Sentenza Nº 22825 della Corte Suprema di Cassazione, 23-05-2019

Presiding JudgePALLA STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22825PEN
Date23 Maggio 2019
Judgement Number22825
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nel procedimento a carico di:
SARZANINI Fiorenza nata a Roma il 27/09/1965
DE BORTOLI Ferruccio nato a Milano il 20/05/195
da :
Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano
nonché dalle parti civili:
IZZO NICOLA nato a Scafati il 6/04/1949
Sindacato di Polizia Coisp
avverso la sentenza emessa in data 27/11/2017 dalla Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, M.
de Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori delle parti civili, Avv. ti E. Pini L. Scudieri, che hanno concluso
riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota spese depositata;
udito il difensore di fiducia, Avv. C. Malavenda, che ha concluso chiedendo
l'esclusione delle note di discussione depositate in udienza dall'Avv. Scudieri,
nonché riportandosi alla memoria difensiva depositata.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22825 Anno 2019
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 18/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato
la pronuncia assolutoria emessa, nei confronti di Fiorenza Sarzanini e Ferruccio
De Bortoli, dal Tribunale in sede, in data 23 maggio 2016, con condanna delle
parti civili al pagamento delle spese del grado di giudizio.
1.1.Le imputazioni attengono a sei articoli pubblicati sul quotidiano Corriere
della Sera, a firma di Fiorenza Sarzanini (in data 3, 4, 5, 6, 7, 8 novembre
2012), contestato l'omesso controllo a De Bortoli, in qualità di direttore
responsabile, con i quali secondo la prospettazione accusatoria, veniva offesa più
volte la reputazione dell'allora Vice capo della Polizia di Stato e responsabile del
Progetto Operativo Nazionale della Sicurezza Nicola Izzo, affermando che,
secondo un esposto anonimo (trasmesso a mezzo
mai!
al Ministro Cancellieri)
questi si fosse reso responsabile di favoritismi nella gestione degli appalti
dell'Ufficio logistico del Viminale a favore di "ditte amiche" (negli anni tra il 2007
e il 2012), facendo ricorso a
forme di assegnazione diretta, tramite segretazione
e altre forme personalizzate di deroga alle normative, o tramite lo
spezzettamento delle commesse,
con le aggravanti di aver attribuito fatti
determinati, attraverso il mezzo della stampa, nei confronti di un rappresentante
di un Corpo di Stato.
1.2.
La Corte di appello ha confermato l'assoluzione perché il fatto non
costituisce reato per la giornalista, ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc.
pen., in qualità di firmataria di tutti gli articoli in questione, in quanto ha ritenuto
operante la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca, anche
sotto il profilo dell'art. 59 cod. pen., quale dubbio che la giornalista abbia agito in
presenza dell'esimente, con assoluzione anche del direttore, perché il fatto non
sussiste, per carenza di prova della diffamazione, cioè del presupposto della
condotta omissiva contestata all'imputato.
2.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano,
denunciando nei
motivi di seguito riassunti, due vizi.
2.1.
Con il primo motivo si denuncia erronea interpretazione o applicazione
di legge penale, con specifico riferimento alla sussistenza dell'esimente
dell'esercizio del diritto di cronaca, anche sul piano putativo, tenuto conto che
nel caso di specie la fonte della notizia è uno scritto anonimo.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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