Sentenza Nº 22889 della Corte Suprema di Cassazione, 23-05-2019

Presiding JudgePETRUZZELLIS ANNA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22889PEN
Date23 Maggio 2019
Judgement Number22889
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Consorzio Go Service s.c.a.r.l. in liquidazione
avverso il decreto del 2/10/2018 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Consorzio Go Service Scarl in liquidazione, destinatario di informazione interdittiva
antimafia ai sensi dell'art. 91 del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159, per il tramite del
procuratore speciale avvocato Gaetano Maiuri, propone ricorso avverso il provvedimento con il
quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario
dell'azienda, misura volta ad ottenere la prosecuzione dell'attività imprenditoriale imponendo,
se del caso, le comunicazioni ritenute opportune nell'interesse del servizio pubblico da
garantire con i contratti in corso e della compagine societaria. La misura richiesta dal Consorzio
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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22889 Anno 2019
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA
Data Udienza: 04/04/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
è prevista dall'art. 34
bis,
comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011, introdotto dalla
legge n. 161 del 17 ottobre 2017.
2. Il Tribunale, con l'impugnato decreto del 2 ottobre 2018, sulla base della emanata
misura di prevenzione amministrativa adottata dal Prefetto, degli atti istruttori svolti dal
Pubblico Ministero di Napoli e dei verbali del Gruppo Ispettivo Antimafia ha ritenuto sussistente
una forma di contaminazione tra il Consorzio e gruppi criminali operanti sul territorio con
modalità camorristiche, infiltrazione rilevante ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a) del d.lgs.
159/2011, ma ha escluso, ai fini dell'applicazione della misura del controllo giudiziario di cui
all'art. 34-bis d. Igs. 159/2011, che tale collegamento possieda i caratteri di
occasionalità.
Secondo il Tribunale sussiste il rischio di condizionamento criminale delle scelte societarie,
rischio che deriva dal tentativo di infiltrazione mafiosa, elemento di per sé sufficiente ai fini
della emissione della disposta interdittiva antimafia.
In sintesi, secondo il Tribunale:
il ruolo apicale svolto nella compagine societaria da Basilio Polverino, quale direttore
tecnico nonchè coniuge di Giuseppina Di Lieto, che del Consorzio è amministratore unico e
legale rappresentante;
la partecipazione societaria indiretta ed il pari ruolo rivestito nella compagine societaria dal
fratello, Gennaro Polverino, gravato, come Basilio, da un procedimento penale per cd.
reato-
spia,
essendo stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e
53
-
bis
d.lgs.
22/97, associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, fattispecie penale
disciplinata dall'art. 260 del d. Igs. n. 152 del 2006 e successivamente dall'art. 452-
quaterdecies
cod. pen. introdotto dal d.lgs. 21 del 218;
i legami dei predetti, attraverso il Consorzio, con Domenico Romano e con la convivente
Lanzuolo Anna, per il tramite dei congiunti di questa che per tale compagine svolgono attività
lavorativa;
la condizione di Romano, a propria volta gravato da precedenti penali ostativi, quali la
condanna per il reato di cui all'art. 416
-
bis cod. pen. e ed estorsione aggravata dall'art. / del
cf./. 152 del 1991 e tratto in arresto
per il reato di detenzione di arma e raggiunto, il giorno
11
aprile 2017, da una misura applicativa della
custodia cautelare in carcere
per i reati di turbata
libertà degli incanti, corruzione ed altro;
sono tutti elementi che dimostrano il concreto pericolo che l'assetto societario del
Consorzio possa comportare scelte societarie potenzialmente idonee a reiterare le stesse
condotte criminose, già contestate in passato dall'autorità giudiziaria penale ai fratelli Polverino
ed al Romano. Conclusione viepiù corroborata dall'operatività del Consorzio in un settore di
attività ed in un territorio fortemente condizionato dalla criminalità camorristica, tenuto conto
che il Consorzio annovera alle proprie dipendenze alcuni congiunti della predetta Lanzuolo.
Il Tribunale, posta la differenza tra lo scrutinio rimesso al giudice amministrativo in merito
alla legittimità della informazione antimafia prefettizia, e l'analisi richiesta in sede di
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