Sentenza Nº 22831 della Corte Suprema di Cassazione, 23-05-2019

Presiding JudgeMORELLI FRANCESCA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22831PEN
Judgement Number22831
Date23 Maggio 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22831 Anno 2019
Presidente: MORELLI FRANCESCA
Relatore: PEZZULLO ROSA
Data Udienza: 22/03/2019
SENTENZA
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CORTE APPELLO
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chiede
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rigetto
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deposita
la
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spese
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si
riporta
ai
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del
ricorso
Ritenuto
in
fatto
1. Con
sentenza
dell'11
aprile
2018
la
Corte
di
Appello
di L'Aquila, ha
dichiarato
inammissibile
per
tardività
l'appello
proposto
da Saccuti Pasqualino
avverso
la
sentenza
del
13
marzo
2013
del G.u.p. del locale
Tribunale,
nonché
dichiarato
non luogo a
procedere
nei
confronti
dello
stesso
imputato
in
ordine
al
mandato
di
pagamento
1656/11
di cui al capo D
n.
14, essendo
stato
il
predetto
già
giudicato
dalla
medesima
Corte
d'appello
con
sentenza
n.
35/14,
rideterminando
la pena in
anni
4, mesi 11 e 10
giorni
di reclusione, con
conferma
delle
statuizioni
civili.
1.2.
Il
giudice
di
primo
grado,
in
particolare,
all'esito
del
giudizio
abbreviato,
aveva
riconosciuto la penale
responsabilità
del Saccuti in
ordine
ai
reati
di cui
all'art.
640
-ter,
in
esso
assorbito
il
capo A
(640
co 2, n. l
c.p.)
e così
modificato
il capo B
(110,
314,
81
c.p.v.
c.p.);
nonché
per
i
reati
di cui ai capi C
(615-
ter co. 2, m. l e co. 3, 81
c.p.v.
c.p.)
e D
(476,
479
c.p.);
l'imputato,
invero,
in
qualità
di responsabile del
settore
economico
finanziario
del
Comune
di
Tortoreto,
introducendosi
abusiva~ente
nel
sistema
informatico
dell'ente,
predisponeva
mandati
di
pagamento
contraffatti,
cosj da
acquistare
beni
per
il suo
immediato
interesse,
ovvero
appropriandosi
delle
relative
somme
per
un
valore
di
oltre
1.200.000
euro.
2.
Avverso
la sentenza di
inammissibilità
dell'appello
ha
proposto
ricorso
per
cassazione, pel
tramite
del
proprio
difensore
di fiducia, il Saccuti,
allegando
sei
motivi
di ricorso, con i quali
lamenta:
-con
il
primo
motivo,
la
violazione
dell'articolo
420
quater
c.p.p.
-ante
riforma
ex
L.
n.
67
del
28 aprile
2014-
secondo
il
principio
tempus
regit actum,
avendo
i giudici di seconde
cure
omesso di
considerare
la
contumacia
del Saccuti,
come
da
verbale
dell'udienza
preliminare
del 13
maggio
2014
e
17.6.2014
prima
dell'entrata
in
vigore
della legge n. 67 e della
decorrenza dal
22
agosto
2014
anche della
norma
transitoria
di cui
all'art.
15 bis ;
invero,
la
Corte di Appello ha
ritenuto
erroneamente
non
corretta
e non necessaria la
notifica
dell'estratto
contumaciale,
avvenuta
in
data
26
maggio
2015,
ritenendo
non
tempestivo
l'appello
proposto
dall'imputato
il 6
luglio
2015
essendo decorso il
relativo
termine
il 6
giugno
2015
(45
gg. dal
termine
di
40
gg.
per
il
deposito
della
sentenza,
così
come
indicato
in
dispositivo);
nella
fattispecie
in esame, invece, in applicazione del
generale
principio
desumibile
dal
contenuto
dell'art.
11
preleggi,
essendo
il
giudizio
di
merito
in corso alla
data
del 17
maggio
2014
ed essendo
proseguito
nei
confronti
dell'imputato,
già
dichiarato
contumace,
senza presa
d'atto
della
formale
irreperibilità,
la
dichiarazione
di
contumacia
mantiene
i suoi
effetti
con
obbligo
d i
notifica
all'imputato
dell'estratto
contumaciale;
-con il secondo
motivo,
la
violazione
dell'art.
442
co. 3,
c.p.p.,
dell'art.
134
disp.
att.
c.p.p.
ed
il
vizio di
motivazione
sul
punto;
invero,
la
Corte
di Appello ha
omesso
di
valutare
che le
sentenze
pronunciate
a
seguito
di un
procedimento
con
rito
camerale
devono
essere
notificate
all'imputato
assente, secondo la
disciplina
speciale
ex
art.
442/3
c.p.p.,
con ciò
intendendosi
non già
l'imputato
comparso
solo alla
lettura
del
dispositivo,
ma
l'imputato
l
assente
per
tutto
il corso del
giudizio,
ossia
rimasto
contumace;
da ciò
deriva
che il
termine
di
45 gg.
per
proporre
l'appello
decorreva
per
l'imputato
dalla
data
della
notifica
dell'avviso
di
deposito
della
motivazione,
sia
per
il
difensore
che
per
l'imputato,
come
prescritto
dall'art.
585/3
c.p.p.,
essendosi il
giudice
riservato
un
termine
di
deposito
della
sentenza
superiore
a
15
giorni;
-con il
terzo
motivo,
la
violazione
degli
articoli
599
bis,
602,
co. l bis,
c.
p.
p.,
nonché
la
violazione del
contraddittorio
e
dell'articolo
178
c.p.p.,
avendo
la
Corte
territoriale
omesso
di
pronunciarsi
sulla richiesta
congiunta
di difesa e accusa di
definizione
del
giudizio
con accordo
sulla pena
presentato
all'udienza
dell'
11
aprile
2018;
-con il
quarto
motivo,
la
violazione
dell'articolo
157
c.p.p.
stante
l'omessa
pronuncia,
anche
d'ufficio,
della
maturazione
del
termine
di
prescrizione
dei
fatti
reato
commessi
a
tutto
il
settembre
2010;
-con il
quinto
motivo,
la
violazione
degli
articoli
649
e
669
c.p.p.
per
incongruità
della
riduzione, del
tutto
irrisoria,
della pena,
stante
l'assoluzione in relazione al
mandato
di
pagamento
1656/11,
già
giudicato
con la
pronuncia
n.
35/14
della stessa
Corte
di Appello di
L'Aquila;
-con
il
sesto
motivo,
la
violazione
degli
articoli
576,
538-541
e 121
c.p.p.
avendo
i
giudici
di
seconde
cure
fissato una
provvisionale
immediatamente
esecutiva
di
oltre
1.200.000,00
euro,
travalicando
così il
principio
di necessaria
correlazione
tra
accusa e
sentenza
e fissando
tale
provvisionale
ben
oltre
l'importo
oggetto
di
contestazione
nelle
ipotesi
di
reato
contestate
.
CONSIDERATO
IN
DIRITTO
Il
ricorso
merita
accoglimento
nei
limiti
di cui si
dirà.
1.
Invero,
appaiono
decisive-
siccome
fondate
ed
assorbenti
-le
doglianze
di cui al
primo
motivo
di ricorso,
anche
se
deve
darsi
atto,
in
ordine
logico, della
infondatezza
del secondo
motivo
di ricorso, in relazione alla
invocata
specialità
delle
norme
di
cui agli
artt.
442
co. 3,
c.p.p.
e
all'art.
134
disp.
att.
c.p.p.,
asseritamente
di
immediata
applicazione
nella
fattispecie
in esame,
pur
a
seguito
della
novella
n.
67/2014.
1.1.
In
proposito,
secondo
l'assunto
difensivo,
indipendentemente
dalla
dichiarazione
di
contumacia
dell'imputato,
essendo
stato
definito
il
giudizio
in
primo
grado
con
il
rito
abbreviato
ed essendo
risultato
il Saccuti
"non
presente"
al
giudizio,
quest'ultimo
ai sensi del
combinato
disposto
degli
artt.
442
co. 3,
c.p.p.
e
134
disp.
att.
c.p.p.,
avrebbe
dovuto,
comunque,
ricevere la
notifica
dell'avviso
di
deposito
della
sentenza,
notifica
dalla
quale
decorreva
il
termine
di
45
giorni
per
l'impugnazione
ai sensi
dell'art.
585
lett.
c)
c.p.p.,
essendo
stato
indicato
in
dispositivo
il
termine
di
40
giorni
per
deposito
della sentenza.
1.2. Sul
punto
occorre
osservare
che, se è
pur
vero
che alla
sentenza
emessa
all'esito
del
giudizio
abbreviato
è
assimilata,
quanto
ai
termini
per
l'impugnazione,
quella
dibattimentale
e,
pertanto,
tali
termini
decorrono
dai
diversi
momenti
specificati nelle
lettere
b) e c)
dell'art.
...,.,-
2
585,
comma
secondo, cod. proc. pen. ed
hanno
la diversa
durata
stabilita
dal
primo
comma
dello stesso
articolo,
in
rapporto
al
tempo
impiegato
dal
giudice
per
la
redazione
della
motivazione
(Sez. 6, n.
12003
del
04/03/2014
Rv.
259451),
in
ogni
caso la
disciplina
dell'impugnazione
della
sentenza
in
questione
va
pur
sempre
coordinata
con le
disposizioni
in
tema
di
contumacia
ed oggi in
tema
di assenza, a
seguito
delle
modifiche
introdotte
dalla
L.
n.
67 cit.
1.3.
Già
prima
della
novella,
questa
Corte
aveva
evidenziato,
infatti,
come
la
sentenza
emessa
a
seguito
di
giudizio
abbreviato
debba
essere
notificata
solo
all'imputato
che sia
stato
dichiarato
contumace
nel corso
dell'intero
procedimento
e non anche
all'imputato
che non sia
comparso
all'atto
della
lettura
del
dispositivo
(Sez.
l,
n.
24116
del
27/05/2009
Rv.
243972).
A
seguito
della
novella,
questa
Corte
ha
evidenziato,
invece,
come
la
sentenza
emessa a
seguito
di
rito
abbreviato
non
debba
essere
notificata
all'imputato
che non sia
comparso
per
tutto
il corso del
giudizio
(nella
specie
detenuto
agli
arresti
domiciliari
ed
espressamente
rinunziante),
in
quanto
la
previsione
contenuta
negli
artt.
442,
comma
3, cod. proc. pen. e
134
disp.
att.
c.p.p.
deve
ritenersi
implicitamente
abrogata
dalla legge
28
aprile
2014,
n.
67, che
ha
introdotto
la
nuova
disciplina
sull'assenza,
volta
a
garantire
l'effettiva
conoscenza del
processo ed a
ricondurre
ad una
determinazione
consapevole e
volontaria
la
mancata
partecipazione
dell'imputato,
rappresentato
ad ogni
effetto
dal suo
difensore,
ed ha
modificato,
altresì,
l'art.
548,
comma
3, cod. proc.
pen.,
eliminando
l'obbligo
di
notifica
dell'avviso
di
deposito
della
sentenza
all'imputato
contumace
(Sez.
5,
n.
57097
del
27/09/2018,
Rv.
274391).
1.4. Tale
principio
va
ribadito
in
questa
sede, essendo
pienamente
condiviso
da
questo
Collegio, ma da ciò
consegue
che nella
fattispecie,
la
deduzione,
secondo cui
all'imputato
spettava
"in
ogni caso" la
notifica
dell'avviso
di
deposito
della
sentenza
sulla base della sua
"non
presenza"
al
giudizio
abbreviato,
non è
corretta,
dovendo
la disciplina di cui
all'art.
443/2
c.p.p.
tener
conto
delle
sopravvenute
norme
in
tema
di assenza,
ma
soprattutto
della
disciplina
transitoria
ad esse
relativa,
al fine di
stabilire
la
necessità o
meno
della notifica
dell'avviso
di
deposito
con
l'estratto
della
sentenza
ex
art.
548/3
c.p.p.
prima
della
novella.
2.
Tanto
precisato,
dunque,
occorre
verificare-
in relazione al
primo
motivo
di ricorso-
quale
disciplina andasse
applicata
alla
fattispecie
in esame, al fine della
decorrenza
del
termine
per
proporre
appello, ossia
quella
previgente
-dalla
data
di
notifica
dell'avviso
di
deposito
con
l'estratto
della
sentenza
di
primo
grado,
ai sensi del
previgente
art.
548/3
c.p.p.,
in
dipendenza della
dichiarazione
di
contumacia
dell'imputato-
ovvero
quella
di cui alla legge n.
67/2014,
che non richiede alcuna
notifica
dell'avviso
di
deposito
in
dipendenza
dell'assenza
dell'imputato.
2.1.
La
Corte
d'appello
ha
ritenuto
irrilevante
l'avvenuta
notifica
dell'avviso
di
deposito
con
l'estratto
contumaciale,
posto
che esso non
doveva
essere
notificato
poiché
l'imputato
non era
stato
dichiarato
contumace.
3
2.2. A
fronte
di
tale
valutazione
occorre,
tuttavia,
tener
conto
che il
giudizio
ha
avuto
inizio in
primo
grado
in
data
13.5.2014,
e cioè
prima
della
vigenza
delle
disposizioni
sull'assenza di cui
alla legge
28
aprile
2014
n.67.
Il
Saccuti ha
allegato
al ricorso i
verbali
di udienza
preliminare
e-
a
partire
dall'udienza
suddetta
del 13
maggio
2014
sino al
17.6.2014-
lo stesso è
stato
indicato
nei
verbali
di udienza
quale
"contumace".
All'udienza
del
31.10.2014,
celebrata
innanzi ad un
nuovo
G.u.p.,
essendosi
l'originario
giudicante
astenuto,
l'imputato,
invece, è
stato
indicato
come
"non
comparso",
così
come
alle
udienze
successive.
In
tale
contesto
ne
consegue che
l'imputato
era da
ritenersi
a
tutti
gli
effetti
contumace,
contrariamente
a
quanto
evidenziato
nella
sentenza
impugnata,
essendo
tale
individuazione
avvenuta
prima
dell'entrata
in
vigore
delle
norme
ex
L.
n.
67/2014
in
tema
di assenza, e
dovendo
perciò
verificarsi
l'incidenza della
norma
transitoria
di cui
all'art.
15 bis della
L.
67/2014,
introdotta
dalla
L.
11.8.2014
n.
118.
2.3. Peraltro, più
volte
questa
Corte
ha
evidenziato
come
l'omissione
di
una
formale
dichiarazione
di
contumacia
non
determini
alcuna
invalidità,
non
comportando
alcun
pregiudizio
ai fini
dell'intervento
e dell'assistenza
dell'imputato,
cui
competono
i
diritti
processuali connessi alla
situazione
di
contumacia
(Sez. 5, n.
29581
del
09/05/2014
Rv.
263669),
sicchè una
formale
omessa
dichiarazione
non rileva,
essendo
decisivo
lo
status
di
contumace
appunto.
2.4.
Ciò posto
l'art.
15 bis cit.
entrato
in
vigore
dal 22
agosto
2014
prevede
che le
disposizioni in
tema
di
absentia
si
applicano
"1.
ai
procedimenti
in corso alla data
di
entrata
in
vigore della
presente
legge, a condizione che
nei
medesimi
procedimenti
non
sia
stato
pronunciato
il
dispositivo della sentenza
di
primo
grado.
2.
In
deroga a
quanto
previsto
dal
comma
1, le disposizioni
vigenti
prima
della data
di
entrata
in vigore della
presente
legge
continuano
ad
applicarsi
ai
procedimenti
in corso alla data
di
entrata
in vigore della
presente
legge quando
l'imputato
è
stato
dichiarato
contumace
e non è
stato
emesso
il
decreto
di
irreperibilità".
La
giurisprudenza
di
legittimità
ha
avuto
modo
di precisare che
la
disciplina
dell'assenza, che
ha
sostituito
appunto
le disposizioni in
tema
di
contumacia,
si applica ai processi in cui, alla
data
di
entrata
in
vigore
della legge 28
aprile
2014,
n.
67, non sia
stato
pronunciato
il
dispositivo
di
primo
grado,
pur
se la
norma
transitoria
dell'art.
15-bis,
comma
l,
della legge n.
67 del
2014
-sia
stata
inserita
con la legge successiva
dell'
11
agosto
2014,
n.118
(Cass. n.
57733
del
31/10/2017,
Rv.
271988).
2.5. Nella
fattispecie
in
esame,
essendo
l'imputato
contumace,
pur
non essendo
stato
pronunciato
il
dispositivo
della
sentenza
di
primo
grado
all'atto
dell'entrata
in
vigore
delle
norma
sull'absentia,
andava
applicata
la
disciplina
previgente,
non essendo
stato
emesso
il
decreto
di
irreperibilità,
con necessità,
dunque,
di notifica
dell'avviso
di
deposito
della
sentenza di
primo
grado,
sicchè
l'appello
proposto
in
data
6.7.2015
(a
fronte
della
notifica
4
della sentenza di
primo
grado
avvenuta
in
data
26.5.2015,
come
dedotto
dal
ricorrente)
risulta
tempestivo.
2.6.
Neppure
potrebbe
sostenersi
che
andava
applicata
nella
fattispecie
in
esame
la
disciplina
dell'assenza, in
dipendenza
della
modifica
del
giudicante,
all'esito
della
quale
all'udienza
del
31.10
.
2014
l'imputato
è
stato
indicato,
come
"non
comparso",
dovendo
equipararsi
tale
ipotesi
a quella della
rinnovazione
della
citazione
nella
vigenza
della legge
28
aprile
2014,
n.
67
(Sez.
2 n.
53792
del
09/11/2018,
Rv.
274248).
Invero,
nella
fattispecie
in
esame
non
ricorrono
elementi
per
assimilare
le
due
situazioni,
non
risultando
che
all'esito
del
mutamento
del
giudicante,
sia
stata
fissata
una
nuova
udienza
preliminare.
3.
La
sentenza
impugnata
va,
pertanto,
annullata
con
rinvio
alla
Corte
d'Appello
di Perugia
per
il
giudizio. Con
la
presente
pronuncia
restano
assorbite
le
ulteriori
questioni
dedotte
dal
ricorrente
che
andranno
vagliate
dal
giudice
del
rinvio
all'esito
del
giudizio
di
appello.
P.Q.M.
annulla
la
sentenza
impugnata
con
rinvio
alla
Corte
d'Appello
di Perugia
per
il
giudizio.
Così deciso
il
22.3.2019
5

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