Sentenza Nº 23097 della Corte Suprema di Cassazione, 24-05-2019

Presiding JudgeROSI ELISABETTA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:23097PEN
Judgement Number23097
Date24 Maggio 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPEZZUTO MARTINA nato a NAPOLI il 02/01/1988
CAPEZZUTO VINCENZO nato a NAPOLI il 13/02/1973
COCOZZA MARIA GRAZIA nato a NAPOLI il 08/05/1977
MODESTINO SILVANA nato a NAPOLI il 12/05/1970
RICCIO NICOLA nato a NAPOLI il 27/09/1956
bEPOSITATA IN CkiCFILE
2 ,*
MAG 2019
avverso la sentenza del 14/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di Capezzuto Martina,
Cocozza Maria Grazia e Modestino Silvana, annullamento con rinvio per Capezzuto
Vincenzo e Riccio Nicola, limitatamente all'aumento per la continuazione in
relazione ai reati fine, inammissibili i ricorsi nel resto.
uditi i difensori
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23097 Anno 2019
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SEMERARO LUCA
Data Udienza: 08/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il difensore avv. De Gregorio Giuseppe chiede raccoglimento dei motivi di ricorso
ai quali si richiama.
Il difensore avv. Chiummariello Raffaele si riporta ai motivi di ricorso.
Il difensore avv. Fumo Massimo insiste per raccoglimento dei motivi di ricorso.
Il difensore avv. Vannetiello Dario del foro di Napoli chiede raccoglimento dei
motivi di ricorso.
Il difensore avv. Petrillo Luigi insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza del 14 febbraio 2018, ha
confermato la condanna inflitta a Martina Capezzuto ed a Maria Grazia Cocozza
dal Tribunale di Napoli il 7 marzo 2016.
1.1. Martina Capezzuto è stata condannata alla pena di due anni di reclusione,
per il reato a lei ascritto al capo M3) ex art.
12-quinquies
della legge 356/1992, in
concorso con Alessandro Capezzuto, per avere quest'ultimo, già condannato per il
delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990 ed indagato ex art. 74 d.P.R. 309/1990, quale
capo e promotore di un'associazione finalizzata al traffico di sostanza
stupefacente, attribuito fittiziamente la titolarità a Martina Capezzuto, consapevole
dello scopo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o
di agevolare la commissione del delitto ex art. 648-ter cod. pen.:
-
del conto corrente n. 10690823 acceso presso Unicredit Banca il 6 ottobre 2006;
-
della carta bancomat n. 27657215 del 18 giugno 2010.
1.2. Maria Grazia Cocozza è stata condanna alla pena di tre anni e sei mesi di
reclusione per il reato a lei ascritto al capo N3) ex art.
12-quinquies
legge
356/1992, in concorso con Alessandro Capezzuto, per avere quest'ultimo, già
condannato per il delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990 ed indagato ex art. 74 d.P.R.
309/1990, quale capo e promotore di un'associazione finalizzata al traffico di
sostanza stupefacente, attribuito fittiziamente la titolarità a Maria Grazia Cocozza,
consapevole dello scopo, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di
prevenzione o di agevolare la commissione del delitto ex art. 648-ter cod. pen.:
-
di un appartamento in Napoli in via Manzoni n. 1 84, acquistato il 16 marzo 2010,
-
di motociclo Malaguti 160 targato DK14717;
-
del conto corrente n. 10715959 acceso presso la banca Unicredit il 17 novembre
2006, con delega in favore di Alessandro Capezzuto;
-
dei libretti di deposito al portatore nn. 5099837 e 5099836 presso Unicredit
Banca, accesi quale legale rappresentante di tutore naturale di minore;
-
del conto deposito a risparmio n. 31786936 attivo presso Poste Italiane, filiale di
Napoli.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
La Corte di appello di Napoli, con la stessa sentenza, ha parzialmente
riformato della sentenza del Tribunale di Napoli del 7 marzo 2016.
1.3. La corte territoriale ha condannato Vincenzo Capezzuto alla pena di 13
anni di reclusione, per i capi A) e
A-BIS),
previa esclusione delle circostanze
aggravanti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 contestate al capo
A) ed ex art. 80 d.P.R. 309/1990.
Quanto al capo A), Vincenzo Capezzuto è stato ritenuto partecipe
dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 diretta da Ciro De Gregorio, ed a cui
ha partecipato anche il fratello Alessandro, con condotta determinata dalla Corte
di appello a partire dal 22 settembre 2010, data di arresto del fratello Alessandro,
al gennaio 2011, data riportata nella parte finale del capo di imputazione.
La Corte di appello ha escluso la penale responsabilità dell'imputato per la
condotta di capo, promotore ed organizzatore per il periodo 2002-2005 ritenendo
che in quell'epoca non fosse attiva l'associazione per delinquere sub capo A).
Quanto al capo
A-BIS),
Vincenzo Capezzuto è stato condannato, per la
cessione, in concorso con il fratello Alessandro, a Ciro Mucci, Raffaele Scala,
Giuseppe Scala e Luigi Cangiano e ad altri soggetti non identificati, di cocaina,
hashish, marijuana ed extasy, dal 2001 al 2006, in Napoli ed all'estero.
1.4. La Corte di appello ha assolto Silvana Modestino dal reato sub Y3),
limitatamente al conto Unicredit, perché il fatto non sussiste; ha confermato la
condanna per i reati ex art.
12-quinquies
della legge 356/1992 per i capi Y3), per
le restanti condotte, ed A4) ed ha rideterminato la pena in 2 anni e 10 mesi di
reclusione (pena base, per il reato di cui al capo Y3, 2 anni e 4 mesi di reclusione,
aumentata per il capo A4 di 6 mesi di reclusione).
Silvana Modestino è stata condannata per il reato ex art.
12-quinquies
della
legge 356/1992, in concorso con Salvatore Ferrigno, per avere quest'ultimo,
indagato ex art. 74 d.P.R. 309/1990, quale capo e promotore di un'associazione
finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, attribuito fittiziamente la titolarità
a Silvana Modestino, consapevole dello scopo, al fine di eludere le disposizioni in
materia di misure di prevenzione o di agevolare la commissione del delitto ex art.
648-ter cod. pen.:
-
di un conto corrente acceso presso la banca Popolare di Ancona, sul quale dal 24
ottobre 2000 Silvana Modestino è delegata ad operare quale socio accomandatario
della Antiques di Modestino Silvana e Co. e relative carte di credito e bancomat
collegate (capo Y3: dal 2002 con condotta perdurante);
-
di un libretto di risparmio nominativo acceso il 3 ottobre 2010 (capo Y3);
-
dell'auto Toyota IQ, avvenuta il 25 ottobre 2010 (capo A4).
1.5. La Corte di appello di Napoli, esclusa la circostanza aggravante ex art.
80 d.P.R. 309/1990 contestata ai capi Q2) e 52), ha rideterminato la pena già
f
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT