Sentenza Nº 23067 della Corte Suprema di Cassazione, 11-11-2016

Presiding JudgeSALVAGO SALVATORE
ECLIECLI:IT:CASS:2016:23067CIV
Date11 Novembre 2016
Judgement Number23067
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
zioni sociosanitarie
sul ricorso proposto da
- accreditamento
REGIONE CALABRIA, in persona del Vicepresidente della Giunta regionale p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Sabotino n. 12, presso l'avv.
GRAZIANO PUNGI', unitamente all'avv. GIUSEPPE NAIMO dell'Avvocatura
regionale, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al
ricorso
RICORRENTE
contro
C.S.B. S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. Giuseppe Chiaradia. elet-
tivamente domiciliata in Roma, alla via di Tor Vergata n. 12, presso l'avv. GIU-
SEPPE GIDARO. dal quale, unitamente all'avv. MARZIALE GIDARO del foro
2931 di Catanzaro. è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del
2d1E2
controricorso
NRG 27898-14 Regione Calabria-CSB Sri e Asp C'osenra - Pag. 1
Civile Sent. Sez. 1 Num. 23067 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 11/11/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
CONTRORICORRENTE
e
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
INTIMATA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 691/14, pubblicata il 13
maggio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2016
dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Giuseppe Naimo per la ricorrente e l'avv. Sergio Gidaro per dele-
ga del difensore della controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Federico SORRENTINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.
La C.S.B. S.r.l., in qualità di gestore della casa protetta per anziani San
Pio e Madonna dell'Immacolata, convenne in giudizio la Regione Calabria e l'A-
zienda sanitaria provinciale di Cosenza, per sentirle condannare al pagamento del-
la somma di Euro 614.444,20, dovuta a titolo di contributo per le prestazioni so-
ciosanitarie erogate dalla predetta struttura nell'anno 2010, in virtù del contratto
stipulato con l'Asp il 23 settembre 2011, e poste a carico del Fondo sociale regio-
nale nella misura del 50% della retta giornaliera.
Si costituì la Regione, che resistette alla domanda, eccependo tra l'altro la
nullità del contratto, in quanto non sottoscritto da essa convenuta e stipulato senza
l'osservanza delle regole di evidenza pubblica.
Si costituì anche l'Asp, che eccepì l'avvenuta estinzione delle obbligazioni a
proprio carico.
NRG 27898-14 Regione C'alabria-CS13 Sri e Asp Cosenza - Pag. 2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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