Sentenza Nº 22726 della Corte Suprema di Cassazione, 12-09-2019

Presiding JudgeARMANO ULIANA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:22726CIV
Date12 Settembre 2019
Judgement Number22726
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16042/2017 R.G. proposto da
Carrozzeria Augusta S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide
Rotondo;
- ricorrente -
contro
Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, n. 3081/2016,
pubblicata il 14 dicembre 2016;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22726 Anno 2019
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 12/09/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2019 dal
Consigliere Emilio Iannello;
udito l'Avvocato Davide Rotondo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.
La vettura di proprietà di Daria Bosi, assicurata dalla Linear
S.p.A. per la r.c.a., subiva un danno in quanto urtata da un
furgoncino di proprietà della Carrozzeria Augusta s.r.I., condotto da
un dipendente della medesima, all'interno dell'area della carrozzeria.
La Bosi commissionava le riparazioni necessarie alla stessa
Carrozzeria Augusta, alla quale cedeva anche il credito risarcitorio
vantato,
ex
art. 149 cod. ass., nei confronti della propria compagnia
di assicurazioni.
Per far valere tale credito la Carrozzeria Augusta agiva quindi in
giudizio contro la Linear, che eccepiva preliminarmente il proprio
difetto di legittimazione passiva nonché la carenza di legittimazione
attiva in capo all'attrice, per la asserita incompatibilità, in capo alla
stessa, delle posizioni di debitrice e creditrice.
L'adito Giudice di pace di Imola respingeva la domanda
accogliendo tale preliminare eccezione, sotto entrambi i profili.
2.
L'appello interposto dalla Linear S.p.A. è stato rigettato dal
Tribunale di Bologna, con la sentenza in epigrafe, sul rilievo che il
credito azionato doveva considerarsi estinto per confusione,
rivestendo la Carrozzeria Augusta al contempo la qualità di creditrice
e di debitrice in solido.
3.
Avverso tale decisione Carrozzeria Augusta S.r.l. propone
ricorso per cassazione con due mezzi.
La società intimata non svolge difese nella presente sede.
Con ordinanza in data 9/1/2019 il Collegio della Sesta sezione di
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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