Sentenza Nº 22904 della Corte Suprema di Cassazione, 26-09-2018

Presiding JudgeLOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:22904CIV
Date26 Settembre 2018
Judgement Number22904
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 5013-2014 proposto da:
TECKSOL U.S. INC., elettivamente domiciliata a Roma, Via Ciro
Menotti 4, presso lo studio dell'Avvocato FERDINANDO
ALBISINNI che, unitamente all'Avvocato NICOLA CORBO, la
rappresenta e difende, anche disgiuntamente, per procura
speciale del 14/1/2014;
- ricorrente -
contro
AEROPORTI DI ROMA S.P.A., elettivamente domiciliata a
Roma, Corso di Francia 178, presso lo studio dell'Avvocato
PIERO MANCUSI e dell'Avvocato ANTONELLA PERSICO che la
rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura
speciale in calce al controricorso
-
controricorrente e ricorrente incidentale
-
avverso la sentenza n. 4498/2013 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 3/9/2013;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 22904 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 26/09/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
10/4/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, FULVIO TRONCONE, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per
l'accoglimento del primo motivo, assorbimento del secondo
motivo e per il rigetto del terzo motivo del ricorso incidentale;
sentiti, per la ricorrente, l'Avvocato FERDINANDO ALBISINNI e
l'Avvocato NICOLA CORBO;
sentito, per la controricorrente, l'Avvocato ANTONELLA
PERSICO;
FATTI DI CAUSA
La s.p.a. Aeroporti di Roma ha convenuto in giudizio, innanzi
al tribunale di Roma, la Tecksol U.S., deducendo: di aver
stipulato con tale società un contratto avente ad oggetto la
costruzione e la fornitura di cinque autobus da utilizzare nello
scalo di Fiumicino; che il contratto prevedeva termini di
adempimento più volte prorogati; che, ciò nonostante, a
distanza di circa un anno dalla stipula del contratto, nessun
mezzo era stato fornito. In forza di tali circostanze, l'attrice ha
chiesto la risoluzione del contratto e la condanna della società
convenuta al risarcimento dei danni.
La Tecksol U.S., dal suo canto, ha chiesto il rigetto della
domanda, adducendo che il mancato rispetto dei termini era
imputabile a situazioni oggettive ad essa non imputabili ed, in
particolare, all'inidoneità dei motori IVECO, e proponendo, a
sua volta, domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento della committente per non aver corrisposto
l'anticipo del corrispettivo come previsto dal contratto.
Il tribunale di Roma, con sentenza del 7/9/2005, ha accolto
Ric. 2014 n. 5013, Sez. 2, PU del 10 aprile 2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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