Sentenza Nº 23216 della Corte Suprema di Cassazione, 18-09-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:23216CIV
Date18 Settembre 2019
Judgement Number23216
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
2019
1683
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23216 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 18/09/2019
SENTENZA
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FATTI
DI
CAUSA
l.
-
In
relazione ad un
contratto
di
compravendita
del 22 febbraio
2008,
col quale Opifici di Prato S.r.l. acquistava dalla Colline Due
S.a.s. cinque
unità
immobiliari
ad uso
artigianale
(di
complessivi
mq.
2.160),
per
il
convenuto
prezzo di
710.000,00,
ed una
unità
immobiliare
ad uso di civile abitazione,
per
il
prezzo di
90.000,00,
-
compendio,
questo,
sito nel Comune di Prato, alla
frazione
Narnali, -
l'Agenzia delle
Entrate
rideterminava,
ai
fini
dell'imposta
di
registro
e
ipocatastale, i
valori
così
dichiarati
elevandoli,
rispettivamente
ad
1.909.440,00,
ed a
163.858,00,
con avviso di
rettifica
e
liquidazione che, su ricorso
dell'acquirente,
veniva
annullato
dalla
CTP
di Prato.
L'appello dell'Agenzia delle
Entrate
veniva,
quindi,
disatteso
dalla
CTR
di Firenze con sentenza n.
63/24/13,
depositata
il 18
luglio
2013,
che
rigettava
(anche)
l'appello incidentale
spiegato
dalla
contribuente.
L'Agenzia delle
Entrate
ricorre
per
la
cassazione della sentenza
sulla base di due
motivi.
Opifici di Prato
S.r.l.
resiste con
controricorso
e svolge un
motivo
di ricorso
incidentale,
illustrato
con
memoria.
RAGIONI
DELLA
DECISIONE
l.
-Per una chiara
comprensione
delle ragioni del
decisum
occorre
premettere
l'esame del
contenuto
della
gravata
sentenza che,
a
fondamento
delle sue
statuizioni,
ha
rilevato
che:
-
diversamente
da
quanto
denunciato
dalla
contribuente,
con
l'appello
svolto
in via
incidentale,
l'avviso
di
rettifica
doveva
ritenersi
correttamente
motivato
in relazione all'indicazione delle quotazioni
dei
valori
di
mercato
desunte
dall'Osservatorio
del
mercato
immobiliare
(OMI)
e dei valori
(recte
prezzi di
vendita)
riportati
«in
due precedenti
contratti
per
unità
immobiliari
similari»;
1
-
<
valori
accertati»
riposavano
unicamente
sulle quotazioni OMI
in
quanto
rimanevano
«inidonei a
supportare
la
valutazione i
contratti
richiamati
dall'Ufficio Finanziario
per
i quali non sono
comunque
indicati dove sono
situati
(l'unica indicazione è "stessa zona
OMI")
la
tipologia lo
stato
di
manutenzione»;
-
difatti,
«un'eventuale
consistente differenza nello
stato
di
manutenzione
degli
immobili
(nel caso di specie si parla di
tetto
in
eternit
che è
stato
sostituito
successivamente
dall'acquirente)»
avrebbe
potuto
portare
«a valori di
mercato
con
notevoli
scostamenti»;
-
inoltre
«la banca terzo
creditore»
aveva
«garantito
la
congruità
del prezzo
pagato»
che,
pertanto,
doveva ritenersi
«adeguato
al
valore di
mercato»;
-«L'eventuale presenza di una
stima
dell'Agenzia del
Territorio»
avrebbe <anche
al
Collegio una
migliore
valutazione delle
caratteristiche
e dello
stato
di
manutenzione
dell'immobile
perché
effettuata,
previo
sopralluogo, da tecnici specializzati»;
l'accertamento
di un
maggior
valore degli
immobili
compravenduti
conseguiva
«unicamente
all'applicazione dei valori
OMI» che, secondo i dieta della giurisprudenza (e le stesse indicazioni
operative
dell'Agenzia delle
Entrate),
costituivano
solo «un
elemento
iniziale ai fini
dell'individuazione
del valore venale» da
corroborare
con
ulteriori
elementi
di
riscontro;
-non avevano rilievo, poi, le disposizioni della l. n.
88
del
2009
e
«l'eliminazione della presunzione legale dei valori OMI» implicava
l'esclusiva rilevanza, ai fini della
rettifica,
dei
criteri
(rimasti
inapplicati nella fattispecie)
previsti
dal
d.p.r.
n. 131 del
1986,
art.
51,
c.
3.
2.
-Col
primo
motivo,
formulato
in relazione
all'art.
360,
c.
l,
n.
5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate deduce
motivazione
insufficiente, illogica e
contraddittoria
circa
fatti
controversi
e decisivi
2
e, ad ogni
modo,
omesso esame di
fatti
decisivi,
oggetto
di
discussione
tra
le
parti,
spiegando che:
-il
riferimento
alle quotazioni OMI
si
accompagnava, nella
fattispecie, e già
dall'atto
di
rettifica,
all'impiego
del
metodo
comparativo
in relazione a
tre
compravendite
immobiliari
identificate
per
i loro
estremi
(di
registrazione),
la
destinazione degli
immobili
e
la
loro ubicazione, il prezzo
pattuito
(i
contratti,
così, indicati a
comparazione erano, poi, stati
prodotti
in
giudizio);
-il valore
medio
di
mercato,
-desunto dai
contratti
impiegati
a
comparazione, -era
stato,
quindi,
ridotto
del
20%
in relazione
all'epoca di costruzione degli
immobili
ed
al
loro
stato,
locativo e di
conservazione;
l'ubicazione degli
immobili
oggetto
delle
compravendite
utilizzate a
titolo
comparativo
era stata indicata come omogenea a
quella degli
immobili
oggetto
della rettifica in relazione alla
medesimezza della «zona OMI», indicazione,
questa,
da ritenersi più
pertinente
e concludente
rispetto
alla
(mera)
indicazione di un
indirizzo di
toponomastica;
-
nemmeno
era stata presa in considerazione una
valutazione
di
stima
(dei 5
immobili
ad uso
artigianale)
operata
da
una
CTU
assunta
nell'àmbito
di una procedura esecutiva, CTU, questa, che
(prodotta
in
giudizio da
controparte)
aveva
valutato
gli
immobili
in ragione di
650,00
al
mq.
(a
fronte
del prezzo
di
vendita
dichiarato
in
328,70
al
mq.)
e le cui conclusioni ella esponente aveva richiesto, in via
subordinata,
di
porre
a
fondamento
dell'accertamento
giudiziale;
-
incongruamente
il giudice del
gravame
aveva
rilevato
che «la
banca
terzo
creditore»
aveva
«garantito
la
congruità
del prezzo
pagato»
a
fronte
della prova documentale di un
mutuo,
accesso
dall'acquirente
contestualmente
all'acquisto,
per
l'importo
di
1.000.000,00
(mutuo
garantito
da
ipoteca iscritta sugli
immobili
acquistati
per
il valore di
2.000.000,00);
3
-lo
stato
di conservazione degli
immobili
era
stato
preso in
considerazione
al
momento
della
rettifica
e
controparte
non aveva in
alcun
modo
dato
conto di
aver
sostenuto
costi a
tal
fine;
-non solo gli
immobili,
al
momento
della
vendita,
erano
oggetto
di
contratti
di locazione ma, - a
conferma
dell'interesse
sotteso
all'oggetto
sociale (che
comprendeva
anche
l'attività
di locazione), -
l'acquirente,
alla loro scadenza, aveva
stipulato
due
nuovi
contratti
di
locazione;
-
tutti
gli
elementi
probatori
così
offerti
al
giudizio non
erano
stati
affatto
considerati dal giudice del
gravame
che
si
era
pronunciato
in
termini
contraddittori
e con una
motivazione
apparente.
2.1 -Col secondo
motivo,
formulato
ai sensi
dell'art.
360,
c.
l,
n.
3, cod. pro
c.
civ., l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione
del d.
p.
r.
n. 131 del
1986,
art. 51, e della
l.
n. 88 del
2009,
art.
24,
deducendo, in sintesi, che, in ragione del suo
oggetto
(soppressione
della presunzione legale di corrispondenza del prezzo della
compravendita
al
valore
normale
del bene, ai fini
Iva
e delle
imposte
dirette)
la disciplina evocata (l. n.
88
del 2009,
art.
24)
alcunchè
condivideva
con
le
ragioni poste a
fondamento
dell'atto
impugnato.
3.
-Col
motivo
di ricorso
incidentale
condizionato,
formulato
ai
sensi
dell'art.
360,
c.
l,
n. 3, cod. proc. civ., Opifici di Prato
S.r.l.
denuncia violazione e falsa applicazione del
combinato
disposto
di cui
alla l. n.
212
del
2000,
art.
7, ed alla
l.
n. 241 del
1990,
art.
3,
nonché del
d.p.r.
n. 131 del
1986,
artt.
51 e 52 deducendo, in sintesi,
la
nullità
dell'avviso
di
rettifica
per
difetto
di
motivazione.
Spiega, in
particolare,
la
ricorrente
che
la
motivazione
dell'atto
impugnato,
che
nemmeno
recava, in allegato, gli
atti
di
compravendita
utilizzati a comparazione, -non era idonea a
giustificare
la ripresa a tassazione in
difetto
dell'indicazione di
«presupposti
di
fatto
e ragioni
giuridiche»
dell'operata
comparazione
(tra
immobili)
e del
«minimo
grado
di certezza e
4
verosimiglianza
degli
elementi
posti alla base della
rettifica
del valore
degli
immobili».
4. -
Il
primo
motivo
del ricorso principale, -dal cui esame
consegue
l'assorbimento
del secondo, - è
fondato
e va accolto.
4.1
-
Il
motivo
in
questione,
seppur
non reca (espresso)
riferimento
alla
nullità
della sentenza
(art.
360,
c.
l,
n. 4, cod. proc.
civ., in relazione
all'art.
132
cod. proc. civ. e,
quanto
al processo
tributario,
al
d.lgs. n.
546
del
1992,
art.
36) ha, in realtà,
natura
mista
in
quanto,
come
si
è
anticipato,
reca
plurime
censure che
involgono,
rispettivamente,
l'omesso esame di
fatti
decisivi
controversi
ed il vizio di
motivazione
apparente
della
gravata
sentenza.
Occorre,
quindi,
rilevare
come
le
Sezioni Unite della Corte abbiano
statuito
che
l'onere
della specificità
(e
tassatività)
dei
motivi
di ricorso
per
cassazione
(art.
366,
c.
l,
n. 4, cod. proc.
civ.)
non deve essere
inteso «quale assoluta necessità di
formale
ed
esatta indicazione della
ipotesi,
tra
quelle elencate
nell'art.
360
cod. proc. civ.,
comma
l,
cui
si
ritenga
di ascrivere il vizio, di precisa
individuazione,
nei casi di
deduzione di violazione o falsa applicazione di
norme
sostanziali o
processuali, degli articoli, codicistici o di alti
testi
normativi,
comportando
invece l'esigenza di una chiara esposizione,
nell'ambito
del
motivo,
delle ragioni
per
le quali
la
censura sia
stata
formulata
e
del
tenore
della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al
giudice di
legittimità
di
individuare
la
volontà
dell'impugnante
e
stabilire
se la stessa, così come esposta nel mezzo di
impugnazione,
abbia
dedotto
un vizio di
legittimità
sostanzialmente,
ma
inequivocamente,
riconducibile ad alcuna delle
tassative
ipotesi di cui
all'art.
360
citato.»
(così Cass. Sez. U., 24 luglio
2013,
n.
17931
cui
adde,
ex
p/urimis,
Cass., 23
maggio
2018,
n.
12690;
Cass., 7
maggio
2018,
n.
10862;
Cass., 27
ottobre
2017,
n.
25557;
Cass., 17
5
dicembre
2015,
n.
25386;
Cass., 20
febbraio
2014,
n.
4036;
Cass.,
21 gennaio 2013, n.
1370).
Ed
ancora che, in
tema
di
motivi
cd.
misti,
le stesse Sezioni Unite
hanno
rilevato
che la
formulazione,
con un unico
motivo
di ricorso, di
plurime
censure, ciascuna delle quali avrebbe
potuto
essere
prospettata
come un
autonomo
motivo,
non
è,
di
per
sola, ragione
d'inammissibilità
dell'impugnazione
se
non
quando
«nell'ambito
della
parte
argomentativa
del mezzo
d'impugnazione
non risulti possibile
scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o
dell'altro
vizio,
determinando
una situazione di inestricabile
promiscuità,
tale da
rendere
impossibile l'operazione di
interpretazione
e sussunzione
delle
censure»;
così che
se
tale
scindibilità sia possibile, -
ovvero
la
formulazione
del ricorso consenta «di cogliere con chiarezza
le
doglianze
prospettate,
onde consentirne,
se
necessario, l'esame
separato»,
-
«deve
ritenersi
ammissibile
la
formulazione
di unico
articolato
motivo,
nell'ambito
del quale le censure (così come i
quesiti
di
diritto
ex
art.
380 bis, ove
ratione
temporis
prescritti)
siano
tenute
distinte
... »
(cfr.
Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n.
17931
cui adde,
ex
p/urimis,
Cass., 23
ottobre
2018,
n.
26790;
Cass., 17
marzo
2017,
n.
7009;
Cass. Sez. U., 6
maggio
2015,
n.
9100;
con
riferimento
ai
cd.
motivi
misti
formulati
in relazione
all'art.
360,
c.
l,
nn. 3 e 5,
v.,
poi,
Cass., 5
ottobre
2018,
n.
24493;
Cass., 11 aprile
2018,
n.
8915;
Cass., 24 agosto
2017,
n.
20335;
Cass., 23
aprile
2013,
n.
9793;
Cass. Sez. U., 31
marzo
2009,
n.
7770).
Va,
quindi,
rimarcato
che la denuncia di vizio di
motivazione,
ex
art.
360,
c.
l,
n. 5, cod. proc. civ.,
importa
il
controllo
della Corte
(solo)
relativamente
al
cd.
minimo
costituzionale della
motivazione;
difatti,
come
(anche
qui)
statuito
dalle Sezioni Unite della Corte,
la
riformulazione
dell'art.
360,
comma
l n. 5, cod. proc. civ., disposta
dall'art.
54 d.l. 22
giugno
2012
n. 83, conv., con
modificazioni,
in
l.
7
agosto
2012
n.
134,
deve essere
interpretata,
alla luce dei canoni
6
ermeneutici
dettati
dall'art.
12
preleggi,
«come
riduzione al
"minimo
costituzionale"
del sindacato di
legittimità
sulla
motivazione;
pertanto,
è denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia
motivazionale
che
si
tramuta
in violazione di legge
costituzionalmente
rilevante,
in
quanto
attinente
all'esistenza della
motivazione
in sé,
purché
il vizio
risulti dal
testo
della sentenza
impugnata,
a prescindere dal
confronto
con le
risultanze
processuali;
tale
anomalia
si
esaurisce nella
"mancanza assoluta di
motivi
sotto
l'aspetto
materiale
e
grafico",
nella
"motivazione
apparente",
nel
"contrasto
irriducibile
tra
affermazioni
inconciliabili" e nella
"motivazione
perplessa ed
obiettivamente
incomprensibile",
esclusa
qualunque
rilevanza del
semplice
difetto
di "sufficienza " della
motivazione.»
(Cass. Sez. U., 7
aprile
2014,
n.
8053
cui adde, ex
plurimis,
Cass. Sez. U., 22
settembre
2014,
n.
19881;
Cass., 29
ottobre
2018,
n.
27415;
Cass.,
13 agosto
2018,
n.
20721).
E che deve
ritenersi
apparente
la
motivazione
che,
pur
essendo
graficamente
(e,
quindi,
materialmente)
esistente, come
parte
del
documento
in cui consiste il
provvedimento
giudiziale, non rende
tuttavia
percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di
argomentazioni
obiettivamente
inidonee a
far
conoscere
l'iter
logico
seguito
per
la
formazione
del
convincimento,
di
talchè
essa non
consente alcun
effettivo
controllo
sull'esattezza e sulla logicità del
ragionamento
del
giudice;
laddove
«Sostanzialmente
omogenea
alla
motivazione
apparente
è poi quella perplessa e
incomprensibile:
in
entrambi
i casi,
invero
- e purchè il vizio risulti dal
testo
della
sentenza
impugnata,
a prescindere dal
confronto
con le risultanze
processuali -
l'anomalia
motivazionale,
implicante
una violazione di
legge
costituzionalmente
rilevante,
integra
un
errar
in procedendo e,
in
quanto
tale,
comporta
la
nullità
della sentenza
impugnata
per
cassazione
(cfr.
Cass. civ. sez. un. 5 agosto
2016
n.
16599;
Cass.
sez. un. 7 aprile
2014,
n.
8053
e ancora, ex
plurimis,
Cass. civ. n.
7
4891
del
2000;
n.
1756
e n.
24985
del
2006;
n.
11880
del
2007;
n.
161,
n. 871 e n.
20112
del
2009).»
(così Cass. Sez. U., 3
novembre
2016,
n.
22232;
v.,
altresì, Cass., 23
maggio
2019,
n.
13977;
Cass.,
7 aprile
2017,
n.
9105;
Cass. Sez. U., 24
marzo
2017,
n.
7667;
Cass.
Sez. U., 3
novembre
2016,
n.
22232;
Cass. Sez. U., 5 agosto
2016,
n.
16599).
4.2
-
Tanto
premesso, rileva
innanzitutto
la
Corte che, - a
fronte
dell'obiettiva
insufficienza, come
meglio
in prosieguo
si
dirà,
dell'affermazione
secondo
la
quale «i valori
accertati»
riposavano
unicamente
sulle
quotazioni
OMI in
quanto
erano
«inidonei
a
supportare
la
valutazione
i
contratti
richiamati
dall'Ufficio Finanziario
per
i quali non sono
comunque
indicati dove sono
situati
(l'unica
indicazione è "stessa zona
OMI")
la
tipologia
lo
stato
di
manutenzione»,
la
motivazione
diviene
inequivocabilmente
perplessa (e, così,
apparente)
nel
momento
in cui il giudice del
gravame
afferma
che
«un'eventuale
consistente
differenza
nello
stato
di
manutenzione
degli
immobili
(nel
caso di specie
si
parla di
tetto
in
eternit
che è
stato
sostituito
successivamente
dall'acquirente)»
avrebbe
potuto
portare
«a
valori
di
mercato
con
notevoli
scosta
menti»:
la necessità di una
effettiva
manutenzione
degli
immobili
compravenduti,
ai
fini della
quantificazione
del loro
valore
di
mercato
in relazione
(anche)
ai
parametri
offerti
a comparazione,
costituisce, qui, circostanza che viene predicata in
termini
ipotetici
(con
motivazione
che, perciò,
rimane
perplessa);
laddove, poi, il
rilievo che
involge
la
«tipologia»
(in tesi inespressa) degli
immobili
(utilizzati
a
comparazione)
risulta in insanabile
contrasto
col rilievo
svolto
in
punto
di
motivazione
dell'avviso
di
rettifica,
motivazione
che
risultava
esaustiva
(anche)
perché
afferente
«unità
immobiliari
similari».
Obiettivamente
incomprensibile
rimane,
poi, il
riferimento
alla
circostanza che «la banca
terzo
creditore»
aveva
«garantito
la
8
congruità
del prezzo
pagato»
che,
pertanto,
doveva
ritenersi
«adeguato
al valore di
mercato»,
e
tanto
che le
parti
interpretano
detto
passaggio
motivazionale
in relazione alla posizione ora della
banca
mutuataria
(così
la
ricorrente
principale) ora della Banca
creditore procedente nell'esecuzione
immobiliare
che aveva preceduto
la
compravendita
in questione (così
la
controricorrente).
Da
ultimo,
l'affermazione
che «L'eventuale presenza di una
stima
dell'Agenzia del
Territorio»
avrebbe «consentito anche al Collegio una
migliore
valutazione
delle
caratteristiche
e dello
stato
di
manutenzione
dell'immobile
perché
effettuata,
previo
sopralluogo, da
tecnici specializzati» sanziona, - e
conferma,
quanto
alle necessità di
manutenzione
degli
immobili,
-il
ragionamento
ipotetico,
e perplesso,
espresso dalla
gravata
sentenza che,
pertanto,
ha
pronunciato
sulla
materia
controversa
senza operare una qualche
«valutazione
delle
caratteristiche
e dello
stato
di
manutenzione
dell'immobile».
Laddove, come denuncia l'Agenzia
ricorrente,
la
gravata
sentenza
non ha
tenuto
conto di
fatti
decisivi
per
il giudizio, quali
fatti
storici
emersi dal
dibattito
processuale in relazione:
-all'ubicazione, nella
medesima
«zona OMI», degli
immobili
oggetto
delle
compravendite
utilizzate a comparazione,
costituendo
le
quotazioni OMI
«valori
normali
di
mercato
desunti
da uno
studio
statistico
su una
pluralità
di
atti
negoziali
registrati,
...
mediante
la
rilevazione di prezzi riferibili ad
immobili
il più possibile omogenei»
(così Cass., 25 gennaio
2019,
n.
2155)
e,
come
detto,
costituendo
detti
immobili,
per
stessa indicazione della
gravata
sentenza,
«unità
immobiliari
similari»;
-all'esistenza di una CTU, assunta
nell'àmbito
di una
(pregressa)
procedura esecutiva, che recava una stima degli
immobili
ad uso
artigianale (in ragione di
650,00
al
mq.)
comunque
superiore
al
prezzo indicato
nell'atto
di
compravendita
in ragione di
328,70
al
mq.
(è, poi, da
rimarcare
che
la
m era riduzione della pretesa fiscale è
9
ammissibile
anche
se
operata
per
la
prima
volta
in
grado
d'appello;
cfr. Cass., 21
giugno
2017,
n.
15413;
Cass.,
18
luglio
2003,
n.
11265);
-allo
stato
locativo
degli
immobili
compravenduti,
ed alla stessa
conclusione di
nuovi
contratti
di locazione, circostanze,
queste,
che
se
si
ponevano
in
contraddizione
con uno
«stato
di
manutenzione
(in
tesi)
necessitante di
interventi
risultavano,
peraltro,
coerenti
col
rilievo che alcun
intervento
manutentivo
era
stato,
in
effetti,
realizzato (e alcun costo,
quindi,
sostenuto).
5.
-
Destituito
di
fondamento
è, poi, il ricorso
incidentale
condizionato.
5.1 -Rileva,
al
riguardo,
la
Corte che già
emerge,
nei
termini
in
cui il
motivo
è
formulato,
una
(indebita)
commistione
tra
giustificazione
(motivazione)
dell'atto
e
riscontro
probatorio
degli
elementi
fattuali
giustificativi,
in
quanto
la
motivazione
deve solo
rappresentare
(tra
l'altro)
gli
elementi
fattuali
posti a
fondamento
dell'atto
laddove il
«grado
di certezza e
verosimiglianza
degli
elementi
posti alla base della
rettifica
del
valore
degli
immobili»
va
verificato
in
giudizio, con onere della
prova
a carico
dell'amministrazione.
L'obbligo di
motivazione
dell'avviso
di
rettifica,
-che è
volto
a
delimitare
l'ambito
delle ragioni deducibili dall'Ufficio
nell'eventuale
successiva fase contenziosa e, al
contempo,
a
consentire
l'esercizio
del
diritto
di difesa del
contribuente,
-deve
ritenersi,
difatti,
adempiuto
mediante
l'enunciazione del
criterio
astratto
in base
al
quale la
rettifica
è stata
operata,
laddove
(solo)
nella
eventuale
fase
contenziosa viene in considerazione l'onere
dell'Amministrazione
di
provare
l'effettiva
sussistenza dei
presupposti
fattuali
per
l'applicazione del
criterio
prescelto, fase,
questa,
nella quale il
contribuente
ha la possibilità di
contrapporre
altri
elementi
sulla base
del
medesimo
criterio
o di
altri
parametri
(v.
già Cass. Sez. U., 26
ottobre
1988,
n.
5783,
cui adde,
ex
plurimis,
Cass., 26
gennaio
2018,
10
(~,\\l~
·~
n.
1961;
Cass., 6
giugno
2016,
n.
11560;
Cass., 25
marzo
2011,
n.
6914;
Cass., l
dicembre
2006,
n.
25624;
Cass., 12
maggio
2003,
n.
7231;
Cass., 19
ottobre
2001,
n.
12774;
Cass., 8
marzo
2001,
n.
3419;
Cass., 25 luglio
1997,
n.
6958;
Cass. Sez. U., 4 gennaio
1993,
n.
8;
Cass. Sez. U., 21
dicembre
1990, n.
12141).
Nella fattispecie, poi,
la
parte
motiva
dell'atto
reca
un'ampia
combinazione delle quotazioni OMI col
metodo
comparativo
fondato
su
compravendite
(in nr. di
tre,
quanto
agli
immobili
ad uso
artigianale, ed in n r. di 2,
quanto
a quello ad uso
abitativo)
a loro
volta indicate
per
estremi
di registrazione, datazione, destinazione
degli
immobili,
omogeneità
della zona OMI.
Né, in un
siffatto
contesto, l'omessa allegazione di
detti
atti
comparativi
poteva inficiare la
motivazione
che, nel suo più
ampio
contenuto,
riproduceva
(anche)
gli
elementi
essenziali degli
atti
di
compravendita
(v.
Cass., 22
settembre
2017, n.
22148;
Cass., 8
novembre
2013,
n.
25153).
6.
-
La
sentenza
impugnata
va,
pertanto,
cassata con rinvio,
anche
per
la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità,
ad
altra sezione della commissione
tributaria
regionale della Toscana
che, in diversa composizione, procederà
al
riesame della controversia.
In
particolare la
CTR
dovrà
procedere al riesame della controversia in
relazione alle deduzioni e richieste
istruttorie
delle
parti,
dando conto
del
proprio
convincimento
in relazione agli
artt.
115,
116 e 132 cod.
proc. civ.
(oltreché
sulla base del d.lgs. n.
546
del
1992,
artt.
7, 36 e
61).
La
Corte da
atto
della sussistenza, con
riferimento
al ricorso
incidentale, dei presupposti di cui al
primo
periodo del D.P.R. 30
maggio
2002,
n. 115,
art.
13,
comma
1-quater,
introdotto
dall'art.
l,
comma
17, della
L.
24
dicembre
2012,
n.
228, ai fini del
versamento
dell'ulteriore
importo
del
contributo
unificato, pari a quello
dovuto
per
l'impugnazione
incidentale.
11
P.Q.M.
La
Corte, accoglie il
primo
motivo
del ricorso principale, assorbito
il secondo,
rigetta
il ricorso incidentale, cassa
la
sentenza
impugnata
e rinvia, anche
per
le spese del giudizio di
legittimità,
alla
commissione
tributaria
regionale della Toscana in diversa
composizione.
Ai
sensi
dell'art.
13
comma
l
quater
del d.P.R. n.
115
del
2002,
inserito
dall'art.
l,
comma
17 della
l.
n.
228
del
2012,
atto
della sussistenza dei
presupposti
per
il
versamento,
da
parte
della
ricorrente
incidentale,
dell'ulteriore
importo
a
titolo
di
contributo
unificato
pari a quello
dovuto
per
il ricorso incidentale, a
norma
del
comma
l-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2019.
12

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