considerazione
nel giudizio di let,rittimità.
R1c
. 2012 n. 04592 sez. SU -
ud.
05-07
-2016
-lO-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
regime
di
part-timF.
Come si de:'um<.>dnllo :'!C:'S ntto di
appello,
riportato
dalla
ricorrenrc
nel ricor:'o
pn
ca~:'aziom.:,
in
primo
grado
non
è
mancata
una
pronuncia
Ji
rigetto, implicita
ma
incquivoca,
della ccce7.ione;
al
massitno
puù
dirsi
che
(:
mancara
la
relarin1
spcc
itìca
moti
vazione.
Si
{.·
pcrtanro
al
di fuori
ddfambiro
di
applicazione
ddl'an.
l 12 c.p.c
..
c la
consiJna:t.ionc
vale
anche
con
riferimento
alla
scnrcnza
di
appdlo.
Il
motÌ\'o
Ji
ricor
:-o
per
Gt%a:t.ionc
con
il
l]Uai<:>
si
prospc!!a
la
\'iolazione
delran.
112
c.p.c
è
pertanto
inammissibile.
32.11
yuin
tQ
motivo
dd
ricorso
princip:tle,
intìm
.:.
rimane
assorbito
dalraccoglimento
Jel
quart
o mori\'o.
33.1
tre moti\·i
dd
ricorso
inciòentale
concernono
il
mancato
accoglim
ento
della
domancla
Ji
riconoscimento
della qualitìca
supcLion: (
li\'<.>
)
.
34.La relati,·a
Jomanda
fu
rigcrrara dal
Tribuna!<.>
J l
Dc
.
\scanis
propose
appello
incidentale,
che
la
Corte
d'appe
ll
o ha
respinto,
affennando:
"erroneamente
il
De
.\
scan
is ritiene che: in
base
alla
disciplina colletr.iva
rak
qualiiìca
si
HCl]ttisisca
automaticamente,
per
mera
so
mmatoria
Jei
perioJi
la\'(m\ti,
mentre
la
Jcclaratntia
contrartua
le richiede
una
specifica
professionalità
c
lo
svolgimento
di
spccitìchc
atti,·
itrt'.
Dopo
a,·cr
elencato
ed
esaminato
queste
atùùtà,
la
Corre concluclc
nd
senso
che
k
stesse
non
:'Ono
srate
né·
allc.:garc.
m:·
prm
·att·.
35.
Conrro
lJUCsta
parre:
della
decisione
ti
ricorn.:ntt· incidc:ntak
per
cassazione
propone
un
primo
mot
i,·o di
ricorso
rubrica
w
'Violaz
ione
di
norme
di le
gp;c
c di
contratto
co
ll
cuivd'. J .c
norme
di legge
indicate
so
no
g
li
"n.rr.
1
362
c
ss
c.c~'.
l
.c
nonne
contra
ttuali
sono
't'lrt.
6 e g
li
allegati .\ ) c H) cci R.
\l
9 magg1o
1990'.
Con
un
scconclo mor.i\'o si
Jenunzia
'\io
la7.ionc c falsa
Ric
.
2012
n.
04592
sez
.
SU-
ud.
05-07-2016
-11-
C
or
t
t
t
t
t
e di Cassazione - copia non ufficial
e
"v
io
la
zione
di
norme
di
legge e di
contratto
colletti\
·o".
l
,e
norme
di legge indicare
:-;ono
gli ..
an.
1362 c
~:-;
c.c.". J
.c
norme
conmurual
i
~ono
"l'art. 6 c gli alkgari
.\
) e H)
cd
R.\1 9 maggio
1990".
(o
n
un
seco
ndo motiYo
si
denunzia
"violazione
e falsa
applicazione di
norm
e di
contralto
co
UctLi\
·o". l .e
norme
indicate
sono
artt.
1362
e
~:-;
c.c..
2697
c.c..
l'an.
'livelli e
man
sioni' del
cd
R.\ 1 8 giugno 2000,
non
ch(·
an.
(>e allcgaò .\)
c B)
cci
RAI
9 maggio
1990.
36. La
prima
parte
di
entrambi
i moti\·i
i:
inammissibilc
perché
si
denunzia,
ge
ne
ricament
e, \'iolazi
onc
dci criteti
enneneurici
dettati dagli artr. 1362 c ss c.c.,
:-;enza
spccitìcare, c
tanto
meno
argomentare,
quali tra i molteplici criteri
erme
n
eut
ici
dettati
dal
codice
civile agli artt. 1362-1371 c.c. :>arebbcro stati violati e
per
quale
motivo.
37.La
seco
nda
part
e di
ent
rambi i
mom·t,
chr
denunziano
violazioni di
co
ntrarn
collcttiYi aziendali,
:>ono
impro
ced
ibili
p
erc
hé, in
contrasto
con
quanro
:>tabiliro dall'an . 369, n.
-t
, c.p.c.
come
i
nterpretato
dalla
giur
is
prud
enza
cosrantc
c
conso
lidata di
qu
esta
Cor
te,
unitamcnte
al
ri
co
r
so
non
so
no
stati
dep
os
itati i
t
e:>ti
int
eg
rali d ei
co
ntratti collcrrivi
pri,
·:nistici tichiamati,
ma
so
lo
stra
lci, né si è
indicato
nel ricorso di
cassazione
se e in
che
sede
processuale, tale a
ll
egazione intcgralc :'ia
avvenuta
(Cass.,
sez. un.,
23
settembre
2009,
n. 20075,
il
prine1p
10
viene
co~tantemc
nte
ap
pli
caw
dalla :;czioni :;cmplici,
e.\."
plmi171ù,
cfr.
Ca~s.,
15
ottob
re 2010, n. 2 1358).
38.
Con
il
ter
7.o
motiv o si de
nun
z
ia
"ome~:;a
motivazione
circa un
fatto
co
ntroverso
e
dcci~ivo
per
il
giudizi
o".
:
\ncb
e
questo
motivo
è inamtnissibilc
poicht
,
come
:-;i
c\·incc
da
ll
a relativa
e~
p
os
t
z
t
o
ne,
non
Cl
Sl
riferisce ad un
fano,
ma
all'
R1
c.
2012
n.
04592 sez.
SU-
ud
. 05-07-2016
-
12
-
C
orte di Cassazione - copia non ufficial
e
inreq)rerazione delle
dif
ese, c perchi· ciù
che
:;i
chiede
alla
Corte
è la
considerazione
"elementi
Yalumzione" e
<.juindi>
una
nuova
e di,·ersa valutazione del merito.
39.ln
conclusione,
deve
essere accolto
so
lo
il
morivo
co
n
cernente
l'applicazione
dell'an.
32 legge 183 del
20
l
O,
mentre
devono
essere respinti tutti gli altri
moù,
·i del
ri
corso
principale e di
quello incidentale. La
sentenza
c.Jcn:
c:-;:-:crc
cassata
co
n rìm·ìo
alla
Corte
d'appello
di
Roma
,
Ìll
di,
·cr:-;a
composizione,
che
deciderà a
nche
in
or
dine alle s
pe
se.
La
Corte
accoglie il
mouvo
del
ncorso
principale
concernente
l'applicazione dell'art.
32
della legge 183 del 2010, rìgerta gli altri motivi
del ricorso principale,
nonché
tutti i motivi del ricorso incidentale.
Cassa in relazione al
motivo
accolto
con
rim
·
io
a
ll
a
Corre
d'appello di
R
oma,
ìn diversa composizion<.>,
anche
per
le
SjW:'l'.
R
oma,
H 5 luglio 2016.
Ric.
2012
n. 04592 sez.
SU-
ud.
05
-07-2016
-13-
C
C
C
C
C
o
o
o
r
r
r
r
r
t
tt
t
t
e
e
e
e
d
d
d
d
d
i
i
i
ii
C
C
C
C
C
a
a
a
a
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
a
a
a
a
a
z
z
z
z
z
i
i
i
i
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o
o
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n
n
n
n
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e
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--
-
-
c
c
c
c
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l
l
l
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CORTESUPREYAOICASS~ONE
UFFICIO
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~
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