Sentenza Nº 22691 della Corte Suprema di Cassazione, 28-07-2020

Presiding JudgeCIAMPI FRANCESCO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:22691PEN
Date28 Luglio 2020
Judgement Number22691
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
MANDELLI Lazzaro, nato in Cardano al Campo (VA) il 27/07/1938,
ROMAGNOLO Bruno, nato in Busto Arsizio (VA) il 25/06/1958,
avverso la sentenza n. 271/19 del giorno 15/01/2019, della Corte di Appello di
Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le richieste del difensore delle parti civili Vercellino Paola, Pellegrino Diego,
Pellegrino Marco e Pellegrino Luca, avv. Roberto Zibetti, del Foro di Busto
Arsizio, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, depositando
conclusioni e nota spese;
udite le richieste del difensore di Romagnolo Bruno, avv. Mauro Bonini, del Foro
di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udite le richieste del difensore di Mandelli Lazzaro, avv. Mauro Umiltà, del Foro di
Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22691 Anno 2020
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 25/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 23/09/2016, il Tribunale di Busto Arsizio,
all'esito del dibattimento, dichiarava Mandelli Lazzaro e Romagnolo Bruno
responsabili dei reati di omicidio colposo e di cooperazione colposa nella
causazione di incendio, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla contestata aggravante per il Mandelli, ritenuto il concorso
formale, condannava Mandelli Lazzaro alla pena di anni uno e mesi sei di
reclusione e Romagnolo Bruno alla pena di anni uno di reclusione.
1.1 Con la sentenza n. 271/19 del giorno 15/01/2019, la Corte di
Appello di Milano, adita dagli imputati, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, ritenute le già concesse attenuanti generiche all'appellante Mandelli
Lazzaro, prevalenti sull'aggravante, riduceva la pena a questi inflitta
rideterminandola in anni uno e mesi due di reclusione, confermando nel resto.
1.2. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere:
Capo 1): del reato p. e p. dagli art. 2087 c.c., 113, 40, comma 2, 589, commi 1
e 2, c.p. perché, cooperando tra loro, Mandelli Lazzaro, in qualità di Presidente
del Tiro a Segno Nazionale, sezione Busto Arsizio -Associazione dilettantistica- ai
sensi degli artt. 1 e 23 dello Statuto delle sezioni T.S.N., Direttore del Poligono
T.S.N. sito in Olgiate Olona, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto delle sezioni
T.S.N., Direttore di Tiro del Poligono sito in Olgiate Olona -ai sensi dell'art. 39
dello Statuto delle sezioni T.S.N., giusta nomina del Consiglio Direttivo T.S.N.
sezione di Busto Arsizio in data 25.04.2007, Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2),
lett. B) del D. Lgs. n. 81/2008; Romagnolo Bruno, in qualità di Direttore di
Tiro/Commissario di Tiro del Poligono sito in Olgiate Olona -ai sensi dell'art. 39
dello Statuto delle sezioni T.S.N., di fatto e giusta nomina del Consiglio Direttivo
T.S.N.- sezione di Busto Arsizio in data 25.04.2007, Dirigente ai sensi dell'art. 2,
lett. D), del D. Lgs. n. 81/2008, cagionavano la morte di Pellegrino Pasquale,
tiratore del sopraccitato Poligono ed iscritto al T.S.N. -sezione di Busto Arsizio-
per colpa, ed, in particolare, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché
per inosservanza delle norme di cui alla "Direttiva Tecnica per i poligoni chiusi a
cielo aperto -di seguito DT/P2- ed. 2006", approvata dal Comandante delle
scuole dell'Esercito, e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Capo 2): del reato p. p. dagli artt. 113, 40, comma 2, e 449 c.p. perché,
cooperando tra loro, nelle qualità e con le azioni/omissioni colpose meglio
specificate nel capo d'incolpazione sub 1), cagionavano un incendio all'interno
del Poligono sito in Olgiate Olona.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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