Sentenza Nº 23010 della Corte Suprema di Cassazione, 29-07-2020

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:23010PEN
Date29 Luglio 2020
Judgement Number23010
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GROSSI MARIO nato a CASSINO il 25/06/1947
GROSSI MAURIZIO nato
.
a CASSINO il 22/10/1975
BIANCHI GIACOMO nato a TERELLE il 02/01/1956
NARDONE ROBERTO nato a YORK( CANADA) il 04/02/1966
CORNACCHIA ANGELO nato a CASSINO il 15/08/1948
avverso la sentenza del 11/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA MARIA
BARBERINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per
prescrizione con conferma del capo relativo alla confisca;
uditi i difensori:
-
AVV. MICHELANGELO CURTI, sostituto processuale dell'AVV. PIERPAOLO DELL'ANNO
-
difensore di BIANCHI GIACOMO e NARDONE ROBERTO;
-
AVV. GIANFRANCESCO IADECOLA, difensore di GROSSI MARIO;
-
AVV. GIANRICO RANALDI, difensore di GROSSI MARIO e GROSSI MAURIZIO;
i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23010 Anno 2020
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: ACETO ALDO
Data Udienza: 10/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
12104/2017
RITENUTO IN FATTO
1.1 sigg.ri Mario Grossi, Maurizio Grossi, Giacomo Bianchi, Roberto Nardone
e Angelo Cornacchia ricorrono per l'annullamento della sentenza dell'11/10/2016
della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 16/12/2014 del
Tribunale di Cassino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mario
Grossi e Angelo Cornacchia in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 323 cod. pen.
(capo D) ed ha eliminato la relativa pena, ha rideterminato la pena inflitta a
Mario Grossi per i residui reati di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 30 e 44,
lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
(capo B), nella misura di nove mesi di arresto e 20.000,00 euro di ammenda, ha
rideterminato la pena inflitta ad Angelo Cornacchia, Giacomo Bianchi e Roberto
Nardone per il reato di cui al capo A della rubrica nella misura di otto mesi di
arresto e 18.000,00 euro di ammenda ciascuno, ha confermato la condanna di
Maurizio Grossi alla pena di otto mesi di arresto e 20.000,00 euro di ammenda
per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 30 e 44, lett. c), d.P.R. n. 380
del 2001 (capo A), 181, 142, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004 (capo C), nonché la
confisca delle aree abusivamente lottizzate e delle opere abusivamente
realizzate, la concessione della sospensione condizionale della pena per tutti gli
imputati.
2.Mario Grossi propone cinque motivi.
2.1.Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,
in relazione agli artt.: 125, 192, 533, 546, 1° comma, lett. e, cod. proc. pen.; 42
e 43 cod. pen.; 3, 1° comma, lett. b, 30, 44,
10
comma, lett. c, d.P.R. n. 380 del
2001; 54 e 55, legge reg. Lazio n. 38 del 1999; 23, legge reg. Lazio n. 15 del
2008, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione
risultante dal testo della sentenza impugnata e da atti del processo
specificamente indicati conseguenti sia al travisamento del risultato probatorio
che all'erronea applicazione della legge penale ovvero di altre norme giuridiche
delle quali si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.
Premette che secondo la Corte territoriale la circostanza che la società
«Antoniana Immobiliare S.r.l.» avesse in corso di realizzazione in zona agricola -
tra l'altro sottoposta a vincoli sovraordinati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 -
interventi di
nuova costruzione,
senza essere in possesso dei requisiti soggettivi
previsti dall'art. 55, comma 4, legge reg. Lazio n. 38 del 1999, integra di per sé
il reato di lottizzazione abusiva di cui agli artt. 30, 44, 1° comma, lett. c), d.P.R.
n. 380 del 2001.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Tale argomentare, afferma, tradisce il carattere circolare del ragionamento
della Corte di appello che al contempo svaluta i tratti distintivi del fatto tipico del
reato di lottizzazione abusiva, rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 44,
comma 1°, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, e travisa il risultato probatorio
conseguito all'esito dell'istruttoria dibattimentale.
Sotto il primo profilo (malgoverno della norma incriminatrice) non è
ammissibile che la realizzazione in zona agricola di due corpi di fabbrica a
destinazione residenziale determini di per sé la trasformazione urbanistica ed
edilizia dei terreni indipendentemente dalla circostanza che, per l'irrilevante peso
insediativo, non rendano necessaria la realizzazione di un nuovo reticolo urbano
e, quindi, il compimento di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Avuto
riguardo al tenore letterale della norma: a) il reato di lottizzazione abusiva
presuppone che le opere edilizie insistano su un suolo inedificato, sicché esso
non è configurabile in caso di intervento costruttivo che riguardi un patrimonio
edilizio già esistente; b) la lottizzazione è abusiva soltanto quando avviene in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali senza la prescritta
autorizzazione; c) la lottizzazione abusiva si distingue dalla mera trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio di cui agli artt. 3, 1° comma, lett. e) e 44, 1°
comma, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché sanziona il comportamento di chi
edifica senza aver previamente ottenuto il rilascio dell'autorizzazione alla
lottizzazione che deve ritenersi necessaria quando l'area venga per la prima
volta interessata da un'attività capace di provocare una profonda trasformazione
socio-economica - oltre che strutturale - che comporti la necessità di dotarla di
strutture viarie e relative infrastrutture; d) il reato di lottizzazione abusiva ha
natura plurioffensiva perché tutela la riserva pubblica di pianificazione
urbanistica e tende a scongiurare l'accollo di costi non preventivati dalla pubblica
amministrazione legati alla concentrazione imprevista del carico urbanistico ed al
conseguente intervento necessitato per garantire i cd. servizi di minima (luce,
acqua e gas) ai soggetti insediati nelle aree lottizzate, con conseguente
insussistenza del reato in caso di inoffensività in concreto della condotta. Ne
consegue che il ragionamento della Corte di appello contrasta con la
ratio
della
fattispecie incriminatrice anche perché i lavori autorizzati con i permessi di
costruire n. 3340/08 e 3399/08 non avrebbero comportato la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo quanto risulta dalle
testimonianze rese in dibattimento dal CT del PM, Arch. Alfredo Fava, e dal
dirigente dell'UTC di Cassino, dott. Antonio Pirolli.
Il secondo profilo (ragionamento mancante, viziato dall'erronea applicazione
della disciplina urbanistica di riferimento e dal travisamento delle prove) è, a sua
volta, articolato in tre argomenti.
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